N. 01829/2016REG.PROV.COLL.
N. 09312/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9312 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Sciamanna, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Sgueglia, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Sgueglia in Roma, Via Ottorino Lazzarini 19;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico Per 145 Posti di Dirigente Tecnico, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pinto;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 04733/2014, resa tra le parti, concernente non ammissione alle prove orali del concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico Per 145 Posti di Dirigente Tecnico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 il Cons. [#OMISSIS#] Mele e uditi per le parti gli avvocati Sgueglia e dello Stato [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 4733/2014 del 7-5-2014 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, rigettava il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dalla dott. [#OMISSIS#] Sciamanna, intesi ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente alle prove orali del concorso a 145 posti di dirigente tecnico del MIUR indetto con ddg del 30-1-2008, degli atti presupposti (bando, atti di nomina della commissione e atti della procedura selettiva), nonché degli ulteriori decreti ministeriali di nomina della Commissione e del d.d.g. del 17-4-2013 di approvazione e pubblicazione della graduatoria finale.
La sentenza esponeva in fatto quanto segue.
“Con il ricorso in esame….[#OMISSIS#] Sciamanna, insegnante di ruolo di scuola primaria, impugna – in uno agli atti presupposti di determinazione della composizione della commissione di concorso – la mancata ammissione alle prove orali del concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico del MIUR indetto con d.d.g. del 30 gennaio 2008, deducendo: 1) la violazione degli artt. 4 e 5 del d.p.r. 24-9-2004, n. 272, degli artt. 28 e 36 del d.lgs. 30-3-2001, n. 165, degli artt. 3, 6, 7, 8, 12 e 14 del dpr 9-5-1994, n. 487, degli artt. 3 e ss. l. n. 241 del 1990, degli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost., l’eccesso di potere, per l’illegittimità dei decreti ministeriali 5-2-2008 e 8-4-2009 di determinazione della composizione della commissione esaminatrice nella parte in cui è fatta, peraltro senza motivazione, la nomina, quali esperti, di [#OMISSIS#] Favini, dirigente di II fascia del MIUR e di [#OMISSIS#] Lauri, dirigente di II fascia in pensione, anziché di dirigenti di I fascia; inoltre, in quanto la Commissione sarebbe stata nominata con decreti del Ministro anziché con decreti del direttore generale che ha bandito il concorso; 2) l’irragionevolezza e la contraddittorietà delle valutazioni negative delle prove scritte della ricorrente che, in fase di preselezione, si era collocata al 3° posto su circa 6000 candidati partecipanti e su 440 ammessi alle prove scritte. Si è difeso il Ministero intimato chiedendo il rigetto dell’impugnativa. Con ordinanza cautelare n. 1149 del 9 marzo 2013 la sezione ha respinto la domanda cautelare articolata dalla ricorrente. quest’ultima, con motivi aggiunti…a seguito dell’acquisizione di tutti i decreti di nomina della commissione di concorso, ha ulteriormente gravato il d.m. 27-7-2009 col quale il numero dei componenti effettivi era stato portato da tre a cinque (mediante la trasformazione di un membro supplente e la nomina ex novo di altro componente “esperto”) ed erano stati poi nominati effettivi tutti i precedenti membri supplenti, per culminare con la nomina, ad operazioni concorsuali iniziate da oltre un anno, col d.m. 24-10-2010 di integrazione della commissione con altri 18 membri esperti, ciascuno per settore e sottosettore, in particolare individuando la prof. M.