N. 00909/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Mureddu, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Bazzoni C.F. BZZMCL63C25G924W, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Macciotta in Cagliari, Via San Salvatore Da [#OMISSIS#] n. 11;
contro
Università degli Studi di Sassari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Sassari Consiglio Amministrazione non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Arru non costituito in giudizio;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sodini, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. MRTLDN67E62I452T, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari n. 17;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lobina, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lei C.F. LEINNM64B08I452H, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Trullu in Cagliari, Via Cugia n. 43;
per l’annullamento
con il ricorso:
– della deliberazione del 18/12/2014 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari, approvata con successiva deliberazione del 26/02/2015;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresi quindi i bandi di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale per n. 1 unità di Cat. C posizione economica C1 Area Amministrativa, di cui al Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari n. 1315, prot. N. 12362 del 20/05/2015, come rettificato dal successivo D.D.G. 1373 prot. n. 12637 del 22/05/2015, e per due unità di cat. D area Amministrativa di cui al Decreto del Direttore Generale dell’Università di Sassari n. 1314, prot. N. 12361 del 20/05/2015 rettificato con D.D.G. 1374 del 22/05/2015 prot. 12638;
con i motivi aggiunti depositati il 14/10/2015:
– dell’esito delle procedure di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale per n. 1 unità di cat. C posizione economica C1 Area Amministrativa, e per due unità di cat. D area Amministrativa, del 2-3 luglio 2015, di cui ai verbali in data 3/7/2015 e dei decreti del Direttore Generale nn. 1926 e 1927 del 14/7/2015 di approvazione degli atti delle predette procedure;
– del decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari prot. 20515 del 24/8/2014;
– del decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari prot. 20514 del 24/8/2014;
– di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi;
con i motivi aggiunti depositati il 16 marzo 2016:
– del decreto del direttore generale dell’Università degli Studi di Sassari prot. 31810 del 21.12.2015 di approvazione atti e dichiarazione della vincitrice della procedura di reclutamento speciale di una unità di categoria C posizione economica C1 area amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– del decreto del direttore generale dell’università degli Studi di Sassari prot. 3448 del 17.12.2015 di approvazione degli atti e dichiarazione delle vincitrici della procedura di reclutamento speciale di 2 unità di categoria D posizione economica D1 area amministrativo gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
nonché per l’annullamento o la declaratoria della nullità dei contratti di lavoro stipulati con le vincitrici.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Sassari e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sodini e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Lobina;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente che l’Università degli Studi di Sassari ha bandito due procedure concorsuali per l’assunzione di n. 2 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato, una di categoria D – area amministrativo gestionale – esperto nell’ambito delle procedure di accesso e gestione dei finanziamenti, in forza di DDA n. 2411 del 18.10.2011 ed un’altra per categoria C – Area amministrativa – supporto operativo nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti in forza di DDA 2796 del 28.11.2011.
La ricorrente ha partecipato alla seconda procedura concorsuale indetta per la categoria C, conseguendo l’idoneità al profilo, classificandosi in quinta posizione in forza di graduatoria approvata con DDA 993/2012 prot. 10630 del 4.4.2012.
In esito alla approvazione della graduatoria, inizialmente non si è proceduto alla assunzione a tempo indeterminato della vincitrice e degli altri idonei.
La vincitrice Bellu [#OMISSIS#] è stata assunta in servizio con contratto a tempo indeterminato dopo circa un anno dall’approvazione della graduatoria tramite conversione del rapporto determinato inizialmente instaurato presso la segreteria amministrativa del dipartimento scienze umanistiche e sociali, quindi in un ufficio che non si occupa nello specifico di procedure di accesso ai finanziamenti.
Anche la seconda classificata della procedura concorsuale Petrucci [#OMISSIS#] è stata assunta inizialmente con contratto a tempo determinato con successiva conversione in rapporto a tempo indeterminato. Diversamente dalla vincitrice, con mansioni corrispondenti al profilo per cui era stato indetto il concorso, quale referente amministrativo progetti Erasmus presso l’area didattica del dipartimento di giurisprudenza.
