TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 ottobre 2016, n. 10164

Ammissione a esame di diploma finale conseguente a provvedimento cautelare giurisdizionale-Cessazione materia del contendere

Data Documento: 2016-10-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere qualora, impugnato il diniego di ammissione alla prova di esame di diploma finale in chitarra e ottenuta la sua sospensione in via cautelare, il ricorrente abbia definitivamente conseguito il titolo di cui trattasi a seguito del positivo espletamento della prova stessa.

Contenuto sentenza

N. 10164/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05271/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5271 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Cappelletti, rappresentato e difeso dagli avvocati Principia Sanua C.F. SNAPNC59M61E493I, [#OMISSIS#] Galanti C.F. GLNMHL83D66H501A, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Calcagno in Roma, viale Mazzini 140; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Istituto Superiore di Studi Musicali [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Siena non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento 394/2016 avente ad oggetto l’ammissione del ricorrente a sostenere la prova di esame di diploma finale in chitarra- vecchio ordinamento – presso l’Istituto superiore di studi musicali R. [#OMISSIS#] di Siena nella prima sessione utile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in esecuzione del decreto cautelare monocratico n. 2434/2016 dell’11.5.2016, il ricorrente è stato ammesso a sostenere l’esame di cui trattasi e che è stato comprovato in atti che il medesimo ha svolto con esito positivo e ha, quindi, superato il predetto esame;
Considerato che la difesa del ricorrente, anche da ultimo con la memoria del 30.9.2016, chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere avuto riguardo alla circostanza di cui sopra;
Considerato che il Collegio ritiene che, proprio avuto riguardo al definitivo conseguimento del titolo di cui trattasi da parte del ricorrente a seguito del positivo espletamento della prova finale di esame, conseguimento che deve essere, quindi, tenuto fermo, debba, in effetti, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
​Pubblicato il 12/10/2016