[#OMISSIS#] Tinaglia per l’intero settore Cod. 01 della ricorrente ( e non per singola materia), così portando i relativi componenti da 5 a 6. In tal modo: 1) sarebbero stati violati il comma 5 dell’art. 4 del dpr n. 272/2004 (che consentirebbe l’integrazione della commissione solo con esperti in lingue straniere ed esperti di informatica) e il comma 1 dello stesso articolo ( che impone un numero di componenti delle commissioni di concorso a dirigente sempre dispari); 2) inoltre, lamenta la ricorrente che la prof. Tinaglia, per come emerge dal verbale n. 174 del 28-11-2012 (nel quale è stato valutato negativamente l’unico elaborato della ricorrente preso in esame dalla commissione), nemmeno avrebbe partecipato alla seduta, nel mentre avrebbero preso parte alla riunione del 20-4-2009 (verbale n. 1) anche i membri supplenti e in veste deliberativa, tanto che il relativo verbale risulterebbe sottoscritto da uno di essi (la dott. ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) e dal componente [#OMISSIS#] Rossi che, tuttavia, sarebbe stato nominato membro effettivo solo col d.m. 27-5-2009; 3) ancora , risulterebbe violato l’art. 12 del dpr n. 487/1994 per essere stati stabiliti i criteri di valutazione non nella prima riunione ma in quella dell’11-4-2001 (verbale n. 58) e, comunque, per essere gli stessi contraddittori ed irragionevoli, laddove, sommando tutti i singoli punteggi di sufficienza previsti per i vari criteri nelle griglie di valutazione, si otterrebbe un punteggio complessivo inferiore ai 7/10, prescritti dal dpr menzionato e dal d.m. 30-1-2008 per accedere alle prove orali; 4) non sarebbero inoltre stati apposti sugli elaborati della ricorrente alcun segno o sottolineatura che potessero individuare sbagli di impostazione o di contenuto; 5) infine, risulterebbe violato l’anonimato concorsuale, tenuto conto che sull’elaborato di altro candidato ammesso alle prove orali compariva, alla fine delle prime sei pagine, la seguente postilla “continua su minuta a pag. 7”, con ulteriori tredici pagine di elaborato, integrante un segno di riconoscimento non rilevato tuttavia dalla commissione di concorso. Con i secondi motivi aggiunti, la ricorrente ha, infine , impugnato, censurandola di illegittimità derivata, la graduatoria dei vincitori di concorso approvata con d.d.g. del 17-4-2013 e pubblicata nella stessa data….”.
Avverso tale sentenza di rigetto la dott. Sciamanna ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento e l’integrale riforma, con conseguente accoglimento del ricorso spiegato in primo grado.
Con articolata prospettazione ha prodotto cinque motivi di appello, lamentando l’erroneità della decisione del Tribunale Amministrativo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
Sono state depositate memorie illustrative.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 7 aprile 2016.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello la dott. Sciamanna censura la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata dedotta l’illegittimità delle nomine a commissari di esame, avvenuta con i decreti ministeriali del 5-2-2008 e dell’8-4-2009, in qualità di esperti, del dott. [#OMISSIS#] Favini, dirigente di 2^ fascia in servizio, e del dott. [#OMISSIS#] Lauri, dirigente di 2^ fascia in quiescenza.
Evidenzia in proposito l’erroneità della gravata sentenza laddove ha ritenuto la legittimità delle suddette nomine in quanto in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1218/2007.
Tale pronuncia evidenzierebbe, invece, l’illegittimità delle nomine, avendo affermato che i dirigenti di 2^ fascia in servizio o in quiescenza non possono essere nominati commissari, con la sola eccezione del dirigente di 2^ fascia in quiescenza che possieda titoli professionali, scientifici ed accademici di tale rilievo da poterlo annoverare tra gli esperti di comprovata qualificazione, titoli necessariamente estranei all’esercizio di funzioni pregresse svolte nell’ambito del rapporto di impiego.
Di conseguenza, il d.m. 5-2-2008 sarebbe illegittimo in quanto nominerebbe il dott. Lino Lauri, dirigente di 2^ fascia ancora in servizio, mentre il d.m. 8-4-2009 sarebbe illegittimo in quanto avrebbe nominato il dott. [#OMISSIS#] Favini, dirigente di 2^ fascia in quiescenza, senza minimamente specificare i titoli di cui lo stesso è in possesso, tali da poterlo qualificare “esperto”, senza allegare alcun curriculum ovvero rendere alcuna motivazione sul punto.
