L’art. 4, comma 3 bis, l. 21 dicembre 1999, n. 508 stabilisce che, “ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi”, sono equiparati alle lauree di cui al d.m. 3 novembre 1999, n. 509 i diplomi previsti dal precedente comma 1 dello stesso art. 4, e cioè i diplomi rilasciati dalle Istituzioni artistico-musicali, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado. Vero è che la p.a. è depositaria di un potere discrezionale in merito alla definizione della tipologia del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per i posti che si intendono ricoprire: tale individuazione discrezionale, tuttavia, viene necessariamente integrata dall’equipollenza normativamente espressa tra i vari titoli di studio.
TAR Lazio, Latina, Sez. I, 6 agosto 2016, n. 535
Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie di istituto-Equipollenza titoli di studio
N. 00535/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00783/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2013, proposto dal sig.
[#OMISSIS#] Carlesi, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Galella e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via de’ Portoghesi, n. 12
nei confronti di
sig. [#OMISSIS#] Principato, non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] Biondo, non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Morgante, non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Iacovella, non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] Mezza, non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] Caravano, non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] Magli, non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] Cucchi, non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pastore, non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] Marrani, non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] Perotti, non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio
sig. [#OMISSIS#] Romano, non costituito in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
– della graduatoria definitiva per l’insegnamento di pianoforte jazz-indirizzo popular music prot. n. 8420 del 29 ottobre 2013, relativa al bando di concorso indetto dal Conservatorio “[#OMISSIS#] Refice” di Frosinone con nota prot. n. 4203/F1 del 4 luglio 2013;
– della graduatoria definitiva per l’insegnamento di strumento complementare ad orientamento pop (pianoforte complementare jazz-indirizzo popular music) prot. n. 8422 del 29 ottobre 2013, relativa al bando di concorso indetto dal Conservatorio “L. Refice” di Frosinone con nota prot. n. 4203/F1 del 4 luglio 2013;
– nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, antecedenti e comunque connessi, tra cui, in particolare, il punteggio, le valutazioni, i giudizi e tutte le determinazioni con cui la Commissione giudicatrice ha valutato i titoli, attribuendo al ricorrente punteggi inferiori a quelli spettantigli.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone;
Vista l’ordinanza n. 20/2014 del 23 gennaio 2014, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Vista, altresì, l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1943/2014 del 14 maggio 2014, con cui è stato accolto l’appello proposto contro la precedente;
Vista la documentazione depositata dalla difesa erariale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 201/2015 del 2 marzo 2015, con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio;
Vista la documentazione prodotta dal ricorrente in ottemperanza alla precedente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 120/2016 del 1° marzo 2016, con cui è stata disposta la rinnovazione (parziale) dell’integrazione del contraddittorio;
Vista la documentazione prodotta dal ricorrente in ottemperanza alla precedente;
Visti tutti gli atti di causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 23 giugno 2016 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il sig. [#OMISSIS#] Carlesi impugna – insieme agli atti presupposti e connessi parimenti indicati in epigrafe – le graduatoria definitive per l’insegnamento di pianoforte jazz-indirizzo popular music, prot. n. 8420 del 29 ottobre 2013, e per l’insegnamento di strumento complementare ad orientamento pop (pianoforte complementare jazz-indirizzo popular music), prot. n. 8422 del 29 ottobre 2013, relative al concorso indetto dal Conservatorio “L. Refice” di Frosinone con bando di cui alla nota prot. n. 4203/F1 del 4 luglio 2013.
