Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 luglio 2016, n. 3142

Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie nazionali-Annullamento atti regolamentari-Efficacia erga omnes

Data Documento: 2016-07-14
Area: Giurisprudenza
Massima

L’annullamento degli atti regolamentari ha efficacia erga omnes e di esso possono beneficare tutti i suoi possibili destinatari. Pertanto, l’annullamento dell’art. 2, comma 3, d.m. 30 giugno 2014, n. 526, laddove limita la nozione di anno accademico alle sole ore prestate nei corsi accademici di primo e di secondo livello, produce effetti anche nei confronti di terzi interessati e non solo limitatamente alle parti della controversia originaria.

Contenuto sentenza

N. 03142/2016REG.PROV.COLL.
N. 02917/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2016, proposto da:
Dessislava Peteva, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LTTGPP75D26H224A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della [#OMISSIS#], 35;
contro
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cozzini, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III n. 11410/2015, resa tra le parti, concernente graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Bacosi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
L’odierna appellante ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il d.m. n. 526 del 30 giugno 2014 finalizzato alla costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM di cui all’art. 19, comma 2, d.l. 104/13.
La sentenza qui impugnata ha rigettato il ricorso.
Tra la data di proposizione del ricorso in appello in trattazione e l’odierna discussione nel merito, è intervenuta la sentenza di questa Sezione n. 2709 del 20 giugno 2016, che ha disposto l’annullamento dell’articolo 2, comma 3, del d.m. n. 526 del 2014, nella parte in cui limita la nozione di anno accademico alle sole ore prestate nei corsi accademici di primo e di secondo livello.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2709 del 20 giugno 2016 è stata espressamente richiamata dall’appellante mediate deposito di documentazione per l’odierna camera di consiglio.
La sua attuale efficacia non è stata posta in discussione dall’amministrazione appellata, cosicché l’odierna decisione non può prescindere da essa.
Alla luce di tale sentenza, che ha disposto l’annullamento della disposizione regolamentare su cui si controverte, in ordine al ricorso in appello, nella parte in cui censura la sentenza appellata per tale profilo, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
L’annullamento degli atti regolamentari ha efficacia erga omnes e di esso possono beneficare tutti i suoi possibili destinatari, ivi compresa l’odierna appellante.
L’odierna appellante ha notificato sia il ricorso di primo grado, che il ricorso in appello in discussione, alla controinteressata [#OMISSIS#] Cozzini, all’evidente fine di essere inserita nella graduatoria su cui si controverte.
L’appellante non ha dedotto, né tanto meno dimostrato, che la sig.ra Cozzini sia l’unica controinteressata.
Ne consegue che la sentenza va annullata, con rimessione la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Cod. proc. amm., perché è mancato il completo contraddittorio.
Le spese seguono la soccombenza virtuale si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 2917/2016), come in epigrafe proposto:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all’impugnativa del d.m. n. 526/2014;
b) rimette la causa al giudice di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., per quanto concerne le graduatorie impugnate.
Condanna l’amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio sin qui svolto nella misura di € 4.000, 00 (euro quattromila/00), oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)