Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3190

Requisiti collocazione degli insegnanti nelle graduatorie nazionali-Contratti di collaborazione coordinata e continuativa-Nozione di anno accademico-Ambito di cognizione giudice amministrativo

Data Documento: 2016-07-18
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 19, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, fissa quale requisito il possesso di “almeno tre anni accademici di insegnamento”. Per anno accademico si intende l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento, ivi incluse quelle relative alla partecipazione ad esami, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro del docente. Pertanto, sono illegittime le contrastanti previsioni contenute nell’art. 2, comma 3, d.m. 30 giugno 2014, n. 526 laddove non prevede tale inclusione per i contratti di co.co.co. o similari.

L’ambito di cognizione del giudice amministrativo (in termini di verifica di legittimità) è circoscritto dal provvedimento impugnato, dalle ragioni su cui lo stesso si fonda e, di conseguenza, dalle censure di legittimità proposte con i motivi del ricorso introduttivo. Il giudice amministrativo deve, pertanto, pronunciarsi sulla legittimità dell’atto in relazione alle ragioni in esso espresse dall’amministrazione. Egli non può affermare la legittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria in relazione a motivi che l’amministrazione non ha assolutamente rappresentato nel provvedimento.

Contenuto sentenza

N. 03190/2016REG.PROV.COLL.
N. 07160/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7160 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salvatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Nasca C.F. NSCPQL50S24A669X, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Corvasce in Roma, Via Casilina N.561; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Binante, [#OMISSIS#] Barone, [#OMISSIS#] Bologni, [#OMISSIS#] Spranzi, [#OMISSIS#] Leonotti, Robert Pettena, [#OMISSIS#] Lanzetta, [#OMISSIS#] Mento, [#OMISSIS#] Cesaroni, Cosmo Laera, Salvatore [#OMISSIS#] Ligio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 08259/2015, resa tra le parti, concernente graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni “Afam”;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Cons. [#OMISSIS#] Mele e uditi per le parti gli avvocati Nasca, e dello Stato [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 8259/15 del 12-6-2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigettava il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dalla sig.ra Salvatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], intesi ad ottenere l’annullamento dell’articolo 2 del d.m. n. 526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, considerava anno accademico, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e di secondo livello, senza computare le ore per lo svolgimento degli esami, nonché dell’atto del 28 ottobre 2014 di approvazione della graduatoria definitiva e dell’esclusione dalla stessa disposta in data 15 dicembre 2014.
La sentenza di primo grado esponeva in fatto quanto segue.
La sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salvatore impugnava l’articolo 2 del d.m. n. 526 del 2014 laddove, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, considerava anno accademico, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e di secondo livello, senza computare le ore per lo svolgimento degli esami. La ricorrente deduceva la violazione dell’articolo 19, comma 2, del d.l. n. 104 del 2013 (conv. In legge n. 128 del 2013) nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento. L’interessata in particolare ha fatto presente di aver insegnato “fotografia”, con contratto di lavoro a tempo determinato, negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012…e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’anno accademico 2008/2009, per n. 120 ore oltre a più di n. 5 ore per esami, tuttavia non riconosciute utili; che il predetto d.m. , a differenza della legge, era discriminante, considerando il servizio per esami in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato e non anche per quelli di collaborazione coordinata e continuativa, determinandosi così una disparità di trattamento a svantaggio di questi ultimi. In data 28 ottobre 2014 veniva pubblicata la graduatoria definitiva per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento della suddetta materia……Con atto del 15 dicembre 2014 inoltre il Ministero disponeva l’esclusione della sig.ra Salvatore dalla suddetta graduatoria, non avendo indicato la stessa insegnamenti sufficienti per il raggiungimento di n. 3 anni accademici e perché il servizio dichiarato era stato svolto non a seguito di procedura selettiva. La ricorrente impugnava con motivi aggiunti la graduatoria definitiva ed il cennato atto di esclusione da essa, censurandoli per violazione dell’art. 19, comma 2, del d.l. n. 104 del 2013 e dell’art. 2 del d.m. n. 526 del 2014 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento…..”.
Avverso la prefata sentenza di rigetto la sig.ra Salvatore ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma, con il conseguente annullamento del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti.
Con articolata prospettazione, ha dedotto:1) Violazione di legge per errata applicazione dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 12-9-2013, n. 104, convertito nella legge n. 128 dell’8-8-2013; 2) Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento; 3) Errata applicazione dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 526 del 3 giugno 2014; 4) Vizio di ultrapetizione (art. 122 c.p.c.).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
La Sezione ha acquisito documentazione con ordinanza n. 4472/2015.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 23-6-2016.