In punto di fatto, il ricorrente espone:
– di avere conseguito i seguenti titoli: diploma di pianoforte (nel 1992), presso l’Istituto pareggiato “P. Mascagni” di Livorno; diploma di musica jazz (nel 2000), presso il Conservatorio di musica “L. Refice” di Frosinone; diploma di scuola media superiore ad indirizzo linguistico (nel 2005) presso il Liceo linguistico paritario “G. Falcone” di Colleferro (Roma);
– di aver preso parte alla procedura concorsuale indetta dal Conservatorio “L. Refice” di Frosinone con il citato bando del 4 luglio 2013, risultando collocato al terzo posto della graduatoria definitiva di pianoforte jazz-indirizzo popular music ed al terzo posto della graduatoria definitiva di pianoforte complementare jazz-indirizzo popular music, in ambedue i casi con punti 68,4 e preceduto dai primi due classificati di tali graduatorie, sigg.ri [#OMISSIS#] Principato ed [#OMISSIS#] Biondo.
L’esponente lamenta l’erronea valutazione dei propri titoli di studio, con il corollario che la diversa valutazione di tali titoli da lui invocata comporterebbe una variazione nei punteggi e nelle posizioni dei concorrenti collocati nelle due graduatorie gravate, ed in specie l’assegnazione del primo posto nelle suddette graduatorie al medesimo esponente.
Pertanto, a supporto del ricorso, con cui chiede l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dei provvedimenti impugnati, il sig. Carlesi deduce i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 1, comma 107, della l. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) e violazione della ridetta legge per mancata disapplicazione nella parte di diritto della nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, perché la P.A. non avrebbe considerato che l’art. 1, comma 107, cit. ha previsto l’equipollenza, ai diplomi accademici di secondo livello, dei diplomi di conservatorio di musica di cui al previgente ordinamento conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge, purché congiunti con il diploma di scuola secondaria di secondo grado: in questa maniera, la P.A. avrebbe assegnato al ricorrente punti 3, in luogo dei 6,5 dovutigli;
– eccesso di potere per errata/falsa applicazione della nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011 in riferimento alla l. n. 228/2012, per le stesse ragioni esposte con il precedente motivo;
– eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà in relazione all’art. 1, comma 107, della l. n. 228/2012, in quanto il Consiglio Accademico del Conservatorio, nel verbale n. 4/2013 del 13 maggio 2013, avrebbe riconosciuto l’equipollenza dei diplomi del vecchio ordinamento a quelli accademici di secondo livello, cosicché gli atti del Conservatorio che hanno portato alla formazione delle graduatoria impugnate si porrebbero in netto contrasto con l’ora vista statuizione del Consiglio Accademico;
– violazione dell’art. 4, comma 3-bis, della l. n. 508/1999, in quanto tale norma, aggiunta dall’art. 6, comma 1, lett. c), del d.l. n. 212/2002 (conv. con l. n. 268/2002), ha previsto, ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici, l’equiparazione del diploma di conservatorio alla laurea, con l’unica condizione – sussistente nel caso del sig. Carlesi – del possesso contestuale, da parte del candidato, di un diploma di istruzione di secondo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché il Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone, depositando una relazione sui fatti di causa con documentazione allegata e resistendo alle pretese attoree.
Con ordinanza n. 20/2014 del 23 gennaio 2014 è stata rigettata l’istanza cautelare, in ragione della carenza, allo stato, del decreto ministeriale recante la tabella di corrispondenza dei diplomi, previsto dall’art. 1, comma 107, della l. n. 228/2012.
In accoglimento dell’appello proposto contro la precedente, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1943/2014 del 14 maggio 2014, ha accolto l’istanza cautelare ai fini della sollecita trattazione del merito della causa in primo grado di giudizio, tenuto conto delle esigenze di integrità del contraddittorio.
Di seguito, con ordinanza n. 201/2015 del 2 marzo 2015 questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei riguardi dei candidati collocati nelle graduatorie impugnate diversi dai sigg.ri Principato e Biondo (a cui il ricorso già era stato notificato ab origine).
Con successiva ordinanza n. 120/2016 del 1° marzo 2016 il Tribunale, rilevato che le notificazioni eseguite dal ricorrente in ottemperanza alla disposta integrazione non erano andate tutte a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del ricorrente stesso (ed in particolare, per essergli stati forniti dal Conservatorio indirizzi non corretti degli altri concorrenti), ha disposto la rinnovazione in parte qua dell’integrazione del contraddittorio.
