TAR Campania, Napoli, Sez. II, 3 maggio 2016, n. 2179

Inquadramento personale dipendente-Giurisdizione giudice amministrativo in sede di ottemperanza-Portata auto-esecutiva dell’annullamento giurisdizionale

Data Documento: 2016-05-03
Area: Giurisprudenza
Massima

In sede di ottemperanza, il Giudice amministrativo deve enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione giurisdizionale ed anche – in caso di problemi interpretativi la cui soluzione costituisca indispensabile presupposto della verifica della esattezza della esecuzione – chiarirne il significato reale, senza, tuttavia, modificare o stravolgere il contenuto della decisione. Detto potere integrativo incontra il limite esterno della giurisdizione propria del Giudice amministrativo, con la conseguenza che, allorquando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione gli sia sottoposta in sede di verifica dell’esatto adempimento del giudicato, risulti devoluta ad altro Giudice soltanto questi può provvedere al riguardo.

Venendo in rilievo un rapporto di lavoro di pubblico impiego privatizzato, si palesano inammissibili per difetto di giurisdizione le pretese di parte ricorrente dirette ad ottenere gli adeguamenti retributivi richiesti in seguito al corretto inquadramento professionale, stante la sussistenza, in parte qua, della giurisdizione del Giudice ordinario quale giudice del lavoro.

Non ha portata auto-esecutiva l’annullamento giurisdizionale del provvedimento in autotutela con cui si è ricondotto un dipendente alla categoria professionale inferiore. Se è vero che esso determina la riviviscenza, con effetti ex tunc, della realtà giuridico fattuale preesistente, la necessità di una determinazione formale in merito al reinquadramento della ricorrente nella categoria EP, posizione economica EP1, idonea ad assicurare gli effetti ripristinatori di quella pronuncia, è resa evidente dal perdurante inquadramento della ricorrente nella categoria D, posizione economica D3.