Il motivo di appello non è meritevole di favorevole considerazione.
La gravata sentenza così motiva sul punto.
“…è sufficiente richiamare il decisum di questa Sezione reso, in relazione al medesimo concorso, con la sentenza 5 luglio 2013 n. 6651 nella parte in cui, per un verso, riprende l’orientamento del Consiglio di Stato (12 marzo 2007 n. 1218) nei termini per cui “la corretta interpretazione del comma 3 dell’art. 4 del dpr n. 272 del 2004 non preclude la nomina, in qualità di esperti, dei dirigenti di seconda fascia nelle commissioni esaminatrici dei concorsi del tipo di quello per cui è causa, se è comprovata la loro qualificazione nelle materie oggetto del concorso” e, per altro verso, scrutina favorevolmente la qualificazione professionale dei componenti in questione (Favini e Lauri) in relazione alle specializzazioni di cui ciascuno di essi è dotato, quali aspetti sufficientemente motivati col richiamo, nelle premesse dei decreti di nomina, alle norme di legge e regolamentari, tra cui il dpr 24 settembre 2004, n. 272, in base al quale le nomine stesse erano state effettuate”.
Il Collegio condivide la determinazione reiettiva del giudice di prime cure sulla base delle seguenti considerazioni.
L’articolo 4 , comma 3, del DPR n. 272 del 2004 (“Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) prevede, quanto alla composizione della Commissione esaminatrice, che “I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso”.
La Sezione, negli arresti giurisprudenziali più recenti, ha affermato (cfr. sent. 24-6-2010, n. 4007) che la corretta interpretazione della norma non preclude la nomina, in qualità di esperti, dei dirigenti di seconda fascia, se è comprovata la loro qualificazione nelle materie oggetto di concorso.
Si è in proposito argomentato:
-che la norma stabilisce che i componenti delle commissioni sono scelti tra dirigenti e docenti universitari di prima fascia e anche (“nonché”) tra esperti di comprovata qualificazione, individuando così gli esperti come categoria distinta dalle precedenti;
-che essa pone, come solo requisito per la nomina degli esperti, che ne sia comprovata la qualificazione e non vieta la loro nomina tra dirigenti di seconda fascia laddove, nello stesso articolo 4, divieti espressi sono invece stabiliti (comma 6);
– che la previsione, innovativa del previgente art. 4 del dpr n. 324 del 2000, per cui i dirigenti e i docenti universitari devono essere di prima fascia e degli esperti deve essere comprovata la qualificazione, è volta a garantire che la commissione sia formata al meglio, in quanto composta da membri la cui qualificazione non deve essere verificata, perché collocati al massimo livello delle rispettive categorie, e da altri, gli esperti, la cui qualificazione si deve provare proprio perché non appartenenti a quelle categorie;
– che da tanto deriva che i membri della commissione possono essere, ove ne sia dimostrata la particolare qualificazione, anche dirigenti di seconda fascia non essendo ciò vietato da alcuna disposizione normativa, non potendosi escludere che, accanto ai dirigenti di prima fascia, in ogni caso in possesso di doti culturali specifiche nelle materie del concorso, vi siano dirigenti di seconda fascia che abbiano attinto nelle stesse materie un particolare prestigio per percorso di carriera e di studio, risultando irragionevole che la commissione debba privarsi del loro apporto soltanto perché non dirigenti di prima fascia e venendo con ciò comunque rispettato il principio per cui aspiranti dirigenti sono valutati da dipendenti interni di qualifica non inferiore;
-che, pertanto, la discrezionalità dell’amministrazione si colloca in questo quadro ed essa va esercitata nel duplice limite della qualificazione nelle materie oggetto di concorso e della prova di tale qualificazione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la nomina dei dottori Favini e Lauri sia legittima, in quanto conforme alla previsione normativa, come sopra letta ed interpretata.
Va, invero, in primo luogo considerato che gli stessi risultano essere stati espressamente nominati in qualità di “esperto”.