Il sig. Carlesi ha depositato documentazione a dimostrazione dell’avvenuta ottemperanza all’ordine del Tribunale.
All’udienza pubblica del 23 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Formano oggetto di ricorso le graduatorie definitive per l’insegnamento di pianoforte jazz-indirizzo popular music e per l’insegnamento di strumento complementare ad orientamento pop (pianoforte complementare jazz-indirizzo popular music), relative al bando di concorso indetto con nota del 4 luglio 2013 dal Conservatorio “L. Refice” di Frosinone.
In via preliminare, si sottolinea che le graduatorie impugnate avrebbero dovuto essere utilizzate per l’individuazione di destinatari di contratti di collaborazione per l’insegnamento nei corsi accademici di I° e II° livello nell’anno 2013/2014.
Nondimeno, in sede di udienza pubblica il legale del ricorrente ha rappresentato – con affermazione non contestata da controparte (cfr. art. 64, comma 2, c.p.a.) – il persistere di un interesse a ricorrere in capo al suo assistito (non solo di natura risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, c.p.a.), visto il permanere dell’efficacia delle graduatorie stesse.
In difetto di elementi di senso contrario di controparte, il Collegio non ha perciò motivi per dubitare della procedibilità del ricorso.
Sempre in via preliminare, il Collegio evidenzia l’ammissibilità del gravame, nonostante l’errore in cui è incorso il ricorrente nel contestare il punteggio attribuitogli: il sig. Carlesi, infatti, sostiene che la P.A. gli avrebbe assegnato n. 3 punti, in luogo dei n. 6,5 che gli sarebbero spettati, mentre la nota del Conservatorio prot. n. 8681 F/1 del 6 novembre 2013 (all. 6 al ricorso) chiarisce come al citato ricorrente siano stati attribuiti n. 4,5 – e non n. 3 – punti, cosicché da un eventuale accoglimento del ricorso deriverebbe un incremento del punteggio spettante al predetto concorrente per i titoli, pari a n. 2 punti (da 4,5 a 6,5), anziché a 3,5 (da 3 a 6,5). Tuttavia, tale più limitato aumento di punteggio è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere in capo al sig. Carlesi, visto che esso gli consentirebbe di superare nelle due graduatorie il secondo classificato (sig. Biondo [#OMISSIS#]) e di appaiare il primo (sig. Principato [#OMISSIS#]), con la possibilità di essergli preferito laddove risultasse confermato che il ricorrente è candidato anagraficamente più giovane (v. art. 7 del bando).
Da ultimo, in via preliminare rileva il Collegio come non osti all’ammissibilità del ricorso l’omessa impugnativa esplicita della succitata nota del Conservatorio prot. n. 8681 F/1 del 6 novembre 2013, avendo detta nota natura di atto meramente confermativo della precedente valutazione dei titoli dei candidati e non recando alcun riesame di tale valutazione: quale atto meramente confermativo di un precedente, dunque, la stessa non necessitava di apposita impugnazione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 30 maggio 2016, n. 2275; id., Sez. III, 30 maggio 2016, n. 2261; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268).
Del pari, non osta all’ammissibilità del ricorso l’omessa impugnazione esplicita, in parte qua, della circolare ministeriale prot. n. 3154 del 9 giugno 2011, che la P.A. afferma di avere applicato ai fini dell’attribuzione ai candidati (e quindi anche al sig. Carlesi) dei punteggi per i titoli: ciò, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale, per cui una circolare amministrativa “contra legem” può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4859; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 9 giugno 2011, n. 3041).
Nel merito il ricorso è fondato, nei termini che di seguito si espongono.