DIRITTO
Con il primo motivo la sig.ra Salvatore lamenta: Violazione di legge per errata applicazione dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 12-9-2013, n. 104, convertito nella legge n. 128 dell’8-8-2013.
Premette di essere in possesso di due anni accademici di insegnamento con contratto di lavoro a tempo determinato (gg. 277 per l’anno accademico 2010/20011, gg. 365 per l’anno accademico 2011/2012), nonché di un anno accademico di insegnamento di fotografia, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per l’anno accademico 2008/2009 per n. 120 ore, oltre alla partecipazione agli esami.
Evidenzia che il d.m. n.526/2014, mentre riconosce la partecipazione agli esami, a tutti gli effetti quale insegnamento, per il servizio svolto con contratto a tempo determinato, non riconosce, invece, quello prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Avendo la stessa svolto, nel predetto anno accademico 2008/2009, oltre all’insegnamento di n. 120 ore, attività di partecipazione agli esami per più di 5 ore ( appelli estivo, autunnale ed invernale, per complessivi giorni 6), deduce l’illegittimità del predetto articolo 2 del d.m. n. 526/2014, nella parte in cui, per tale tipo di contratti, non ha riconosciuto il servizio prestato per gli esami.
Censura, pertanto, la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto la legittimità del prefato decreto ministeriale.
Evidenzia che l’articolo 19 del d.l. n. 104/2013 non distingue affatto con quale tipo di contratto sia stato svolto l’insegnamento, mentre il decreto ministeriale opera una discriminazione tra lavoratori, a seconda della tipologia contrattuale con la quale l’attività di insegnamento è stata prestata, in violazione della norma di legge primaria.
In buona sostanza, esso, non riconoscendo l’opera prestata per la partecipazione agli esami, quale insegnamento effettivo, ai soli lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (riconosciuta invece ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato), avrebbe erroneamente applicato il richiamato articolo 19.
Con il secondo motivo di appello deduce: eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.
Rileva che a ragione il d.m. impugnato ha riconosciuto, per i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, la partecipazione agli esami quale insegnamento vero e proprio, in quanto essa riveste certamente tale natura.
Il decreto, invece, avrebbe operato una ingiustificata disparità di trattamento per gli altri soggetti che hanno svolto il servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto non ha previsto tale riconoscimento.
I motivi di appello possono essere congiuntamente trattati, attenendo entrambi alla contestazione della legittimità del decreto ministeriale n. 526/2014.
Essi sono fondati.
La sentenza gravata così motiva sul punto il rigetto del ricorso.
Invero, è necessario evidenziare al riguardo in diritto che, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato, è richiesto, ex art. 19, comma 2 del d.l. n. 104 del 2013, oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie di istituto, anche l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; che del pari nel cennato d.m. n. 526 del 2014, all’art. 2, comma 1, è previsto la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie di istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; in fatto che il ricorrente………….Ne discende … che il d.m. n. 526 del 2014 risulta perfettamente aderente sul punto alla sopraordinata previsione legislativa….”.
La Sezione non condivide la determinazione reiettiva del Tribunale Amministrativo per le ragioni che di seguito si espongono.
L’articolo 19, comma 2, del d.l. 12-9-2013, n. 104 dispone che “Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito ….in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
Osserva la Sezione che dalla lettura della disposizione legislativa emerge che in primo luogo che l’inclusione nelle graduatorie è consentita al “personale docente”.
La generica ed ampia dizione utilizzata dalla norma rende, pertanto, legittima la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, dell’impugnato decreto ministeriale, laddove indica, quale requisito di ammissione, che si tratti di “personale docente…e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
Invero, l’indicazione legislativa di “personale docente” consente di esplicitare le diverse categorie contrattuali rilevanti attraverso le quali l’attività di insegnamento è stata prestata.
Rileva, peraltro, il Collegio che, nell’individuare in concreto le categorie di personale docente che possono partecipare alla selezione, il decreto ministeriale non può introdurre, all’interno delle richiamate categorie, differenze che non trovino ragionevole e adeguata giustificazione.
Orbene, va evidenziato che il comma 2 dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 526 del 2014 dispone che “Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione, di cui all’art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione , idoneità, licenza e di diploma….”.
Il successivo comma 3, con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si limita, invece, a prevedere che “Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1… si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello”.
Come è ben evidente dalla lettura della disposizione, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa il citato decreto ministeriale non ha incluso tra le ore di insegnamento valutabili la partecipazione agli esami.
Ritiene la Sezione che la suddetta limitazione sia illegittima.