Gli idonei collocati nelle successive posizioni in graduatoria, dalla terza alla quinta sono stati assunti a tempo determinato, in particolare:
a) la terza, Demontis [#OMISSIS#], presso il Dipartimento di scienze Chirurgiche Microchirurgiche e mediche;
b) il quarto Arru [#OMISSIS#] idoneo e la quinta (la ricorrente Mureddu) sono stati assunti a tempo determinato presso l’ufficio tecnico dell’Università per durata di anni tre.
Sia la ricorrente che [#OMISSIS#] Arru sono stati adibiti alle attività di gestione, contabilizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle procedure relative ai finanziamenti comunitari e ministeriali, nonché tutte le attività di gestione di processi amministrativo contabili volti alla predisposizione di contratti, convenzioni, attività ordinarie di segreteria amministrativa, gestione pagamenti, fatturazione elettronica, certificazione debiti e crediti.
Dovendo assumere a tempo indeterminato altre due unità di personale di categoria C area amministrativa, invece di scorrere la graduatoria l’Università bandiva una nuova procedura concorsuale.
Espone la ricorrente che in qualità di idonea nella graduatoria, pur titolata a contestare la legittimità dell’indizione della nuova procedura bandita per la copertura di due posti di profilo analogo al proprio, nonostante l’esistenza della graduatoria per il profilo corrispondente, non aveva ritenuto di impugnare il nuovo concorso in considerazione delle rassicurazioni dei componenti organi dell’università circa la volontà di attingere comunque dalla graduatoria in essere per le successive assunzioni.
Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 5 settembre 2014 deliberava di procedere all’assunzione per scorrimento della graduatoria degli idonei di una unità lavorativa a copertura del posto per la categoria D.
Nell’adunanza del 18 dicembre 2014 il consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Sassari deliberava:
“ a) di autorizzare la presa in servizio, dal 1° gennaio 2015 di n. 2 unità di personale, una di categoria C e una di categoria D, mediante scorrimento delle seguenti graduatorie:
– Ctg D area amministrativo gestionale – esperto nell’ambito delle procedure di accesso e gestione dei finanziamenti bandita con DDG 2144 del 18.10. 2011;
– Ctg C area amministrativa supporto operativo nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti bandita con DDG 2796 del 28.11.2011 (la stessa in cui i signori Arru e Mureddu sono collocati quali idonei, rispettivamente in quarta e quinta posizione);
b) di autorizzare la stabilizzazione di n. 3 unità di personale a tempo determinato, due categoria D e una categoria C mediante l’iter concorsuale di reclutamento speciale transitorio ai sensi del d.l. 101/2013 convertito in L. 125/2013 al fine di poter procedere alla proroga dei contratti del personale interessato fino all’espletamento del concorso e, comunque, fino alla definitiva assunzione a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2016”.
In forza della citata deliberazione, dopo aver enunciato l’esigenza di assumere il personale per dare supporto organizzativo al fine di rafforzare le procedure di accesso gestione e rendicontazione dei finanziamenti comunitari e non, l’Università di Sassari ha deciso di assumere un’unità di personale di categoria D ed una di categoria C attingendo dalle due graduatorie esistenti e, preso atto dell’esaurimento della graduatoria per la categoria D, di coprire altri tre posti, due di categoria D ed uno di categoria C, mediante la procedura di stabilizzazione del personale precario ex art. 4 comma 6 d.l. 101/2013 convertito in L. 125/2013 senza però tenere in considerazione e senza dare conto che la graduatoria per la categoria C (a differenza di quella per la categoria D) non era e non è ancora esaurita.
La signora Mureddu, insieme al collega Arru che la precede in graduatoria ha chiesto il ritiro in autotutela della decisione di coprire il posto mediante stabilizzazione del personale precario e non mediante scorrimento della graduatoria esistente manifestando inoltre l’auspicio che nella programmazione e nell’attuazione delle scelte organizzative si tenesse conto delle aspettative e dei legittimi interessi degli unici idonei in esito al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato per l’area amministrativa.
