Costituisce principio generale della materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall’aspirante nella domanda, rappresentando tale indicazione un onere di diligenza minimo a lui richiesto. Il suddetto onere implica che il candidato, anche in assenza di una specifica previsione del bando che lo imponga, debba descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentire all’amministrazione di individuare, sulla base delle prescrizioni concorsuali, se essi rientrino o meno in una delle categorie valutabili. Solo laddove tale onere sia stato assolto, l’amministrazione può, in caso di necessità, attivare il soccorso istruttorio allo scopo di acquisire ulteriori informazioni utili
Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2016, n. 3540
Concorso per titoli ed esami conferimento posti di istruttore amministrativo categoria C-Indicazione titoli valutabili
N. 03540/2016REG.PROV.COLL.
N. 06786/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 6786 del 2015, proposto da:
Liberati [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Varrone, n. 9;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Montanaro, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Corio, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II, n. 00147/2015, resa tra le parti, concernente la graduatoria pubblica per titoli ed esami per il conferimento di n. 300 posti di istruttore amministrativo categoria C.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Cons. [#OMISSIS#] Maggio e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Rosalda [#OMISSIS#], in dichiarata sostituzione dell’avvocato [#OMISSIS#] Montanaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dr.ssa [#OMISSIS#] Liberati ha partecipato al concorso per titoli ed esami a 300 posti di istruttore amministrativo, categoria C – posizione economica C1 – profilo famiglia economico amministrativo e servizio di supporto, bandito da Roma Capitale, classificandosi, all’esito della procedura selettiva, in posizione non utile per l’assunzione.
Con ricorso al TAR Lazio – Roma ha, pertanto, impugnato la graduatoria di merito deducendo l’omessa valutazione di un master universitario di II livello in “Giurista d’impresa” della durata di un anno (da valutare punti 1 se ritenuto attinente o 0,5 in caso contrario), nonché del corso di perfezionamento in diritto comunitario, concluso con superamento di esame, che le sarebbe valso 0,30 punti.
L’adito Tribunale amministrativo, con sentenza 8/1/2015, n. 147, ha respinto il gravame.
La dr.ssa Liberati ha, pertanto, appellato la detta sentenza.
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio l’amministrazione appellata.
Quest’ultima, con successiva memoria ha, poi, meglio illustrato le proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 23/6/2016, la causa è passata in decisione.
Col primo motivo di gravame l’appellante censura la sentenza appellata per aver respinto la doglianza con cui era stato dedotto che la mancata specificazione della tipologia dei titoli dichiarati non avrebbe potuto portare alla mancata valutazione degli stessi, ma avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad attivare il soccorso istruttorio.
Infatti, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il bando non richiedeva che i candidati precisassero dettagliatamente la tipologia dei titoli che intendevano far valere, per cui era sicuramente ammesso chiedere chiarimenti senza che ciò ledesse la par condicio fra i candidati.
Col secondo mezzo si deduce che, laddove fosse stato attivato il soccorso istruttorio, la dr.ssa Liberati avrebbe potuto produrre documentazione atta a dimostrare la valutabilità sia del master in “Giurista di impresa”, sia del “corso di perfezionamento conclusosi con esame in diritto comunitario”.
Erroneamente, infatti, il Tribunale amministrativo avrebbe ritenuto il corso istituzionale di diritto comunitario non riconducibile nella specifica tipologia dei corsi di aggiornamento e perfezionamento.
Peraltro, considerato che il diritto comunitario regola ormai l’intera attività della pubblica amministrazione, contraddittoriamente la commissione esaminatrice ha ritenuto valutabili i corsi di inglese e non quello frequentato dall’appellante.
Le doglianze, che si prestano ad una trattazione congiunta, non meritano accoglimento.
Costituisce principio generale della materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall’aspirante nella domanda, rappresentando tale indicazione un onere di diligenza minimo a lui richiesto (Cons. Stato, Sez. IV, 7/9/2004, n. 5759).
Il suddetto onere implica che il candidato, anche in assenza di una specifica previsione del bando che lo imponga, debba descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentire all’amministrazione di individuare, sulla base delle prescrizioni concorsuali, se essi rientrino o meno in una delle categorie valutabili.
Solo laddove tale onere sia stato assolto, l’amministrazione può, in caso di necessità, attivare il soccorso istruttorio allo scopo di acquisire ulteriori informazioni utili ai fini della corretta attribuzione del punteggio previsto dalla lex specialis del concorso, risultando in caso contrario violato il principio della par condicio fra i concorrenti.
Nel caso di specie, l’art. 3 del bando di concorso, rubricato “valutazione dei titoli”, prevedeva testualmente:
“I concorrenti ai fini della valutazione dei titoli … di cultura e vari, possono in alternativa:
a) dichiararli nella domanda ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
b) presentare, a corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro interesse, in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale …La domanda deve, in tal caso, essere corredata di un elenco di documentazione allegata in carta libera e debitamente firmato dal candidato.
Non saranno presi in considerazione i titoli o l’autocertificazione del possesso degli stessi, pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda. …
titoli di cultura
… titoli di specializzazione post-universitari o corsi di perfezionamento post – universitari svolti presso Istituti universitari attinenti al profilo professionale del posto oggetto di selezione
Punti 1.00
titoli di specializzazione post-universitari o corsi di perfezionamento post – universitari svolti presso Istituti universitari non attinenti al profilo professionale del posto oggetto di selezione
punti 0,50
titoli vari
corsi di aggiornamento e perfezionamento, conclusi con superamento di esame, su materie attinenti al profilo professionale del posto oggetto di selezione
punti 0,30 …”.
L’appellante, come emerge dalla impugnata sentenza, sul punto non contestata, ai fini della valutazione dei titoli posseduti si è limitata a indicarli nella domanda all’uopo dichiarando: un “master universitario presso l’università roma 3” e un “corso di perfezionamento conclusosi con esame in diritto comunitario”.
Tale indicazione, a fronte della trascritta norma del bando, risulta, tuttavia, eccessivamente generica sia per consentire all’amministrazione di procedere ad un apprezzamento dei detti titoli, sia per giustificare l’attivazione del soccorso istruttorio.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha escluso che l’omessa valutazione dei titoli vantati dall’appellante potesse ritenersi illegittima.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La peculiarità e la novità della questione affrontata giustifica l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Saltelli, Presidente
[#OMISSIS#] Aureli, Consigliere
[#OMISSIS#] Contessa, Consigliere
[#OMISSIS#] Giovanni [#OMISSIS#]’ Lotti, Consigliere
[#OMISSIS#] Maggio, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 08/08/2016