Invero, una volta individuate, nell’esercizio della propria discrezionalità, le tipologie contrattuali nelle quali può essere prestata l’attività di insegnamento ai fini della maturazione del requisito, l’autorità ministeriale non può operarne un trattamento differenziato, in relazione ai contenuti dell’attività di insegnamento ritenuta utile, il quale non trovi adeguata e ragionevole giustificazione.
Orbene, risultando l’attività svolta quale docente in ogni caso “attività di insegnamento” indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, risulta evidente che alla stessa debba attribuirsi [#OMISSIS#] e considerazione unitaria.
Giacchè sia i docenti con contratto di lavoro subordinato che quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolgono attività di insegnamento e partecipano alle sessioni di esami, una volta riconosciuta ai primi l’utilità, ai fini della maturazione del requisito, della “partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma”, risulta illogico e foriero di disparità di trattamentola mancata previsione di analogo riconoscimento alla seconda categoria di docenti.
D’altra parte, la possibilità di una tale differenziazione (e discriminazione) non si coglie nel dettato della norma primaria di cui all’articolo 19 della legge n. 128 del 2013, il quale si limita ad operare riferimento al “personale docente” ed al requisito della maturazione di “tre anni accademici di insegnamento”.
Né può in senso contrario militare l’argomentazione in base alla quale la norma di legge (articolo 19 cit.) non contiene una espressa indicazione dei co.co.co. e di altre tipologie contrattuali, con la conseguenza che la loro inclusione è stata il frutto di una scelta discrezionale dell’Amministrazione la quale, al fine di ampliare la platea degli aspiranti, ha voluto ammettere alla partecipazione anche i co.co.co. ed altre tipologie contrattuali, escludendo, peraltro, nel computo del periodo utile, quello svolto in attività di esami.
Va, invero, considerato che, quand’anche si fosse trattato di scelta discrezionale, non obbligatoria per legge, la limitazione imposta non troverebbe ragionevole giustificazione, atteso che, una volta ammessa la categoria alla selezione, non può operarsi una riduttiva considerazione, in termini contenutistici, di una attività di insegnamento che comunque è stata prestata presso di essa e ciò operando, altresì, un diverso trattamento rispetto ad altra categoria ammessa.
La norma di legge, invero, come si è più sopra già sottolineato, si riferisce al “personale docente”, opera riferimento alla attività di insegnamento e non contiene una espressa specificazione delle tipologie contrattuali con cui si instaura il rapporto di lavoro.
Ammesse, pertanto, alcune categorie, non può applicarsi alle stesse un trattamento differenziato relativamente ai contenuti dell’attività di insegnamento utile alla maturazione del requisito.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve, pertanto, ritenersi la fondatezza dei sopra esposti motivi di appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, accoglimento del ricorso introduttivo ed annullamento dell’articolo 2, comma 3 del d.m. n. 526/2014 nella parte in cui, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, non considera, ai fini della maturazione delle 125 ore di insegnamento, la partecipazione agli esami.
Può a questo punto passarsi all’esame dell’appello nella parte in cui la sentenza del Tribunale Amministrativo viene censurata per non avere accolto il ricorso di primo grado laddove era stato impugnato (con motivi aggiunti) il provvedimento di esclusione della sig.ra Salvatore.
Osserva preliminarmente il Collegio che la questione si pone con riferimento al secondo provvedimento di esclusione (del 15 dicembre 2014), il quale ha superato il primo atto di esclusione ed ha espresso, in ordine alla mancata inclusione della ricorrente in graduatoria, la definitiva determinazione dell’Amministrazione e le ragioni di essa fondanti.
La sig.ra Salvatore, con un primo motivo di appello, deduce: Errata applicazione dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 526 del 3 giugno 2014.
Precisa al riguardo che tale decreto ha previsto solamente, per l’inserimento in graduatoria, l’aver maturato tre anni accademici di insegnamento nelle medesime istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica, senza disporre affatto che l’insegnamento dovesse essere maturato – come invece ritenuto dal Tribunale- nell’identica materia per la quale si chiede l’inserimento in graduatoria.
Il giudice di primo grado sarebbe, pertanto, andato al di là delle specifiche prescrizioni normative.
Con ulteriore motivo lamenta ancora il vizio di ultrapetizione, evidenziando che il provvedimento di esclusione non conteneva indicazione alcuna, a fondamento della stessa, delle ragioni palesate nella sentenza del Tribunale Amministrativo, il quale sarebbe andato oltre i limiti della questione che le parti avevano sottoposto al giudizio.