L’Università ha proseguito nell’iter avviato con la deliberazione del 18.12.2015 con l’indizione delle procedure di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale preordinata alla procedura di stabilizzazione di una unità di personale Cat. C area amministrativa con decreto del direttore generale dell’Università di Sassari n. 1315 prot. 12362 del 20 maggio 2015 rettificato con DDG 1373 del 22 maggio 2015 e per due unità di categoria D area amministrativa gestionale con decreto del direttore generale n. 1314 del 20 maggio 2015 rettificato con DDG 1374 del 22 maggio 2015 prot. 12638.
Afferma ancora la ricorrente che dalla lettura del bando di mobilità intercompartimentale per categoria D si rileva che sono richieste le stesse prestazioni di gestione e rendicontazione dei progetti nazionali e comunitari richieste per la categoria C.
Nel frattempo l’Università continua a far fronte alle esigenze di servizio inerenti le attività di gestione e rendicontazione delle procedure di finanziamento dei progetti e delle proprie attività affidando incarichi di natura precaria pur non sussistendo, secondo la ricorrente, il requisito della contingenza e dell’occasionalità, trascurando l’esistenza della graduatoria apposita e la posizione degli idonei ivi inseriti.
Con avvisi pubblicati nella G.U. del 3.2. 2015 l’Università ha indetto altre due selezioni per la formazione di graduatorie per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di cat. D sempre area amministrativo gestionale per esperti in amministrazione e gestione delle azioni relative al sistema delle mobilità internazionali studentesche e al programma Erasmus e per esperti in amministrazione e gestione di progetti POR FSE.
La ricorrente afferma che pur prevedendo l’inquadramento in categoria D e qualificando come “esperto” il profilo messo a selezione dalle mansioni richieste è evidente che si tratti delle medesime attività di amministrazione e gestione di progetti tipiche della categoria C per cui era stato indetto il concorso pubblico a tempo indeterminato di supporto operativo da cui è scaturita la graduatoria in essere.
La signora Mureddu è intervenuta nel giudizio promosso dal sig. Arru e ha proposto ricorso autonomo avverso gli atti in epigrafe indicati deducendo le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione art. 35 d.lgs. 165/2001 e art. 4 comma 3 d.l. 101/2013, eccesso di potere, sviamento;
2) violazione e falsa applicazione art. 35 d.lgs. 165/2001, eccesso di potere, travisamento ed omessa valutazione di fatti decisivi, violazione art. 3 L. 241/90, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione art. 4 comma 3 d.l. 101/2013;
3) violazione di legge ed in ispecie dell’art. 1 della L. 241/90;
4) eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza della delibera in data 18.12.2014 rispetto alle delibere in data 29.01.2014 e in data 5.09.2014 adottate dall’amministrazione universitaria nonché per disparità di trattamento;
5) eccesso di potere, disparità di trattamento irragionevolezza, difetto di motivazione, violazione principio di buon andamento, sviamento.
In data 14 ottobre 2015 la ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento:
– dell’esito delle procedure di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale per n. 1 unità di cat. C posizione economica C1 Area Amministrativa, e per due unità di cat. D area Amministrativa, del 2-3 luglio 2015, di cui ai verbali in data 3/7/2015 e dei decreti del Direttore Generale nn. 1926 e 1927 del 14/7/2015 di approvazione degli atti delle predette procedure;
– del decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari prot. 20515 del 24/8/2014;
– del decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari prot. 20514 del 24/8/2014.