Di poi, la “comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso” emerge indiscutibilmente dai curricula vitae dei predetti soggetti, depositati in giudizio dall’Amministrazione.
Dagli stessi è possibile evincere, oltre ai titoli di studio di livello superiore, una lunga esperienza di dirigente tecnico nei ruoli del MIUR, la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro che ne evidenziano una peculiare qualificazione nelle materie – di attinenza alla legislazione scolastica, alla organizzazione, al funzionamento delle istituzioni scolastiche, all’ordinamento degli studi – sulle quali deve essere operata la selezione dei dirigenti tecnici di cui alla procedura concorsuale in oggetto.
Orbene, elemento sufficiente a fondare la legittimità della nomina è la sussistenza, in capo al commissario, della qualificazione che ne fonda la designazione in qualità di “esperto” e che tale qualificazione sia “comprovata”, cioè realmente esistente.
Tale presupposto sussiste nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio e, dunque, gli atti gravati sono, sotto tale profilo, legittimi.
Né è condivisibile, a giustificare l’invocata invalidità, la prospettata carenza motivazionale.
Ritiene in proposito la Sezione che la nomina non debba scontare della diffusa esplicitazione delle ragioni e degli elementi sui quali la ritenuta qualificazione si fonda, risultando bastevole ai fini della legittimità di essa – per come si desume dai contenuti dell’articolo 4, comma 3, citato – che la qualificazione sussista in concreto.
Tenuto conto della natura dell’atto di nomina della Commissione giudicatrice, risulta sufficiente, ai fini dell’adempimento dell’obbligo motivazionale, il semplice richiamo alla normativa di riferimento e l’indicazione della qualità del soggetto nominato (nella specie, come “esperto”), con ciò sufficientemente esternandosi le ragioni della scelta in relazione a quanto disposto dalla norma, ferma restando evidentemente la sussistenza in concreto dei requisiti di qualificazione richiesti dal richiamato articolo 4.
L’indicazione della qualifica in relazione alla quale il soggetto è nominato commissario costituisce, invero, elemento sufficiente a dar conto delle ragioni sottese alla sua scelta e consente in tal modo, attraverso successive verifiche, di acclarare, indirizzando verso il pertinente parametro di legittimità, la sostanziale validità o invalidità della determinazione amministrativa.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, il primo motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo la dott. Sciamanna censura la sentenza del Tribunale Amministrativo nella parte in cui ha respinto la doglianza che aveva censurato i provvedimenti di nomina della Commissione giudicatrice in quanto disposti con decreto del Ministro e non del Direttore Generale.
L’appellante lamenta in primo luogo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’inciso “organo di governo”, contenuto nell’articolo 4, comma 1, del dpr n. 272/2004, andasse interpretato come riferito all’organo politico del Ministero e non anche all’organo di gestione.
Tale lettura si porrebbe in contrasto con:
-l’articolo 9, comma 1 del dpr n. 487/1994, il quale dispone che le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del “competente organo amministrativo”;
-gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001, che attribuiscono ai dirigenti l’attività di gestione amministrativa e le attività di organizzazione e gestione del personale.
La tesi affermata dal Tribunale sarebbe, poi, priva di qualsiasi ragionevolezza e logicità, in quanto non avrebbe senso alcuno che l’attribuzione del potere di bandire il concorso sia riconosciuto al Direttore Generale mentre quello di nominare la Commissione giudicatrice sia invece assegnato al Ministro.
L’inciso “organo di governo” non può che essere interpretato come riferito al “dirigente” anche alla luce dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 150/2009, il quale afferma il rafforzamento del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni amministrative spettanti alla dirigenza.
Il motivo di appello non è meritevole di favorevole considerazione.
La sentenza gravata così motiva sul punto.