Contenuto sentenza

N. 02179/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Sorgente, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Scuderi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvano Tozzi in Napoli, Via Toledo, n. 323; 
contro
l’Università degli Studi del Sannio, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Franco [#OMISSIS#] Scoca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 15; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Facchiano, non costituita in giudizio; 
per
l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, n. 2689 del 15 maggio 2015, di accoglimento del ricorso proposto da [#OMISSIS#] Sorgente, iscritto al numero di R.G. 594 del 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi del Sannio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
Considerato:
– che con il ricorso introduttivo del presente giudizio [#OMISSIS#] Sorgente ha agito per l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 2689 del 15 maggio 2015, di accoglimento del ricorso iscritto al numero di R.G. 594 del 2014 dalla medesima proposto per l’annullamento, nei limiti dell’interesse, del decreto del direttore generale n. 1059 dell’8 novembre 2013, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi ovvero consequenziali, tra cui la nota prot. n. 0011933/CM 0252 dell’ 8 novembre 2013 di comunicazione del decreto n. 1059 del 2013, la nota di avvio del procedimento prot. n. 8961 del 22 agosto 2013, il decreto direttoriale n. 1036 del 30 ottobre 2013, la lettera di comunicazione prot. n. 0011626 del 30 ottobre 2013;
– che, in particolare, con la prefata pronuncia, dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata [#OMISSIS#] Facchiano, è stata rilevata l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela degli atti incidenti sulla sfera giuridica della Sorgente e, segnatamente, del decreto con il quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e del conseguente inquadramento della ricorrente principale in relazione all’unica procedura alla quale la medesima ha partecipato;
– che, pertanto, con la sentenza n. 2689 del 15 maggio 2015 è stato disposto l’annullamento dei suddetti provvedimenti;
– che la prefata sentenza ha costituito oggetto di impugnazione da parte dell’Ateneo resistente ed il relativo giudizio risulta allo stato pendente innanzi al Consiglio di Stato, sez. VI;
– che la difesa della ricorrente ha contestato l’inottemperanza alla sopra indicata sentenza, la cui esecutività non è stata sospesa dal Giudice d’appello, in quanto nonostante l’accoglimento del ricorso e le numerose diffide, la Dott.ssa [#OMISSIS#] Sorgente risulta ancora formalmente inquadrata nella categoria D, posizione economica D3, area amministrativa gestionale, non avendo l’ateneo provveduto al reinquadramento dell’interessata nella categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale ed al conseguente ripristino della relativa posizione retributiva;
– che, su tali basi, la difesa della ricorrente ha richiesto a questo Giudice sia la determinazione delle modalità esecutive valutate necessarie ai fini del sopra indicato inquadramento sia delle misure idonee ad assicurare l’adeguamento retributivo spettante in relazione alla posizione economica EP1, con corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito dal novembre 2013 e quanto dovuto sia, infine, l’esecuzione della prefata sentenza nella parte relativa alle spese di lite liquidate in favore della ricorrente ed al rimborso del contributo unificato, con nomina di un commissario ad acta perché provveda in luogo dell’ateneo nell’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte di quest’ultimo;
– che l’ateneo resistente si è costituito in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso sia tenuto conto degli effetti demolitori della pronuncia giurisdizionale, tali da determinare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata nella parte relativa all’inquadramento della Dott.ssa [#OMISSIS#] Sorgente nella categoria EP, posizione economica EP1, sia del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per la parte riferita agli adeguamenti ed alle pretese retributive, peraltro non oggetto della sentenza della quale si chiede l’esecuzione. Nel merito, la difesa dell’Ateneo ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato, tenuto conto della circostanza che la ricorrente risulta comandata presso la Segreteria particolare di una Senatrice della Repubblica, non ha richiesto alcun nuovo inserimento nell’organico dell’università, avendo quest’ultima dovuto continuare ad avvalersi per quella posizione delle prestazioni della controinteressata, Dott.ssa [#OMISSIS#] Facchiano. Sotto altro profilo, parte resistente ha anche rilevato, alla luce della pendenza del giudizio d’appello avente ad oggetto la sentenza della quale viene chiesta l’esecuzione, l’irreversibilità degli effetti che scaturirebbero dall’accoglimento delle pretese della ricorrente in rapporto all’impiego da parte dell’ateneo dei cc.dd. punti organici, unità di parametrazione della spesa che le università possono sostenere non solo per il personale docente ma anche il per personale tecnico amministrativo;
– che alla camera di consiglio del 22 marzo 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
– che il Collegio ritiene, in primo luogo, meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa dell’ateneo resistente in relazione alle pretese riferite agli adeguamenti ed alle spettanze retributive;
– che in sede di giudizio per l’esecuzione del giudicato, il Giudice amministrativo deve enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione giurisdizionale ed anche – in caso di problemi interpretativi la cui soluzione costituisca indispensabile presupposto della verifica della esattezza della esecuzione – chiarirne il significato reale, senza, tuttavia, modificare o stravolgere il contenuto della decisione;
– che, in particolare, detto potere integrativo incontra il limite esterno della giurisdizione propria del Giudice amministrativo, con la conseguenza che, allorquando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione gli sia sottoposta in sede di verifica dell’esatto adempimento del giudicato, risulti devoluta ad altro Giudice soltanto questi può provvedere al riguardo (ex multis: Corte Cass., S.U., n. 17633 del 2003; id. n. 16469 del 2006; id. n. 27277 del 2011; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 5757 del 2008);