La ricorrente deduceva le stesse censure di cui al ricorso introduttivo. Aggiungeva ulteriori tre motivi:
6) eccesso di potere, disparità di trattamento, irragionevolezza, sviamento, violazione art. 97 Costituzione, art. 1 L. 241/90, artt. 1 e 5 d.lgs. 165/2001;
7) violazione art. 4 comma 6 d.l. 101/2013 e artt. 1 commi 519 e 558 L. 296/2006 e art. 3 comma 90 L. 244/2007, mancata previsione che l’anzianità richiesta sia maturata con personale assunto con contratti a tempo determinato in esito a procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge;
8) violazione art. 4 comma 6 d.l. 101/2013 e art. 1 commi 519 e 558 L. 296/2006 e art. 3 comma 90 L. 244/2007, mancata previsione che l’anzianità di servizio sia maturata nella stessa cat. D da assegnare, violazione art. 97 Cost., art. 1 L. 241/90, artt. 1 e 5 d.lgs. 165/2001
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 7 novembre 2015 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.
Il 24 dicembre 2015 la ricorrente depositava memoria difensiva.
Il 16 marzo 2016 la ricorrente depositava ulteriore ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento:
– del decreto del direttore generale dell’Università degli Studi di Sassari prot. 31810 del 21.12.2015 di approvazione atti e dichiarazione della vincitrice della procedura di reclutamento speciale di una unità di categoria C posizione economica C1 area amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– del decreto del direttore generale dell’università degli Studi di Sassari prot. 3448 del 17.12.2015 di approvazione degli atti e dichiarazione delle vincitrici della procedura di reclutamento speciale di 2 unità di categoria D posizione economica D1 area amministrativo gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
nonché per l’annullamento o la declaratoria della nullità dei contratti di lavoro stipulati con le vincitrici.
La ricorrente deduceva le stesse censure di cui al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti. Aggiungeva ulteriori due motivi:
9) eccesso di potere, sviamento della funzione tipica, violazione e falsa applicazione art. 11 d.P.R. 487/1994 e art. 51 c.p.c.;
10) eccesso di potere sviamento, violazione art. 9 d.P.R. 487/1994, art. 35 d.lgs. 165/2001 e del regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli studi di Sassari.
Si costituiva la controinteressata Sodini [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 25 marzo 2016 la ricorrente depositava memoria difensiva.
Si costituivano le controinteressate [#OMISSIS#] Lobina e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 6 aprile 2016 la ricorrente depositava memoria difensiva.
La controinteressata Sodini [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e la ricorrente il 4 maggio 2016 depositavano memorie difensive.
Il 5 maggio 2016 le controinteressate [#OMISSIS#] Lobina e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] depositavano memoria difensiva.
Il 10 maggio 2016 la ricorrente depositava memoria difensiva.
Alla udienza pubblica dell’11 maggio 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Si può prescindere dall’esame delle, pur pregnanti, eccezioni in [#OMISSIS#] sollevate dalle difese delle controinteressate essendo il ricorso infondato nel merito.
Numerose sono le questioni sollevate dalla ricorrente ma il nodo centrale della controversia è uno solo.
Trattasi della stabilizzazione di 3 unità di personale, due di categoria D e una di categoria C.
Il punto, nella sua semplicità è che l’unità di personale per cui è stata disposta la stabilizzazione appartiene pacificamente ad un profilo professionale diverso rispetto a quello ricoperto dalla signora Mureddu. La questione, lo si ribadisce, dal semplice esame degli atti è del tutto pacifica.
Così stando le cose, la difesa dell’amministrazione richiama correttamente il precedente di questo T.a.r n. 471/2015 che giova riportare nella parte motiva per la pregevolezza delle argomentazioni svolte:
“L’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2013) e l’art. 4, comma 6 del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni con legge 30/10/2013, n. 125, disciplinano due diverse procedure speciali di reclutamento a favore del personale precario delle pubbliche amministrazioni, finalizzate alla valorizzazione delle professionalità acquisite e, al contempo, alla riduzione del numero dei contratti a termine nel pubblico impiego.
Con la successiva Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 21 novembre 2013, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha fornito i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.L. 101/2013.
Per quanto qui rileva è opportuno riportare il testo dell’art. 4, comma 6, citato:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’ articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’ articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all’ articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all’ articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore”.
