Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2016, n. 4517

Selezione pubblica, per titoli ed esami, copertura posti a tempo pieno e indeterminato-Rinuncia al ricorso-Sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2016-12-27
Area: Giurisprudenza
Massima

La rinuncia al ricorso è un istituto differente rispetto alla declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Quest’ultima presuppone la sopraggiunta estinzione dell’interesse azionato, spettando al giudice la verifica di tale circostanza. Pertanto, la mancata approvazione della proposta di rinuncia all’appello da parte del C.d.A. dell’Università non esclude la possibilità per il giudice di accertare l’improcedibilità del giudizio (nel caso di specie, l’interesse all’appello da parte dell’amministrazione viene meno perché i ricorrenti originari, che avevano impugnato gli atti di autotutela adottati in relazione a una procedura di selezione pubblica, risultano tutti assunti alle dipendenze della p.a., nelle more del giudizio).

Contenuto sentenza

N. 04517/2016REG.PROV.COLL.
N. 08439/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8439 del 2012, proposto dall’Università del Salento, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] BDL in Roma, via Bocca di Leone, 78; 
contro
[#OMISSIS#] Chiara Presicce, [#OMISSIS#] Rosa Greco e Giovanni De Benedetto, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Mariano [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Ombrone, 12/B; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Calzolaro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Guacci, Sara Quarta, non costituitisi in giudizio; 
e con l’intervento di
“ad adiuvandum” [#OMISSIS#] Pichierri, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via della Scrofa, 64; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA -SEZ. STACCATA DI LECCE -SEZIONE I, n. 1366 del 2012, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso promosso avverso e per l’annullamento del decreto del Direttore amministrativo dell’Università del Salento n. 676 del 30 dicembre 2011 con cui sono stati annullati gli atti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di categoria C – Area Amministrativa per le esigenze funzionali delle Segreterie della Facoltà di Ingegneria Industriale e dei Corsi di laurea Magistrale ed Interfacoltà (sede di Brindisi) e della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università del Salento, bandito con D. D. n. 449 del 30.10.2008, e si è disposto di procedere alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice per l’espletamento della citata procedura selettiva; e di ogni atto a esso presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, della nota del Direttore amministrativo dell’Università del Salento prot. n. 28496 del 5 settembre 2011, con cui si invita la Commissione giudicatrice a fornire chiarimenti su profili attinenti a presunte irregolarità del procedimento concorsuale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A. C. Presicce, M. R. Greco e G. De Benedetto;
Visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” di Angelo [#OMISSIS#] Pichierri e visto l’atto di rinuncia al giudizio dello stesso interveniente;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 5616 del 2015 e vista la documentata nota rettorale di adempimento prot. n. 22979 del 7 marzo 2016;
Vista la memoria difensiva depositata dagli appellati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 20 ottobre 2016 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’appellante e Di Nezza per delega di [#OMISSIS#] per gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza n. 1366 del 2012 la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Puglia –sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso –condannando l’Università del Salento a rimborsare le spese di causa a favore dei ricorrenti- promosso da A. C. Presicce, G. De Benedetto e M. R. Greco avverso e per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti specificati nell’epigrafe.
Richiamati e dati per conosciuti, ai fini della ricostruzione della vicenda che ha portato alla controversia odierna, i fatti per come riassunti nella parte narrativa della decisione di primo grado, va rammentato che il giudice salentino (v. p. 2. sent. , da pag. 6 a pag. 13) ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo del ricorso rispettivamente per non essersi, il Direttore amministrativo, limitato a una mera verifica di regolarità “estrinseca” e sul piano formale degli atti della procedura, ma per avere svolto un non consentito sindacato di merito su valutazioni riservate alla commissione giudicatrice, specie con riferimento a presunti episodi di plagio nella compilazione degli elaborati; presunti plagi, si è puntualizzato in sentenza, non immediatamente percepibili sicché in maniera illegittima il D. A. ha sostituito la propria valutazione in merito alla genuinità degli elaborati concorsuali alla diversa valutazione operata dalla Commissione; soggiungendosi che anche a voler considerare legittimo sul piano astratto l’operato del Direttore amministrativo, nondimeno i lamentati episodi di plagio non potrebbero in concreto ritenersi sussistenti. A conclusione analoga occorre giungere con riferimento alla casistica dei segni di riconoscimento avendo il Tar ritenuto che asterischi, segni di interpunzione al di fuori dei margini, numerazioni, spaziature in bianco ecc.costituiscano segni fisiologici nell’ambito di una prova concorsuale scritta.