In particolare, con i primi due motivi di gravame, sostanzialmente coincidenti, il sig. Carlesi deduce la violazione dell’art. 1, comma 107, della l. n. 228/2012, giacché la P.A. non avrebbe tenuto conto dell’equipollenza – fissata da detta norma – tra i diplomi accademici di secondo livello ed i diplomi di conservatorio di musica di cui al previgente ordinamento conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge stessa, purché posseduti congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.
Il ricorrente lamenta, infatti, di trovarsi nelle condizioni richieste dall’art. 1, comma 107, cit., ai fini della suindicata equipollenza, essendo in possesso del diploma di conservatorio in pianoforte jazz e del diploma di scuola media superiore ad indirizzo linguistico: perciò, se la P.A. avesse tenuto conto di tale equipollenza, avrebbe dovuto attribuirgli n. 6,5 punti (5 per il diploma di conservatorio e 1,5 per l’ulteriore diploma in pianoforte), anziché quelli in concreto attribuitigli.
In contrario, tuttavia, è agevole osservare che – come già rilevato in sede cautelare, nonché eccepito dalla P.A. nella sua relazione difensiva – l’art. 1, comma 107, della l. n. 228 cit. presuppone, per la sua operatività, la previa emanazione di un decreto ministeriale recante le tabelle di corrispondenza tra i diplomi del previgente ordinamento e quelli accademici di secondo livello: detto decreto, però, ad oggi non risulta ancora emanato, nonostante la scadenza del termine (non perentorio) dettato per la sua adozione dal citato art. 1, comma 107 (tre mesi dall’entrata in vigore della l. n. 228/2012). Ne consegue l’infondatezza della doglianza in esame e, dunque, dei motivi di ricorso (primo e secondo) in cui la stessa è contenuta.
È invece fondata e da accogliere la doglianza avanzata dal ricorrente con il quarto ed ultimo motivo di gravame, mediante cui è dedotta la violazione dell’art. 4, comma 3-bis, della l. 21 dicembre 1999, n. 508 (aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c), del d.l. 25 settembre 2012, n. 212, convertito con l. 22 novembre 2002, n. 268).
Ed invero, l’art. 4, comma 3-bis, cit. stabilisce che, “ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi”, sono equiparati alle lauree di cui al d.m. 3 novembre 1999, n. 509 (regolamento sull’autonomia didattica degli atenei) i diplomi previsti dal precedente comma 1 dello stesso art. 4, e cioè i diplomi rilasciati dalle Istituzioni artistico-musicali (tra cui i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati), conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.
La disposizione normativa ora riportata, quindi, depone chiaramente per la piena equiparazione alla laurea – ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi – di una serie di titoli di studio dell’alta formazione artistica e musicale (tra cui quello posseduto dall’odierno ricorrente) rilasciati secondo il previgente ordinamento a soggetti (come il sig. Carlesi) muniti del diploma di istruzione di secondo grado (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29 aprile 2010, n. 8790; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 30 marzo 2007, n. 283; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 5 novembre 2004, n. 7672).
Vero è che la P.A. è depositaria di un potere discrezionale in merito alla definizione della tipologia del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici – ferma l’individuazione del livello del titolo (laurea o altro titolo) ad opera della legge o di altra fonte normativa –, in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per i posti che si intendono ricoprire: tale individuazione discrezionale, tuttavia, viene necessariamente integrata dall’equipollenza ex lege (o, comunque, normativamente espressa) tra i vari titoli di studio (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 283/2007, cit.).
Né può ipotizzarsi che l’art. 4, comma 3-bis, cit. – disposizione immediatamente operativa, che non postula l’adozione di alcun regolamento attuativo affinché possa avere efficacia – sia stato abrogato dall’art. 1, comma 107, della l. n. 228 cit., il quale, come detto, subordina invece l’equipollenza dei titoli in parola alla previa emanazione di un decreto ministeriale recante le tabelle di corrispondenza dei titoli stessi.