Si prevede, dunque, l’espletamento di procedure selettive, per titoli ed esami, di reclutamento speciale a favore di coloro che hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando.Si tratta, peraltro, di procedure concorsuali riservate e speciali, del tutto avulse rispetto alle ordinarie dinamiche assunzionali e ispirate, come detto, all’obiettivo di addivenire ad un progressivo superamento del c.d. precariato nel pubblico impiego.Con l’ulteriore conseguenza che i posti a tal fine individuati dall’amministrazione non potrebbero in alcun modo essere ricoperti mediante meccanismi diversi da quello finalizzato all’assorbimento dei precari, restando comunque percentualmente garantito, come sopra ricordato, per altra via, l’accesso dall’esterno ai ruoli della P.A.
Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla dott.ssa Brai nei confronti della disciplina legislativa concernente la stabilizzazione del precariato, il Tribunale ritiene che la scelta legislativa di privilegiare la stabilizzazione di lavoratori c.d. precari non sia di per sé irragionevole in quanto essa è il frutto di una ponderazione fra molteplici interessi, aventi tutti rilevanza costituzionale, e dunque che la stessa non sia contraria ai principi di cui all’art. 97 Cost.
In effetti, la regola del concorso – che il citato art. 97 Cost. indica quale strumento ordinario da utilizzare ai fini dell’accesso al pubblico impiego – non è assoluta e può essere parzialmente derogata in presenza di situazioni particolari fra cui non può non essere ricompresa l’esigenza di eliminare o almeno ridurre il fenomeno del c.d. precariato.
Nel caso di specie, poi, i destinatari potenziali della stabilizzazione sono soggetti che hanno svolto attività lavorativa, per periodi significativi, in favore dello stesso ente comunale, per cui essi sono già in possesso di adeguata professionalità, il che contribuisce sicuramente al buon andamento della P.A., e dovranno comunque essere sottoposti a procedure selettive, per cui la loro stabilizzazione non si pone neanche in contrasto con la regola costituzionale del concorso.
Da ciò discende l’inconferenza delle censure con cui si deduce la violazione delle norme che dispongono la proroga della validità delle graduatorie concorsuali.In effetti, a prescindere dalla questione relativa al se lo scorrimento delle graduatorie è un obbligo o una facoltà della P.A., è evidente che la scelta del Legislatore di privilegiare la stabilizzazione del precariato (scelta che, come detto, non è illegittima) implica la deroga anche a tutte le disposizioni che si pongano in contrasto logico e normativo con tale scelta, ivi incluse le disposizioni che prevedono l’ultrattività delle graduatorie concorsuali.
L’eccezione d’incostituzionalità sollevata dalla ricorrente si rivela dunque manifestamente infondata e va respinta.
Con riferimento alle ulteriori censure il Collegio osserva quanto segue.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, per il quale “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’ articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza…”, il motivo si appalesa privo di pregio in quanto, oltre alla già cennata [#OMISSIS#] derogatoria della disciplina speciale applicata dal Comune di Sant’[#OMISSIS#], come si ricava dall’elencazione contenuta nella stessa disposizione gli enti locali non rientrano tra i destinatari di tale norma speciale.
Quanto alla pretesa preesistenza di un posto da istruttore direttivo fin dal 2010, a prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine al “collegamento” tra quel posto e quelli oggi individuati dall’amministrazione comunale ai fini dell’espletamento dell’impugnato concorso, risulta dalle difese comunali che quel posto, risultante dal Piano delle assunzioni 2011, non è stato confermato dai successivi atti di programmazione adottati dal Comune di Sant’[#OMISSIS#] in relazione alle sue mutate esigenze, dovendosi dunque esso ritenere definitivamente soppresso.
Quanto, infine, al fatto che i posti messi a concorso sarebbero solo formalmente nuovi essendo in realtà da tempo occupati dalle stesse controinteressate con contratti a tempo determinato, si è già illustrata la ratio della nuova disciplina che tende proprio al progressivo superamento del precariato nel pubblico impiego attraverso la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato in posti espressamente individuati dall’amministrazione nei limiti delle economie precitate”.
