Ai sensi dell’art. 9 D.L. 24 novembre 1990, n. 344, il personale rivestente i profili di “collaboratore tecnico” dell’area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria di settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1 luglio 1979 con le predette professionalità, è inquadrato nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento e nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto. Conseguentemente, la maggiorazione retributiva è dovuta dalla data del medesimo provvedimento e non dal 1 luglio 1979.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 febbraio 2016, n. 2352
Inquadramento professionale collaboratore tecnico area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria VII fascia-Ottemperanza
N. 02352/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11490/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11490 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Scarpellini, nella qualità di erede della signora Zelimira Marino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gloria Coen Di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Coen, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Coen in Roma, piazza di [#OMISSIS#], 4;
contro
L’Università degli Studi di Roma La Sapienza, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
per l’ottemperanza
del giudicato – sentenza n. 8843/08 T.A.R.Lazio sezione terza bis resa tra la signora Zelimira Marino, l’Univeristà degli Studi La Sapienza ed il MIUR e passata in giudicato per decorso dei termini di impugnativa e la conseguente condanna delle amministrazioni evocate in giudizio al compimento entro un congruo termine degli atti/operazioni necessari a dare piena attuazione al giudicato e in particolare a liquidare e corrispondere al signor Scarpellini le somme dovute in virtù dell’accertamento della qualifica della signora Marino all’inquadramento nella VIII qualifica funzionale dal 01.07.1979 al 01.012.1994, con riconoscimento dei benefici economici a norma di legge anche ai fino pensionistici e, comunque, previdenziali, oltre rivalutazione e interessi legali fino all’effettivo soddisfo, con ogni altro accessorio;
per la declaratoria della nullità della disposizione direttoriale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza del 16.4.2009 e acquisita il 20.4.2009 al n. 7283 e pervenuta al ricorrente in data 11.5.2015, per violazione del suddetto giudicato, ai sensi dell’art. 114, lett. b), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente che la di lui madre, signora [#OMISSIS#] Marino, veniva inquadrata con decreto rettorale del 31.03.1983, nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico, Ostetrica, VII qualifica funzionale. La stessa prestava servizio presso l’Università sino all’1.12.1994, data in cui era collocata a riposo per limiti di età.
Il 22.09.1994 la signora Marino – al pari di altre colleghe – presentava domanda al Rettore per ottenere l’inquadramento nella VIII qualifica funzione del personale universitario non docente, con ogni effetto e conseguenza di legge, con decorrenza dall’1.7.1979, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2, della L. n. 21 del 23.01.1991 con la quale era stato convertito in legge il D.L. 24.11.1990 n. 344.
Tale disposizione prevedeva infatti che “il personale rivestente i profili di collaboratore tecnico dell’aerea funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica… munito di diploma di laurea o in servizio alla data del 1 luglio 1979 con le predette professionalità e inquadrato, secondo l’anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto”.
L’istanza era rigettata dall’Università, con provvedimento direttoriale n. G155500 del 31.12.1994, in quanto alla data del 24.11.1990, la signora Marino rivestiva il profilo di ostetrica capo, profilo non compreso tra quelli indicati dalla legge sopra citata.
L’istante, a fronte del diniego, presentava ricorso al T.A.R. Lazio (n. 3104/1995) chiedendo l’annullamento del provvedimento de quo e di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e connesso, nonché l’accertamento della propria posizione giuridica economica come dipendente dell’Università La Sapienza con ricostruzione della carriera e riconoscimento dei benefici economici a norma di legge anche ai fini pensionistici e comunque previdenziali.
La ricorrente deduceva di avere i requisiti richiesti dall’art. 9, comma2 della legge n. 21 del 23.01.1991 per ottenere l’inquadramento richiesto a decorrere dal 1.7.1979.
Nelle more del giudizio la signora Marino decedeva e il figlio, [#OMISSIS#] Scarpellini, con atto notificato il 29.9.2006 in qualità di erede, riassumeva il giudizio ex art. 24 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, dichiarando di fare proprie tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo dalla defunta madre.
In esito al giudizio in questione, il T.A.R. accoglieva il ricorso, con la sentenza n. 8843/2008 pubblicata il 9.10.2008, e annullava il provvedimento di diniego impugnato e riconosceva il diritto della signora Marino al reclamato inquadramento nella VIII qualifica funzionale a fare data dal 1.7.1979.
