TAR Campania, Napoli, Sez. II, 4 maggio 2016, n. 2226

Impugnazione graduatoria concorso pubblico per esami-Termini proposizione ricorso

Data Documento: 2016-05-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Il termine di impugnazione decorre da quando si ha conoscenza dell’esistenza e del contenuto lesivo del provvedimento e non dalla data in cui, a seguito di accesso, si abbia ottenuto copia del provvedimento e degli altri atti al fine della preventiva verifica dell’esistenza di eventuali profili d’illegittimità dello stesso.

Contenuto sentenza

N. 02226/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, viale [#OMISSIS#] Bakunin, 43 – Parco San [#OMISSIS#]; 
contro
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, in persona del Rettore p.t. prof. [#OMISSIS#] Quintano, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via [#OMISSIS#] Console n. 3; 
nei confronti di
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. Orazio [#OMISSIS#], con il quale elettivamente domicilia in Napoli, viale Gramsci 16;
– [#OMISSIS#] Falia, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con la quale elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, via [#OMISSIS#] Console n. 3;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con il quale elettivamente domicilia presso la Segreteria T.A.R. del TAR Campania in Napoli, piazza Municipio;
– Mineri Marina, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Assante e domiciliata, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria T.A.R. del TAR Campania in Napoli, piazza Municipio;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della graduatoria del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di categoria EP, posizione economica EP 1, Area amministrativa – Gestionale, indetto con basno pubblicato in G.U., IV Serie speciale n. 54 del 17.7.2015, approvata dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”dapprima con decreto del D.G. n. 1 del 7.1.2016 e poi con decreto del D.G. n. 10 dell’11.1.2016, dei verbali della commissione e di ogni atto presupposto e consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a conseguire una più vantaggiosa posizione nella graduatoria di merito e per la condanna dell’amministrazione intimata alla rettifica della graduatoria, mediante esclusione dalla stessa dei soggetti controinteressati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e dei sigg. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Falia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Mineri Marina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente, collocatosi all’undicesimo posto della graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami, indetto dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” con bando pubblicato in G.U., IV Serie speciale n. 54 del 17.7.2015, per la copertura di n. 2 posti di categoria EP, posizione economica EP 1, Area amministrativa – Gestionale, approvata con decreto del D.G. n. 1 del 7 gennaio 2016 (poi rettificato con decreto del D.G. n. 10 dell’11.1.2016 al solo scopo di inserire al 18° posto una candidata omessa) ed oggetto di scorrimento per l’assunzione di ulteriori quattro unità di personale, ha impugnato (il provvedimento di approvazione del)la graduatoria, unitamente agli atti presupposti, denunciando l’illegittima inclusione nella stessa dei sei candidati intimati in giudizio (due dei quali avrebbero consegnato una prova scritta affetta da segni di riconoscimento ed altri quattro non avrebbero osservato le regole concorsuali sulla dichiarazione dei requisiti di ammissione), onde ottenerne l’annullamento in parte qua e l’accertamento del diritto a conseguire una posizione più favorevole nella graduatoria di merito così rettificata, nella prospettiva di un eventuale suo ulteriore scorrimento;
Considerato che le controparti hanno eccepito, in limine, la tardività del ricorso, in relazione alla data di effettiva conoscenza del provvedimento, e la sua inammissibilità, in relazione alla dedotta impossibilità per il ricorrente di collocarsi comunque, in caso di accoglimento del gravame, in posizione utile per l’assunzione, oltre che l’infondatezza nel merito delle censure;
Considerato che l’istanza di accesso agli atti presentata il 19 gennaio 2016 dal ricorrente dimostra che a quella data egli era già perfettamente al corrente sia del fatto che la graduatoria definitiva era già stata approvata dal Direttore generale, sia del fatto che nella stessa egli si era collocato soltanto all’undicesimo posto, tanto risultando expressis verbis dall’istanza medesima (tant’è che tra gli atti richiesti in copia non figura il provvedimento di approvazione della graduatoria);
Considerato che per consolidato indirizzo del Giudice di appello il termine di impugnazione decorre da quando si ha conoscenza dell’esistenza e del contenuto lesivo del provvedimento (cfr., ancora di recente, C.d.S., sez. IV, 13 aprile 2016, n. 2016, rigettando la tesi per cui il termine dovrebbe farsi decorrere dalla data in cui, a seguito di accesso, si abbia ottenuto copia del provvedimento e degli altri atti al fine della preventiva verifica dell’esistenza di eventuali profili d’illegittimità dello stesso; cfr. anche, ex multis, C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 13 ottobre 2015, n. 633; C.d.S., sez. IV, 6 ottobre 2015, n. 4642; C.d.S., sez. V, 7 agosto 2015, n. 3881);
Considerato che la circostanza che il bando di concorso abbia previsto (all’art. 9) che il termine per le impugnative decorra dall’inserimento nella Gazzetta ufficiale dell’avviso di pubblicazione dell’approvazione della graduatoria non può comportare deroga ai principi che disciplinano la impugnazione in sede giurisdizionale degli atti amministrativi, né può valere a far rimettere in termini il ricorrente per errore scusabile, tenuto conto della qualità personale del medesimo (avvocato, che si difende da sé stesso nel presente giudizio);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, siccome consegnato all’ufficio per la notifica soltanto il 30 marzo 2016 – vale a dire oltre sessanta giorni dopo l’effettiva conoscenza dell’atto lesivo –,è irricevibile per tardività, il che esime dall’esame dell’altra questione di [#OMISSIS#] sollevata dai resistenti (su cui si cfr. C.d.S., sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956; sez. V, 25 giugno 2010, n. 4071);
Ravvisati nella peculiare natura della controversia i presupposti di legge per la compensazione in via integrale delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1627/16) lo dichiara irricevibile. —
Spese compensate. —
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)