“Va del pari respinta la censura di incompetenza articolata dalla ricorrente per violazione dell’articolo 4, comma 1, del dpr 24 settembre 2004, n. 272…il quale, nel disporre che “la commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell’organo di governo dell’amministrazione che indice il concorso”, scolpirebbe, ad avviso della Sciamanna, la competenza esclusiva del direttore generale il quale, anche nel caso in esame, aveva provveduto a bandire con proprio decreto il concorso. Ne discenderebbe l’illegittimità dei decreti ministeriali di nomina della Commissione. In contrario, come pure evidenziato dalla difesa pubblica, vale la piana lettura della norma sopra riportata dalla quale si evince che la commissione è nominata dall’organo di governo (cioè il Ministro, nel caso di specie) posto al vertice (che governa) l’amministrazione la quale, per mezzo dei necessari decreti direttoriali, ha già provveduto a bandire il concorso medesimo; in definitiva, con una separazione, letterale prima ancora che giuridica, tra l’attività di indizione della procedura concorsuale e quella di nomina dei componenti la commissione giudicatrice”.
La Sezione condivide la determinazione reiettiva del Tribunale, sulla base delle considerazioni che di seguito si espongono, le quali evidenziano l’infondatezza delle proposte censure.
L’articolo 4, comma 1, del dpr n. 272/2004 prevede che “La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell’Organo di governo che indice il concorso”.
Punctum pruriens è, pertanto, la corretta interpretazione dell’inciso “organo di governo”, al fine di verificare se lo stesso sia identificabile nel Ministro ovvero nell’organo dirigenziale.
Ritiene il Collegio che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto che “organo di governo” sia il Ministro, così affermando la legittimità dei decreti di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice.
A tale conclusione si giunge non solo attraverso una analisi letterale per così dire “generica” e “neutra” del testo normativo, così come operata dal giudice di primo grado, secondo il quale “organo di governo (cioè il Ministro nel caso di specie)” è quello “posto al vertice (che governa) l’amministrazione”.
Ma vi si perviene – a giudizio del Collegio – con esiti ancora più sicuri indagando lo specifico significato che il decreto legislativo n. 165/2001 (dal cui articolo 28, comma 5, origina il dpr n. 272/2004) attribuisce al termine “organi di governo”.
L’esame delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo esclude, infatti, che con tale termine possa farsi riferimento all’organo dirigenziale.
Va in primo luogo considerato che l’articolo 4 di tale testo normativo, scolpendo il principio della separazione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e quella di gestione amministrativa, tiene ben distinti gli “organi di governo” dai “dirigenti”, in tal modo chiarendo che si tratta di soggetti diversi.
Invero, il comma 1 dispone che “gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo…”, mentre il comma 2 chiarisce che “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dallo stesso articolo 37 del decreto legislativo n. 150/2009, invocato dall’appellante, laddove tiene ben distinti “organi di governo” dalla “dirigenza” (“…rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza”).
Già tali norme escludono, dunque, che l’inciso “organi di governo” possa essere interpretato nel senso di “organi dirigenziali”.
Va, peraltro, evidenziato che si rinvengono nel decreto legislativo n. 165/2001 ulteriori norme le quali espressamente identificano, nelle amministrazioni statali, l’organo di governo con il Ministro.
Ed, invero, l’articolo 14 precisa che “il Ministro esercita le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1”, in tal modo chiarendo che è questo l’ “organo di governo”, cui l’articolo 4, comma 1, citato assegna le funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
Dall’analisi letterale del dato normativo, così come sopra effettuata, emerge, dunque, senza possibilità di smentita che quando l’articolo 4, comma 1, del dpr n. 272/2004 ha attribuito il potere di nomina della commissione amministratrice del concorso all’” organo di governo dell’amministrazione che indice il concorso” ha inteso riferirsi al Ministro (il quale è “organo di governo” nell’amministrazione ministeriale) e non anche al dirigente, il quale non è tale alla luce dell’analisi condotta sul testo normativo fondamentale in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dal quale origina la specifica disposizione regolamentare della cui applicazione in questa sede si controverte.