La signora Salvatore ripropone, inoltre, le censure prospettate in primo grado avverso la disposta esclusione, rinnovando l’esposizione delle ragioni di illegittimità che affliggerebbero la disposta esclusione.
La Sezione ritiene che anche per tale parte l’appello meriti favorevole considerazione.
La sentenza di primo grado così motiva sul punto.
“…..la ricorrente, nell’anno accademico 2008/2009, ha svolto, con contratti di prestazione d’opera, uno dei tre anni di insegnamento nell’ambito dei corsi di “restauro dei supporti audiovisivi” e di “applicazioni digitali per le arti visive”…..Ne discende….che la ricorrente non poteva essere inserita nelle graduatorie nazionali in argomento per difetto del terzo requisito, ovvero per non avere maturato n. 3 anni di insegnamento, ma solo n. 2, nel corso di fotografia, codice ABPR 31, in riferimento al quale aveva formulato la relativa istanza, avendo tenuto di contro, nel terzo anno indicato, corsi in differenti materie, quali appunto “restauro nei supporti audiovisivi”, codice ABPR 28 e “applicazioni digitali per le arti visive”, codice ABTEC 38….”.
Ciò posto, rileva la Sezione che l’appello coglie nel segno laddove censura la sentenza impugnata per avere posto a fondamento della legittimità della disposta esclusione un motivo di esclusione non palesato nel provvedimento impugnato.
Come è noto, infatti, il giudizio amministrativo di cognizione ordinaria è un giudizio di impugnazione, del tipo di demolizione giuridica.
L’ambito di cognizione del giudice amministrativo (in termini di verifica di legittimità) è, di conseguenza, circoscritto dal provvedimento impugnato, dalle ragioni su cui lo stesso si fonda e, di conseguenza, dalle censure di legittimità proposte con i motivi del ricorso introduttivo.
Il giudice amministrativo deve, di conseguenza, pronunciarsi sulla legittimità dell’atto in relazione alle ragioni in esso espresse dall’amministrazione, verificando se sussistano i vizi di legittimità denunciati in ricorso.
Egli non può, pertanto, ritenere la legittimità del provvedimento di esclusione in relazione a motivi che l’amministrazione non ha assolutamente rappresentato.
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, considerandosi che il provvedimento di esclusione del 15 dicembre del 2014 non contiene alcun riferimento alla differenza tra le materie nelle quali era stato prestato l’insegnamento e quelle per le quali la domanda di inclusione in graduatoria era stata invece prodotta.
Invero, tale atto di esclusione esprime, a supporto della determinazione assunta, le seguenti distinte ragioni: 1) Carenza del requisito dei tre anni accademici di insegnamento con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 273 del d.lgs. n. 297/94 o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia di contratto (art. 2, commi 1, 2 e 3): non sono stati indicati insegnamenti sufficienti per il raggiungimento del requisito minimo di ammissione; 2) Il servizio dichiarato quale requisito di ammissione non è stato prestato con incarico conferito a seguito di procedura selettiva ( art. 2).
Orbene, da quanto sopra esposto risulta evidente che il giudice di primo grado, nel rigettare il ricorso, ha fatto riferimento ad una ragione di esclusione che l’amministrazione non aveva assolutamente posto a fondamento della propria determinazione.
Ciò posto, è necessario, peraltro verificare se le ragioni di esclusione espresse effettivamente dall’Amministrazione risultino legittime e se, di conseguenza, risultino fondate le doglianze proposte dalla ricorrente.
E’ necessario, tuttavia, preliminarmente delimitare il campo di indagine ed il thema decidendum, risultando palesate sia dall’appellante che dalla stessa amministrazione le questioni sulle quali vi è controversia.
Invero, questa involge sostanzialmente solo uno dei tre anni accademici richiesti e, segnatamente, l’anno accademico 2008/2009.
Nel verbale della Commissione Giudicatrice per la formazione delle Graduatorie Nazionali presso l’Accademia delle Belle Arti di Foggia del 4 dicembre 2014 si legge quanto segue.
“…in relazione al terzo problematico anno necessario per configurare il triennio richiesto quale requisito di ammissione (gli aa. 2010/2011 e 2011/2012 erano pacifici), avendo riscontrato che nè nell’anno accademico 2007/2008 né nell’anno accademico 2008/2009 né nell’anno accademico 2009/2010, la somma delle ore dei co.co.co. raggiungeva le 125 ore di insegnamento per anno accademico…In data odierna, dovendo la commissione dare esecuzione alla determina ministeriale, ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari e ha verificato che relativamente agli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 non sussistono i concorsi selettivi e, pertanto, i contratti di riferimento non possono essere valutati. Si evidenzia, peraltro, che, relativamente all’’a.a. 2007/2008, le ore di insegnamento sono solo 60”.
