Le controversie in materia di concorsi interni riservati al personale in servizio sono devolute alla giurisdizione del g.o. quando i relativi procedimenti sono preordinati ad un semplice passaggio di livello senza variazioni di area o categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro (c.d. progressione orizzontale), ed alla giurisdizione del g.a. quando invece si tratta di procedure selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore (c.d. progressione verticale).
Le controversie in materia di concorsi interni riservati al personale in servizio sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario quando i relativi procedimenti sono preordinati al semplice passaggio di livello economico, senza variazioni di area o categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro, trattandosi di procedura concorsuale rientrante nella c.d. progressione orizzontale ed avente ad oggetto la selezione preordinata al passaggio di personale dipendente dell’amministrazione da un livello all’altro, nell’ambito della medesima categoria, senza alcuna novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 26 maggio 2016, n. 1411
Concorsi interni riservati al personale in servizio-Giurisdizione
N. 01411/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Prestipino, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Massimo Buttò, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Giangreco in Catania, Via A. [#OMISSIS#] 32/34;
contro
Universita’ degli Studi di Messina, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Mannarino [#OMISSIS#];
per l’annullamento
-del decreto Dir. Gen. n. 3163 del 30-12-2015 (prot. 81958), con il quale sono stati approvati gli atti e le graduatorie di merito, redatte dalla Commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva interna per titoli, indetta dall’Università di Messina, per il passaggio alla posizione economica immediatamente superiore del personale tecnico amministrativo appartenente alle categorie B, C, D ed Ep (giusto Decreto di indizione n. 2712 del 30-11-2015);-nonché dei verbali con i quali la Commissione giudicatrice ha approvato la relativa graduatoria, ivi compresi i successivi atti di approvazione definitiva della graduatoria e di nomina dei beneficiari;-della scheda di valutazione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Messina che eccepisce il difetto di giurisdizione dell’adito Tar;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Secondo ormai pacifica giurisprudenza sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie – com’è quella in esame – attinenti alle procedure selettive per il passaggio dei dipendenti di una p.a. da una qualifica ad un’altra nell’ambito della medesima area – c.d. progressione orizzontale – ( cfr. fra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 ottobre 2005 , n. 7688 ; 03 febbraio 2006 , n. 777 ).
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha da anni predicato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nelle ipotesi, come quella all’esame, di procedure concretanti mera progressione orizzontale, essendosi precisato che <<Le controversie in materia di concorsi interni riservati al personale in servizio sono devolute alla giurisdizione del g.o. quando i relativi procedimenti sono preordinati ad un semplice passaggio di livello “senza variazioni di area o categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro” (c.d. progressione orizzontale), ed alla giurisdizione del g.a. quando invece si tratta di “procedure selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore” (c.d. progressione verticale)>>(cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 28 marzo 2007 n. 539).
Tanto si è affermato anche nelle ipotesi in cui il superamento della selezione determini incremento economico, statuendosi che “Le controversie in materia di concorsi interni riservati al personale in servizio sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario quando i relativi procedimenti sono preordinati al semplice passaggio di livello economico, senza variazioni di area o categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro (c.d. progressione orizzontale)” (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 agosto 2012 n. 958), “trattandosi di procedura concorsuale rientrante nella c.d. progressione orizzontale ed avente ad oggetto la selezione preordinata al passaggio di personale dipendente dell’Amministrazione da un livello all’altro, nell’ambito della medesima categoria, senza alcuna novazione oggettiva del rapporto di lavoro” (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 5 ottobre 2011 n. 579).
Considerato quanto sopra detto il ricorso in esame deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione, compensandosi le spese del giudizio tra le parti, a ciò sussistendo giusti motivi anche in relazione alla natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)