Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.
TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 26 settembre 2016, n. 1167
Procedura selettiva per ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo-Ammissione conseguente a provvedimento cautelare giurisdizionale
N. 01167/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Giunta, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Viale e [#OMISSIS#] Sciolla, con domicilio eletto presso il secondo in Torino, corso Montevecchio, 68;
contro
Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Verdi”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento
– della nota prot. n. 4188/II-A del Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Verdi” di Torino, pubblicata in data 24 novembre 2014, contenente gli esiti della prova orale della procedura selettiva per l’ammissione ai corsi di “Tirocinio Formativo Attivo”, nella parte in cui riporta l’esito negativo della prova del ricorrente;
– della nota n. 4305/II-A del Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Verdi” di Torino, pubblicata in data 28 novembre 2014, contenente la graduatoria dei candidati della procedura selettiva ritenuti idonei, nella parte in cui non inserisce il ricorrente tra i candidati idonei;
– di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento tra cui in particolare: il verbale della commissione esaminatrice, prot. n. 4181/II-A del 22 novembre 2014, inerente allo svolgimento della prova orale per l’ammissione ai corsi; ove occorra, ed in quanto di ragione, il bando relativo all’espletamento della seconda fase di procedure selettive per l’ammissione ai corsi, la nota prot. n. 3841/II-A del 6 novembre 2014, l’eventuale documentazione, ove esistente, contenente i criteri e le modalità di valutazione delle prove;
– nonché per la condanna del Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Verdi” di Torino a disporre la rinnovazione della prova orale del ricorrente per l’ammissione ai corsi di “Tirocinio Formativo Attivo”, previa nomina di una nuova commissione esaminatrice;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 34 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Savio [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 64/2915, con la quale sono stati sospesi gli effetti del giudizio di inidoneità del ricorrente, disponendo la rinnovazione da parte del Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Verdi” della prova orale per l’ammissione ai corsi di “Tirocinio Formativo Attivo”;
Visto il successivo verbale del 19 marzo 2015, secondo il quale il ricorrente ha superato la prova orale con votazione di 15/20;
Visto il decreto del 30 luglio 2015, con il quale il Direttore del Conservatorio ha aggiornato la graduatoria degli ammessi ai corsi di “Tirocinio Formativo Attivo”, includendovi il ricorrente con il punteggio complessivo di 99/100;
Ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115 del 2005, ai cui sensi conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela (si veda, per l’estensione del principio alle controversie riguardanti le procedure di ammissione al tirocinio formativo: TAR Lazio, sez. III, 3 gennaio 2014 n. 54; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 18 aprile 2016 n. 1894);
Ritenuto, infine, di dover disporre la compensazione delle spese processuali, dando atto che la liquidazione degli onorari per il patrocinio a spese dello Stato avverrà con separato decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Testori, Presidente
Savio [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 26/09/2016