In particolare, il Collegio accertava che “la ricorrente, con D.R. del 31.3.1983, registrato alla Corte dei Conti il 12.8.1987, (richiamato nel provvedimento 28.4.95 del Direttore Amministrativo della resistente Università), veniva inquadrata, su domanda formulata ai fini dell’applicazione degli artt. 4 della legge n. 312/80 e 2 della legge 391/1981 (di conversione in legge del D.L. n. 255/1981) nella VII qualifica funzionale, profilo di “collaboratore tecnico-ostetrica”, con decorrenza dall’1.7.1979, rivestendo alla data del 30.6.1979 (precedente ordinamento) la qualifica di ostetrica capo (vedi citato provvedimento 28.4.1995)” “Ciò premesso, si tratta di verificare se l’amministrazione abbia o meno dato corretta applicazione, nei confronti dell’istante, all’art. 9. 2 comma, del D.L. 24.11.1990 n. 344, in virtù del quale questa aveva reclamato l’inquadramento nella VIII qualifica funzionale” (…) “In giurisprudenza (cfr. T.A.R. Umbria 24.2.1994 n. 45) è stato affermato che tale norma, di natura transitoria, per l’applicazione del beneficio ivi previsto, presuppone il possesso della VII qualifica alla data di entrata in vigore del D.L. n. 344/90. Nella specie, va osservato che la ricorrente, alla data del 24.11.90, come di desume dal D.R. 31.3.83, era inquadrata, sicuramente agli effetti giuridici ed economici, nella VII qualifica funzionale con profilo professionale di “collaboratore tecnico”. L’impugnato diniego di attribuzione della VII qualifica funzionale risulta quindi adottato in violazione della norma di cui al citato art. 9, comma 2, del D. L. n. 344/1990, fondandosi su un presupposto erroneo (possesso alla data del 24.11.1990 del profilo di ostetrica capo anzichè di “collaboratore tecnico”). L’impugnato diniego di attribuzione della VIII qualifica funzionale risulta quindi adottato in violazione della norma di cui al citato art. 9, 2 comma, del D.l. 344/99, fondandosi su un presupposto erroneo (possesso alla data del 24.11.1990 del profilo di ostetrica capo anzichè di “collaboratore tecnico” acquisito dalla ricorrente in virtù degli inquadramenti di cui all’art. 4 L. 312/80 2 D.L. 255/81). Può ipotizzarsi che l’amministrazione, con la motivazione su riferita del diniego de quo, abbia interpretato in senso restrittivo la norma in questione, laddove questa richiede la presenza “in servizio alla data del 1.1.1979 con le suddette professionalità (cioè quella di “collaboratore tecnico”). Ora può osservarsi che la suindicata professionalità è stata riconosciuta alla ricorrente non solo con provvedimento rettorale 31.3.1983 e, quindi, antecedente al 24.11.1990, ma anche con effetto antidatato all’1.7.1979, non già in via fittizia, ma in relazione all’espletamento da parte dell’istante di effettivi compiti e mansioni corrispondenti al contenuto del profilo professionale della qualifica in conseguenza attribuitagli (collaboratore tecnico). In conclusione il ricorso merita accoglimento, con assorbimento di ogni altra censura e con il consequenziale riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all’inquadramento reclamato nella VIII qualifica funzionale (in terminis, T.A.R. Lazio, sez. III, sentenza n. 1574 del 7.77. 1998 e n. 3224 del 17.4.2002).
La sentenza del T.A.R. Lazio sopra citata è passata in giudicato e tuttavia l’amministrazione non vi ha spontaneamente adempiuto essendo necessario da parte del ricorrente notificare un atto di significazione e diffida alle amministrazioni resistenti.
In riscontro alla diffida l’Università, con raccomandata A/R dell’8.5.2015, inviava copia della disposizione direttoriale del 16.4.2009 (con la quale sarebbe stato applicato nei confronti della sig.ra Marino l’art. 9 del D.L. 24.11.1990 n. 344, convertito con L. 231/1991 n. 21, in ottemperanza alla sentenza n. 8843/2008 del T.A.R. Lazio) unitamente ad un attestato di pagamento per il mese di febbraio 2010, intestato solo alla signora Marino, per l’importo di euro 984,81, mai riscosso.
Il ricorrente ritiene con il ricorso in epigrafe che la Disposizione Direttoriale sia palesemente nulla in quanto emanata in violazione del giudicato. Infatti, l’art. 9, comma 2 della legge 231/1991, prevede che “il personale rivestente i profili di collaboratore tecnico di settima qualifica in servizio alla data del 1 luglio 1979 con le predette professionalità è inquadrato, secondo l’anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale”.
In applicazione di tale disposizione, il T.A.R. Lazio accoglieva il ricorso sopra citato e riconosceva il diritto della signora Marino ad essere inquadrata nella VIII qualifica funzionale a decorrere dall’1.7.1979. Infatti, accertava che “la suindicata professionalità è stata riconosciuta alla ricorrente non solo con provvedimento rettorale 31.3.1983, e quindi antecedentemente al 24.11.1990, ma con effetto antidatato all’1.7.79”.
Tuttavia, l’Università, invece di inquadrare la signora Marino nell’VIII qualifica funzionale dalla data dell’inquadramento nella VII (disposta con D.R. 31.3.1983, ma con effetto antidatato all’1.7.1979) tramite l’art. 2 della citata Disposizione stabiliva che soltanto a decorrere dal 1.11.1993 la signora [#OMISSIS#] Marino è inquadrata nell’VIII qualifica funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria, con profilo di funzionario tecnico, ai sensi dell’art 9 del D.L. 24.11.1990 n. 344, convertito in L. 23.1.1991 n. 21, cessando in pari data dalla qualifica precedentemente rivestita”.