Parimenti non risulta condivisibile l’ulteriore profilo di censura proposto dall’appellante, secondo cui tale conclusione sarebbe priva di ragionevolezza e logicità, atteso che non avrebbe senso alcuno assegnare al dirigente il potere di indizione del concorso e riservare invece al Ministro quello di nomina della commissione, che costituirebbe pur sempre un atto di gestione amministrativa.
Rileva in proposito la Sezione che l’atto di nomina di una commissione di concorso, inserito in un più ampio procedimento di reclutamento di personale dipendente della pubblica amministrazione, configura per sua intrinseca natura un atto di gestione e non anche attività di indirizzo politico-amministrativo.
Esso, dunque, in relazione alla suddetta natura, dovrebbe, per regola generale, rientrare nella competenza dirigenziale.
Vi è però che nella specie esiste una espressa disposizione normativa ( l’articolo 4, comma 1, del dpr n. 272/2004) la quale attribuisce tale potere all’organo ministeriale e che tale disposizione, evidentemente derogatoria del principio generale della separazione tra politica e amministrazione, trova un suo fondamento legislativo.
Va, invero, considerato che l’articolo 4, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 165/2001 prevede che spettino agli organi di governo “le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni”.
E’ stato, pertanto, affermato (cfr. Cons. Stato, IV, 12-11-2015, n. 5137) che il principio di separatezza delle competenze tra organo di indirizzo politico e dirigenti può trovare eccezione, ai sensi della citata norma, proprio per i provvedimenti di nomina e designazione dei componenti commissioni esaminatrici dei concorsi a pubblici impieghi, i quali possono restare a carico degli organi di governo ove a questi attribuiti da specifiche disposizioni.
Nella vicenda in esame la nomina delle commissioni operata del Ministro risulta, pertanto, conforme a legge, giacchè effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del richiamato dpr e fondata sulla specifica possibilità di attribuzione di competenza declinata dall’articolo 4 del d.lgs. n. 165/2001.
Non sembrano, infine, sussistere profili di irragionevolezza neppure sotto l’aspetto – evidenziato nella memoria conclusionale depositata il 7-3-2016 – della conformità all’articolo 97 della Costituzione, citandosi la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Il giudice delle leggi ha chiarito che la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce un principio di carattere generale che trova il suo fondamento nell’articolo 97 della Costituzione, spettando, peraltro, al legislatore l’individuazione della esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell’organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa.
Ha, altresì, precisato che tale potere incontra un limite nello stesso articolo 97 della Costituzione, in quanto nel suo esercizio il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione, vengano a ledere il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.
Ritiene la Sezione che nel caso di specie tali irragionevoli violazioni non si configurino, avuto riguardo alla circostanza che l’esercizio dei poteri ministeriali risulta limitato alla sola nomina dei commissari e non , dunque, a profili direttamente inerenti alle operazioni concernenti la gestione della procedura concorsuale e la selezione del personale da assumere.
Non si ritiene, infine, utile, ai fini della definizione del presente giudizio, l’espletamento di attività istruttoria volta ad acquisire i decreto di nomina della commissione del concorso successivamente svolto, trattandosi di diversa procedura concorsuale e potendo la legittimità dei provvedimenti oggetto del presente giudizio essere – come si è sopra visto – esaustivamente scrutinata sulla base della normativa vigente, disciplinatrice della materia.
Anche il secondo motivo di appello deve, di conseguenza , essere rigettato.
Con il terzo motivo la dott. Sciamanna censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il secondo dei motivi aggiunti proposti, relativo alla illegittimità della integrazione della Commissione con il membro aggiunto prof. Tinaglia, quale esperto nel settore della “scuola infanzia e primaria”e, più in generale, alle integrazioni disposte alla originaria composizione della commissione.