– che, venendo in rilievo un rapporto di lavoro di pubblico impiego privatizzato, si palesano inammissibili le pretese di parte ricorrente dirette ad ottenere i versamenti retributivi richiesti, stante la sussistenza, in parte qua, della giurisdizione del Giudice ordinario quale giudice del lavoro, presso cui il ricorso dovrà essere riassunto ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;
– che, per contro, il ricorso merita accoglimento in relazione alla pretesa concernente l’inquadramento della Dott.ssa [#OMISSIS#] Sorgente nella categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale;
– che, infatti, non meritano condivisione le deduzioni di parte resistente riferite alla portata auto esecutiva della pronuncia della quale viene chiesta l’ottemperanza, giacché se è vero che l’annullamento giurisdizionale del provvedimento in autotutela gravato con il ricorso definito con la sentenza di questa Sezione n. 2689 del 15 maggio 2015 determina la riviviscenza, con effetti ex tunc, della realtà giuridico fattuale preesistente, la necessità di una determinazione formale in merito al reinquadramento della Dott.ssa Sorgente nella categoria EP, posizione economica EP1, idonea ad assicurare gli effetti ripristinatori di quella pronuncia è resa evidente dal perdurante inquadramento della ricorrente nella categoria D, posizione economica D3;
– che non pertinenti si palesano le deduzioni della difesa dell’ateneo resistente concernenti l’utilizzazione dei punti organici, giacché la frazione di tali punti riferita alla posizione lavorativa de qua è già stata “consumata” dall’ateneo e, cioè, impegnata all’epoca di indizione della procedura concorsuale, venendo in rilievo una’attività di programmazione per sua stessa natura preventiva che prescinde dalle vicende soggettive addotte dall’ateneo e relative alla vincitrice di quella selezione;
– che, peraltro, alcuna incidenza assume la circostanza che la ricorrente presti servizio per effetto del disposto comando presso la segreteria di una Senatrice della Repubblica, in quanto sebbene gli oneri economici vengano assunti da tale Istituzione, l’ateneo non avrebbe potuto omettere di considerare tale risorsa ai fini della perdurante incidenza su una frazione di punto organico già impegnata; si evidenzia, altresì, che non risulta neanche che l’Università abbia assunto determinazioni in merito alla revoca del comando disponendo l’immediato rientro della Dott.ssa Sorgente;
– che, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, l’operato dell’ateneo ha determinato una situazione tale da comportare una sostanziale vanificazione dell’esito vittorioso del giudizio proposto dalla Dott.ssa Sorgente conclusosi con una pronuncia che, sebbene abbia costituito oggetto di impugnazione, è, allo stato, pienamente efficace; in altri termini, emerge uno stato di fatto che sarebbe giustificabile solo ove quella pronuncia non fosse mai intervenuta, avendo l’ateneo radicalmente omesso di considerare le statuizioni di questo giudice;
– che, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve, in parte qua, dichiararsi l’inottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 2689 del 15 maggio 2015, il relazione al non facere costituito nella omessa adozione dell’atto di inquadramento della Dott.ssa Sorgente nella categoria EP, posizione economica EP1;
– che, del pari, sussistenza l’inottemperanza dell’ateneo anche in relazione al versamento in favore della Dott.ssa Sorgente delle somme ad essa spettanti per le spese di lite e per il rimborso del contributo unificato in base al provvedimento giurisdizionale in epigrafe indicato, non avendo, peraltro, l’ateneo resistente fornito alcuna giustificazione al riguardo;
– che, pertanto, va ordinato all’Ateneo resistente di assicurare la piena ed integrale esecuzione alla prefata pronuncia, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari al sopra indicato inquadramento nonché al versamento delle suddette somme (riferite alle spese di lite liquidate ed al rimborso del contributo unificato), con assegnazione del termine di 30 giorni (30 gg.) dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla notificazione se anteriore;
– che viene sin d’ora nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, con facoltà di delegare un qualificato funzionario dello stesso Ministero, affinché provveda nell’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’Ateneo entro il successivo termine di trenta giorni (30 gg.), adottando tutte le opportune determinazioni;
– che le spese del presente giudizio, compensate nella misura di un terzo in relazione alla declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso, seguono per la parte residua la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, riservata a successivo provvedimento la liquidazione del compenso dovuto al commissario ad acta che, compiuto l’incarico, ne trasmetterà notula a questo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione spettando essa al Giudice ordinario, quale giudice del lavoro, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, e per la restante parte lo accoglie e per l’effetto:
dichiara l’inottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 2689 del 15 maggio 2015;
ordina all’ Università degli Studi del Sannio di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza medesima e così di porre in essere tutti gli adempimenti disposti nei termini stabiliti in motivazione;
nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza oltre i termini indicati in motivazione, il commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, con facoltà di delegare un qualificato funzionario dello stesso Ministero, affinché provveda agli adempimenti stabiliti in motivazione;
Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e per la restante parte condanna l’Ateneo resistente al versamento in favore della ricorrente di euro 2.000,00 (duemila/00) per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente sentenza, per quanto di eventuale competenza, al Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)