Rileva, peraltro, il Collegio che dalla documentazione depositata risultano, per l’anno accademico 2008/2009, due contratti di prestazione d’opera per attività intellettuali.
Vi è il contratto prot. n. 1937 del 19-12-2008 per n. 80 ore ed il contratto prot. n. 297 del 16-3-2009 per n. 40 ore.
Si ottengono in tal modo, per il citato anno accademico 2008/2009, n. 120 ore di insegnamento.
Vale, inoltre, precisare che tali contratti contemplano, nel citato monte ore, solo le ore di lezione, non comprendendo, dunque, la partecipazione agli esami.
Sulla base di tali elementi e con riferimento al suddetto anno accademico 2008/2009, sul quale la ricorrente appunta le proprie censure per ritenere la sussistenza del requisito del terzo anno accademico di insegnamento, deve, pertanto essere vagliata la legittimità dei motivi di esclusione palesati nel richiamato atto di esclusione del dicembre 2014.
Quanto al primo motivo, sopra riportato e relativo sostanzialmente alla mancanza del requisito delle 125 ore richieste dal d.m., la Sezione ritiene che, pronunciato, come sopra disposto, l’annullamento dell’art. 2, comma 3 del d.m. n. 526/2014 nella parte in cui non prevede il computo delle ore prestate in attività di esami, il motivo di esclusione sia illegittimo.
Invero, l’appellante ha documentato, per l’anno accademico 2008/2009, oltre ai citati contratti per complessive n. 120 ore di lezione, anche la partecipazione alle sessioni di esame, per un periodo ampiamente superiore alle 5 ore.
Resta da esaminare il secondo motivo di esclusione, rappresentato dalla circostanza che “il servizio dichiarato quale requisito di ammissione non è stato prestato con incarico conferito a seguito di procedura selettiva (art. 2)”.
Anche tale motivo, a giudizio del Collegio, risulta illegittimo.
Invero, l’articolo 2 del d.m. n. 526/2014 prevede che “è inserito nelle graduatorie….il personale docente che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento….”.
Dalla lettura della norma emerge che il requisito della inclusione in graduatorie di istituto costituite a seguito di concorso selettivo è riferito all’attualità e non è espressamente collegato agli anni accademici di insegnamento maturati.
In buona sostanza, la disposizione non congiunge in maniera espressa l’esercizio dell’attività di insegnamento a rapporti instaurati a seguito dello svolgimento di procedure selettive, non potendosi ciò desumere con certezza dalla previsione, resa al tempo presente, “sia incluso in graduatorie di istituto costituite a seguito di concorso selettivo”, evidenziandosi che quest’ultima risulta separata rispetto all’altro requisito della “maturazione dei tre anni accademici di insegnamento”, resa peraltro al tempo passato prossimo
Tale collegamento neppure è desumibile dall’articolo 4, invocato dall’Amministrazione.
La disposizione prevede, quale regola generale, che “il candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento….può produrre domanda di inserimento per la graduatoria per la quale abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nella relativa graduatoria d’istituto”.
Anche qui, invero, non vi è collegamento espresso tra superamento della procedura selettiva ed insegnamento prestato, lasciando, invece, intendere che il superamento del concorso selettivo giustifica la presentazione della domanda per la graduatoria per la quale il concorso sia stato superato, ma non anche che la procedura selettiva sia necessaria per ciascun incarico relativo al triennio di insegnamento utile.
Né può ritenersi che la conclusione voluta dall’amministrazione trovi fondamento nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 4.
Trattasi, invero, di previsione esplicativa del concetto di “procedura selettiva” e, come tale, essa non può essere assunta quale esplicitazione normativa di una regola che impone la sussistenza della procedura selettiva a monte di ogni incarico di insegnamento prestato nel triennio utile per legge.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte deve, pertanto, ritenersi che sia illegittima anche la seconda ragione di esclusione palesata dall’amministrazione.
In conclusione, dunque, l’appello è fondato anche per la parte relativa alla esclusione della ricorrente dalla graduatoria, onde, in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento dei motivi aggiunti proposti in primo grado, deve essere disposto l’annullamento della disposta esclusione del 15 dicembre 2014, così come dall’Amministrazione motivata.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#], ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione precisati e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio n. 8259/2015 del 12-6-2015 ed in accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado e dei motivi aggiunti, annulla l’articolo 2, comma 3, del d.m. n. 526 del 30-6-2014 nella parte specificata in motivazione ed il provvedimento del 15 dicembre 2014, di esclusione della ricorrente dalla graduatoria.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)