2.Nel novembre del 2012 l’Università ha proposto appello con un unico, articolato motivo.
I dottori Presicce, Greco e Di Benedetto si sono costituiti per resistere.
In seguito alla proposizione dell’appello l’Università del Salento, con decreto del Direttore generale n. 87 del 13 marzo 2013, in ottemperanza alla sentenza impugnata ha approvato la graduatoria definitiva del concorso e ha disposto l’assunzione dei tre vincitori del concorso medesimo (si tratta degli odierni appellati).
Con deliberazione n. 344 del 20 novembre 2014 il Consiglio di amministrazione dell’Università ha deciso di assumere quattro nuove unità di personale di categoria C mediante lo scorrimento della graduatoria definitiva, nella quale figurano sette idonei non vincitori, quantunque, come rimarca parte appellata, fosse già conosciuta la data dell’udienza di discussione dell’appello dinanzi a questa Sezione (17 febbraio 2015, discussione rinviata al 17 novembre 2015 e, a seguito di ordinanza interlocutoria, al 20 ottobre 2016).
A causa di tre rinunce, alla fine del 2014 l’Università ha scorso la graduatoria fino al decimo e ultimo posto e ha quindi assunto i dottori Quarta, Martiriggiano, Pichierri e Pici (il Pichierri era intervenuto “ad adiuvandum” nel giudizio di appello nel dicembre del 2014 e nel febbraio del 2015 ha rinunciato all’intervento).
Risultando la graduatoria utilizzata per intero con l’assunzione sia dei vincitori, i quali prestano servizio alle dipendenze dell’Università da circa tre anni e mezzo, e sia di tutti gli idonei, che risultano assunti da quasi due anni, con ordinanza interlocutoria n. 5616 del 2015 la sezione aveva ritenuto, anche alla luce della ricostruzione suesposta e dei “rilievi preliminari” svolti in memoria dagli appellati, di richiedere al Rettore dell’Università chiarimenti sulla persistenza effettiva di un interesse dell’Università medesima alla prosecuzione del giudizio di appello.
Alla richiesta istruttoria è stato dato riscontro con una documentata nota rettorale in data 7 marzo 2016 dalla quale è emerso che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 223 del 27 ottobre 2015 la proposta di rinuncia al ricorso in appello non era stata approvata (il risultato della votazione era stato il seguente: tre a favore della proposta e cinque astenuti: in base all’art. 5 del regolamento del C.d.A. le deliberazioni sono approvate se vota a favore la maggioranza dei presenti, sicché il voto di astensione viene conteggiato nel quorum ed equivale a voto contrario). Nella seduta del 25 febbraio 2016 il C.d.A. , preso atto della richiesta interlocutoria della sezione, ha deciso d’inviare a questo giudice di appello la citata delibera n. 223/2015 con la quale il C.d.A si sarebbe espresso sull’interesse a una pronuncia di merito.
In prossimità dell’udienza di discussione la parte appellata –ma non anche l’appellante- ha depositato una memoria insistendo in particolare sulla inammissibilità dell’appello per sopravvenutacarenza di interesse.
All’udienza del 20 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3.Il Collegio ritiene che, in base alle risultanze in atti; avuto riguardo in particolare alla valutazione dei fatti sopravvenuti alla proposizione dell’appello; alla luce delle deduzioni, perspicue e condivisibile, delle parti appellate (su cui v. memorie del 16.1.2015, 26.10.2015 e 16.9.2016) e indipendentemente dalla mancata approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione dell’Università, con la deliberazione n. 223 del 2015, della proposta di rinuncia al ricorso, vada dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse dell’Università alla decisione del gravame.
In via preliminare va considerato che una cosa è la rinuncia al ricorso, e altro è la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Quest’ultima presuppone la sopraggiunta estinzione dell’interesse azionato (cfr. articoli 84 e 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.).
Pare il caso di rammentare che spetta al giudice la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per dichiarare la carenza sopravvenuta di interesse al ricorso.
Nella specie, l’improcedibilità del gravame va dichiarata poiché la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso è, nel corso, del giudizio, mutata in maniera significativa e tale da rendere oggettivamente inutile, per l’appellante, la pronuncia di una sentenza di merito.
E’ la stessa Università ad avere comprovato, con la propria attività posteriore alla presentazione dell’appello, che ha comportato una modificazione significativa dell’assetto di fatto preesistente, di avere un interesse concreto e attuale a mantenere validi ed efficaci quegli atti che, per effetto dell’accoglimento della impugnazione proposta dall’Università medesima, verrebbero annullati.