La scelta di non procedere allo scorrimento (ulteriore) della graduatoria per la categoria C è stata motivata posto che si comprende perfettamente la ragione per cui si è proceduto alla stabilizzazione.
Una volta chiarito che la scelta di procedere alla stabilizzazione è del tutto legittima cadono le (pur infondate) censure che vengono dedotte avverso la procedura.
In punto di fatto va ancora rilevato quanto segue.
L’esame delle posizioni delle controinteressate Lobina e [#OMISSIS#] fa concludere (anche qui pacificamente) per la infondatezza dell’affermazione secondo cui le medesime sarebbero destinate a compiti della categoria C. I compiti cui sono adibite la ricorrente e le controinteressate sono chiaramente non coincidenti (le controinteressate adibite a compiti della categoria D) e la scelta di coprire posti di categoria D, come è ovvio, non deve passare per una previa copertura di posti di categoria C.
Ciò detto, è pacifico che le censure dedotte avverso la procedura siano inammissibili posto che la ricorrente non ha partecipato alle medesima e non ha alcun interesse a contestarne le modalità di svolgimento.
Vale comunque la pena aggiungere, stante l’infondatezza nel merito delle molte censure dedotte, alcune delle quali del tutto sfornite di fondamento anche in punto di fatto, che:
1) la deliberazione del 18 dicembre assolve all’onere motivazionale imposto all’Amministrazione; occorre ricordare che la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il criterio di emersione formale della correttezza dell’operato dell’Amministrazione, la quale, adeguatamente motivando, consente di cogliere le ragioni fondanti il proprio operato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4676); nel caso che qui occupa il Collegio le ragioni sottese alla scelta di procedere alla stabilizzazione si evincono con chiarezza dalla deliberazione impugnata;
2) le controinteressate sono chiaramente in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura indetta con la deliberazione del 18 dicembre 2014;
3) oltreché inammissibili, per le ragioni già esposte, le contestazioni circa la composizione della Commissione sono del tutto infondate; per [#OMISSIS#] e pacifico orientamento giurisprudenziale “i rapporti di collaborazione, sia personali che di servizio, tra un candidato e un membro della commissione giudicatrice, non incidono sulla validità della procedura concorsuale, non rimanendo alterata la « par condicio » tra i concorrenti, garantita, per le prove scritte, dalla loro segretezza; per quelle orali, dalla loro pubblicità; a meno che non venga dimostrata la sussistenza di reciproci interessi di natura professionale ed economica. In particolare, la conoscenza personale o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivo di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali; ciò, anche in considerazione della natura tassativa delle cause di incompatibilità ex art. 51 c.p.c., le quali, pur essendo estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa e, segnatamente, alla materia concorsuale — proprio in virtù del rilevato carattere tassativo — sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle Commissioni giudicatrici (ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 3 marzo 2016, n. 576);
4) in ordine all’ “incarico politico di vertice” rivestito da un membro della Commissione, in disparte le genericità della censura, va semplicemente ricordato che ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera e), del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, l’incompatibilità tra l’incarico di componente delle commissioni esaminatrici e la titolarità di cariche politiche deve essere esclusa per coloro i quali ricoprano la carica politica in enti o amministrazioni diverse da quella che procede alla selezione, fermo restando che, in tali casi, per escludere l’incompatibilità è anche necessario accertare che la sfera di influenza dell’attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche in amministrazioni diverse, non estenda i suoi effetti anche sull’ente che indice la selezione (T.a.r. Sardegna, sez. I, 27 giugno 2016, n. 532); la ricorrente deduce la censura senza dare alcun principio di prova in ordine alla carica che avrebbe rivestito il commissario e anche all’influenza della stessa sulla procedura.
Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.
Le spese, stante la particolarità della controversia e la novità di alcune delle questioni prospettate al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 11 maggio 2016 e 21 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 01/12/2016