In difetto di abrogazione espressa, infatti, dovrebbe ammettersi l’abrogazione implicita della norma anteriore da parte di quella posteriore: ciò, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza, può parlarsi di abrogazione implicita, per incompatibilità della normativa precedente con quella successiva, ove la nuova legge disciplini l’intera materia, ovvero detti disposizioni contrastanti non dicendo nulla in ordine alla sorte della disciplina anteriore (T.A.R. Campania. Napoli, Sez. III, 1° dicembre 2008, n. 20718).
Non pare, tuttavia, che nella vicenda ora all’esame sussistano le condizioni perché possa parlarsi di abrogazione implicita dell’art. 4, comma 3-bis, della l. n. 508/1999 da parte dell’art. 1, comma 107, della l. n. 228/2012, atteso che:
– l’art. 4, comma 3-bis, cit., è norma speciale, riguardante solo l’accesso ai pubblici concorsi, con il corollario che ad essa dovrà applicarsi il brocardo secondo cui “lex posterior generalis non derogat priori speciali”;
– poiché, come già evidenziato, l’art. 1, comma 107, della l. n. 228/2012 ha subordinato l’operatività dell’equipollenza dei titoli alla previa emanazione di un decreto recante le tabelle di corrispondenza degli stessi – ad oggi non emanato –, mentre l’art. 4, comma 3-bis, della l. n. 508/1999 non richiede alcun regolamento attuativo, ove si ritenesse che il primo abbia abrogato il secondo, ne deriverebbe che la vera finalità del primo era non già di introdurre una regola di generale equipollenza dei titoli in tutti i settori e non solo nella materia dell’accesso ai pubblici concorsi, quanto invece di eliminare l’equipollenza vigente in siffatta materia: il tutto, però, in palese contrasto con i canoni ermeneutici dell’interpretazione teleologica e sistematica, i quali non consentono soluzioni interpretative che si pongano in contrasto con i dichiarati fini che la norma si propone (nel caso dell’art. 1, comma 107, della l. n. 228/2012, il fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale tramite l’equiparazione dei titoli rilasciati dalle Istituzioni che fanno parte di detto sistema ai titoli di laurea rilasciati dalle Università: v. il comma 102 dell’art. 1 cit.).
Va aggiunto, a completamento di quanto finora esposto, che il rapporto difensivo del Conservatorio, mentre si diffonde sull’inoperatività, allo stato, dell’art. 1, comma 107, della l. n. 228 cit., nulla dice avverso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 4, comma 3-bis, cit..
Se ne deduce, in conclusione, che l’art. 4, comma 3-bis, della l. n. 508 cit. è norma tuttora vigente e che, conseguentemente, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare ingresso l’equiparazione dei titoli da essa stabilita. Il fatto che il Conservatorio resistente non abbia tenuto conto di tale equiparazione rende illegittime le graduatorie impugnate, in accoglimento – come detto – della doglianza sollevata sul punto dal ricorrente con il quarto motivo di gravame. Né a siffatta conclusione osta la disciplina dettata dalla circolare n. 3154 del 9 giugno 2011, dovendo – come già riferito – la predetta circolare essere disapplicata d’ufficio, in quanto illegittima, lì dove essa reca punteggi inferiori per i diplomi di conservatorio del previgente ordinamento, anche se congiunti al possesso di un diploma di scuola superiore, rispetto ai diplomi di laurea, così negando la succitata equiparazione.
In definitiva, pertanto, il ricorso è fondato e da accogliere, vista la fondatezza del quarto motivo con esso dedotto, previa reiezione dei primi due motivi e con assorbimento del terzo.
Per l’effetto, va disposto l’annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati ed in particolare delle graduatorie definitive di concorso oggetto di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei confronti delle Amministrazioni intimate nella misura di cui al dispositivo, mentre sono dichiarate irripetibili nei riguardi dei controinteressati non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti e provvedimenti (in specie: le graduatorie concorsuali) con esso impugnati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e degli onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna delle ridette parti soccombenti, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti dei controinteressati non costituitisi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Taglienti, Presidente
[#OMISSIS#] Soricelli, Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 06/08/2016