In particolare, dagli atti di causa (cfr. in particolare la premessa della deliberazione del C.d.A. n. 223 del 2015) emerge quale dato obiettivo che nel caso di rigetto dell’appello si consoliderebbero tutti i contratti che sono stati stipulati, sia con i soggetti vincitori della selezione indetta con la D. D. n. 449/2008 e sia con gli altri quattro soggetti collocati in graduatoria, assunti in seguito allo scorrimento della stessa; viceversa, nel caso di accoglimento della impugnazione verrebbe a integrarsi la condizione indicata nei contratti, ovvero la salvezza degli esiti dell’appello, con la conseguente caducazione dei contratti medesimi, sicché rivivrebbero i provvedimenti impugnati vale a dire, principalmente, il D. D. n. 676 del 30.12.2011 di annullamento di tutta la fase procedimentale, con salvezza delle sole prove preselettive e degli esiti delle stesse, e gli atti consequenziali, incluso il D. D. di nomina di una nuova commissione giudicatrice per il rinnovo della procedura selettiva.
Va considerato inoltre che dagli atti risulta che l’assunzione dei tre vincitori della selezione pubblica e dei quattro idonei, per effetto dello scorrimento della graduatoria stessa, è avvenuta utilizzando i punti organico residui, relativi al 2012 e al 2013, e che la caducazione dei contratti stipulati, conseguente all’accoglimento dell’appello, non consentirebbe all’Amministrazione di recuperare tutti i punti organico già impiegati per una nuova procedura selettiva, essendo utilizzabile in via esclusiva la quota determinata con apposito decreto del MIUR.
Viceversa, il rigetto dell’appello consentirebbe all’Amministrazione di continuare ad avvalersi delle prestazioni lavorative di soggetti che hanno già maturato una certa esperienza di servizio e di garantirsi l’utilizzo dei punti organico residui (del 2012 e 2013: in definitiva, è un fatto che l’annullamento di sette contratti di lavoro stipulati ormai diversi anni fa priverebbe l’Università di altrettanti dipendenti in possesso di una esperienza di lavoro significativa senza la possibilità di un rimpiazzo se non parziale).
E’ vero che il C.d.A. non ha approvato la proposta di rinuncia all’appello.
D’altra parte, però, come rimarcano in modo condivisibile gli appellati, i fatti sopravvenuti evidenziati sopra, maturati in un contesto nel quale l’Ateneo non ha esplicitato la persistenza di un interesse attuale e concreto alla prosecuzione del giudizio e all’accoglimento della impugnazione, valgono da soli a dimostrare, appunto, come l’Università non conservi alcun interesse effettivo e comprovato all’accoglimento del gravame posto che la rinuncia al ricorso, come detto, è ben diversa dall’oggettivo venire meno dell’interesse alla prosecuzione di un giudizio di impugnazione, in relazione a fatti sopraggiunti e a comportamenti concludenti posti in essere dalla medesima Amministrazione appellante.
4.Peraltro, la declaratoria d’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse non preclude una delibazione sommaria in ordine alla fondatezza, o meno, nel merito, dei motivi formulati dall’appellante, e ciò al limitato fine della pronuncia sulle spese, in base al criterio della c. d. soccombenza virtuale.
A questo scopo delimitato il Collegio rileva che dall’esame degli atti non risultano in maniera evidente e immediata indici rivelatori di plagio, o segni di riconoscimento manifesti tali da consentire l’individuazione del soggetto che li aveva apposti, sicché -con questa precisazione- in modo corretto la sentenza del Tar ha posto in risalto l’incompetenza funzionale del Direttore amministrativo non essendosi questo limitato …a una mera verifica della regolarità formale degli atti del concorso avendo invece effettuato un inammissibile sindacato di merito sulle valutazioni della commissione giudicatrice.
5.Dalle considerazioni esposte sopra discendono la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in appello e, per quanto riguarda il regolamento delle spese giudiziali, la condanna dell’Università a rimborsare agli appellati le spese del grado che si stima equo quantificare in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre agli accessori e al rimborso delle spese generali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, previa declaratoria della sopravenuta carenza di interesse dell’Università del Salento al ricorso in appello, lo dichiara improcedibile.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale condanna l’Università del Salento a rimborsare agli appellati le spese del grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre a IVA e a CPA e al rimborso delle spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
​Pubblicato il 27/10/2016