Deduce:
-che tale nomina si porrebbe in contrasto con l’articolo 4, comma 5, del dpr n. 272/2004, che limita l’integrazione ai soli membri esperti in lingue straniere o in informatica;
-che essa sarebbe irragionevole in quanto, assumendosene la necessità, non si capirebbe i membri effettivi della Commissione in quali settori o materie sarebbero “esperti”;
– che la nomina del membro aggiunto avrebbe portato la Commissione al numero di 6, in violazione dell’articolo 4, comma 1 del richiamato dpr, che prevede che la commissione sia formata da un numero dispari di componenti;
-che , infine, alla riunione della commissione esaminatrice del 28-11-2012, ove si è proceduto alla correzione del suo unico elaborato, era assente proprio l’esperta del settore prof. Tinaglia.
La sentenza di primo grado così motiva sul punto.
“…legittima appare la nomina di ulteriori membri della commissione di concorso, posto che la norma di cui all’art. 4, comma 5 del d.p.r. n. 272/2004 (“la commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti in informatica”) non vale ad esprimere un divieto di integrazione della commissione (nella specie necessitato dall’alto numero di candidati), quanto piuttosto a disporre, in linea generale, che di essa possono far parte, a seconda delle esigenze specialistiche, esperti di lingua straniera e di informatica. Ne discende ( cfr. sul punto la sentenza di questa Sezione n. 4190 del 17 aprile 2014) la legittimità della previsione del bando (art. 5) per cui “la commissione esaminatrice può essere integrata in ogni momento da uno o più componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, da uno o più esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati o più componenti esperti in informatica”, da che si deduce che tale integrazione, quanto al numero degli esperti da inserire nella Commissione, costituiva una scelta dell’amministrazione e non presentava i caratteri della vincolatività. Assorbite dalle motivazioni di cui al capo 1.1. le censure in ordine all’asserita carenza motivatoria della qualificazione professionale degli esperti aggiuntivi, vanno del pari respinte le doglianze relative alla nomina della prof. Tinaglia a membro ulteriore della commissione quale esperta con riguardo al “settore scuola infanzia e primaria” piuttosto che in relazione ad una singola materia, posto che questa competenza, al di là della già sottolineata nomina degli altri componenti effettivi della Commissione, appare massimamente congruente con il tipo di valutazioni predicate dall’oggetto concorsuale..Contraddittorie appaiono poi le difese della ricorrente – che vanno pertanto respinte – laddove per un verso censurano la nomina “per settore” e non “per materia” della prof. Tinaglia e, poi, ne lamentano l’assenza alla riunione (del 28-11-2012) in cui è stato valutato negativamente l’elaborato scritto della ricorrente esaminato dalla Commissione. Ciò che, per altro verso, determina anche il respingimento della censura di violazione dell’art. 4, comma 1, del dpr n. 272 del 2004 (“La commissione esaminatrice …è composta da un numero dispari di membri”), posto che proprio l’assenza della prof. Tinaglia avrebbe nei fatti ristabilito, nel momento rilevante della valutazione della prova della Sciamanna, la composizione del numero dispari della Commissione che la ricorrente assume violata dalla nomina di questa”.
Il motivo di appello non è meritevole di favorevole scrutinio in ragione delle argomentazioni che di seguito si svolgono.
Va in primo luogo osservato che, in linea generale, non è preclusa dalla normativa recata dal dpr n. 272/2004 la nomina di ulteriori membri della Commissione esaminatrice.
Invero, l’articolo 4, limitandosi a prevedere, ai commi 1, 2 e 3 che la nomina è disposta con decreto dell’organo di governo dell’amministrazione, nonché le modalità di composizione della stessa , non impedisce la possibilità di integrarne la composizione con ulteriori membri esperti, purchè vengano rispettati i requisiti richiesti dalla norma medesima in capo ai commissari.
Parimenti, l’integrazione della composizione originaria con ulteriori membri “esperti” non risulta irragionevole in relazione alla prevista presenza, già nella composizione originaria, di soggetti “esperti”.
Va in primo luogo considerato che questo Consiglio ha già affermato (cfr. sez. IV, n. 5137/2015, cit.) che l’osservanza del requisito degli “esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di concorso” va verificata con riferimento alla Commissione nel suo complesso, ritenend