Conseguentemente si disponeva che solo a decorrere dall’ 1.11.1993 “alla medesima dipendente spetta la retribuzione a.l. di £ 15.531.000, corrispondente all’VIII livello, oltre alla retribuzione individuale di anzianità in godimento di £ 6.556.426 a.l. e gli altri assegni previsti dalle disposizioni vigenti”.
Il ricorrente, in primo luogo, rappresentava all’Università che dall’analisi della documentazione inviata, e in particolare del “cedolino”, non risultava alcun riferimento al fatto che il beneficiario dell’adeguamento retributivo, accertato dal T.A.R. del Lazio, fosse l’erede della signora Marino, ritualmente subentrato nel processo; in secondo luogo, metteva in luce che, in ogni caso, alla madre era stata liquidata una sola annualità nonostante il T.A.R. del Lazio avesse riconosciuto il diritto della madre all’inquadramento sin dall’1.7.1979.
Ne derivava che, al fine di dare corretta attuazione al giudicato, l’amministrazione avrebbe dovuto liquidare a favore del signor Scarpellini tutti gli importi dovuti in relazione al riconoscimento del diritto della signora Marino ad essere inquadrata nella VIII qualifica funzionale a fare data dal 1.7.1979 e fino al 1.12.1994, e non certo la sola annualità relativa all’anno 1993, con adeguamento – ove dovuto – delle spettanze pensionistiche previdenziali.
Pertanto il ricorrente chiede, al fine di dare corretta attuazione al giudicato del T.A.R. Lazio n. 8843/2008, che sia ordinato alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di compiere entro un congruo termine gli atti e le operazioni necessari per dare piena attuazione al giudicato e a liquidare e corrispondere al dott. Scarpellini le somme dovute in virtù del riconoscimento del diritto della signora Marino all’inquadramento nella VIII qualifica funzionale dall’1.7.1979 all’1.12.194, con riconoscimento dei benefici economici a norma di legge, anche ai fini pensionistici e previdenziali, oltre rivalutazione e interessi sino all’effettivo soddisfo ed ogni altro accessorio.
Il ricorrente chiede che venga nominato un commissario ad acta, in caso di ulteriore inadempimento delle amministrazioni resistenti, che assicuri l’esatta e completa esecuzione della sentenza n. 8843/2008 del T.A.R. Lazio, espletando tutti gli adempimenti e i procedimenti occorrenti fino all’effettiva corresponsione delle somme dovute in forza del riconoscimento dell’inquadramento nella VIII qualifica funzionale.
Chiede che venga fissata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., la penalità di mora dovuta in solido dalle amministrazioni intimate per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo del giudicato.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2015 la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Lazio n. 8843/2008 è infondato e va respinto.
A giudizio del Collegio, la sentenza è stata correttamente eseguita dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con il Decreto Direttoriale del 16.4.2009, con cui è stato applicato nei confronti della signora [#OMISSIS#] Marino l’art. 9 del D.L. 24.11.1990 n. 344, convertito con L. 23.1.1991 n. 21, riconoscendole il diritto all’inquadramento nella VIII qualifica funzionale.
L’inquadramento nella citata qualifica, infatti, è previsto dall’art. 9, comma 2, a decorrere e “con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento… nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi fino ad esaurimento degli aventi diritto”.
La decorrenza richiesta dal ricorrente – 1.7.1979 – non è prevista dalla disposizione legislativa citata né è stata disposta dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, in quanto la citazione sopra riportata desunta dall’atto di ricorso riguarda la parte in fatto della sentenza in cui è riportata la prospettazione di parte ricorrente.
L’art. 9 prevede l’inquadramento non da una specifica data (1.7.1979), bensì “dalla data del provvedimento di inquadramento, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto”.
Stabilisce testualmente la disposizione: “Il personale rivestente i profili di “collaboratore tecnico” dell’area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria di settima qualifica,… munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1 luglio 1979 con le predette professionalità, è inquadrato, secondo l’anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto”.
La sentenza n. 8843/2008 non ha fatto altro che dare applicazione alla citata disposizione accogliendo il ricorso con il “riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all’inquadramento reclamato nella VIII qualifica funzionale”.
La signora [#OMISSIS#] Marino è stata inquadrata nell’VIII qualifica funzionale a fare data dal 1.11.1993, in quanto solo a quella data sono state approvate le dotazioni organiche a cui fa riferimento il testo di legge, per cui nessun inquadramento del personale poteva avere decorrenza anteriore per mancanza della pianta organica e dei correlativi posti.
Conseguentemente, in disparte la spettanza al ricorrente delle somme dovute e poste in pagamento con il cedolino stipendiale del febbraio 2010, che l’Università dovrà corrispondergli, a titolo di erede, in quanto riguardanti il periodo successivo all’inquadramento, nessuna altra somma gli è dovuta.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi in relazione alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 114 c.p.a., lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)