N. 00908/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Arru, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Tambasco C.F. TMBMRA50M15G707B, [#OMISSIS#] Pala C.F. PLAPLA59R71I452U, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Cagliari, Via Garibaldi n. 18;
contro
Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Sassari Consiglio di Amministrazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sodini, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. MRTLDN67E62I452T, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari n. 17;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
[#OMISSIS#] Mureddu, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Bazzoni C.F. BZZMCL63C25G924W, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Macciotta in Cagliari, Via San Salvatore Da [#OMISSIS#] n. 11;
per l’annullamento
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari del 18/12/2014;
e con i motivi aggiunti depositati il 12.10.2015:
– del Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari, prot. n. 20516 del 24.08.2015, recante procedura di reclutamento speciale di 1 unità di categoria C, posizione economica C1 Area Amministrativa;
– del decreto di approvazione prot. 17560 del 14.7.2015, conseguente al decreto prot. 12363 del 20.5.2015 come rettificato dal successivo decreto prot. 12637 del 22.5.2015;
– di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;
con i motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2016:
– del decreto del direttore generale rep n. 3470 del 21.12.2015 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di reclutamento speciale indetta presso l’Università degli Studi di Sassari per la stabilizzazione di n. 1 unità di categoria C posizione economica C area amministrativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– di tutti gli altri atti presupposti ivi compresi il decreto del direttore generale rep n. 2592 del 12.10.2015 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;
– e per l’annullamento o declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Sassari e della Università degli Studi di Sassari Consiglio di Amministrazione e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sodini;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente di avere partecipato alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di CTG C area amministrativa per supporto operativo nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti, indetto con delibera del direttore amministrativo dell’Università degli studi di Sassari. Il ricorrente si classificava al quarto posto.
Veniva assunto a tempo determinato per tre anni e veniva assegnato all’ufficio tecnico dell’ateneo per le attività di contabilizzazione e rendicontazione dei fondi del programma operativo Fondi Fas 2007/2013.
Il consiglio di amministrazione dell’università, nell’adunanza del 5 settembre 2014 richiamando quanto già deliberato nella seduta del 29 gennaio 2014 ha disposto di procedere all’assunzione per scorrimento della graduatoria degli idonei di una unità lavorativa a copertura del posto per la categoria D permanendo le esigenze di servizio relative a tale professionalità.
Nel mese di febbraio 2015 il ricorrente veniva a conoscenza del fatto che nella seduta del 18 dicembre 2014 il Consiglio di amministrazione aveva stabilito di procedere all’assunzione per scorrimento delle graduatorie di altre due unità operative, una di CTG d e una di CTG C ed effettivamente l’Ateneo ha proceduta all’assunzione della sig.ra [#OMISSIS#] Demontis, terza degli idonei della graduatoria della CTG C che precede di una posizione il ricorrente.
Nella stessa riunione era stato deliberato di autorizzare la stabilizzazione di altro personale per entrambe le categorie.
Presa visione dell’estratto del verbale della suddetta seduta il ricorrente si avvedeva del fatto che il Consiglio di amministrazione dell’università di Sassari, nell’adunanza del 18 dicembre 2014 aveva stabilito di procedere all’assunzione per scorrimento delle graduatorie di personale della categoria D esaurendo la graduatoria e di procedere all’assunzione di una sola unità operativa per la Categoria C.
Con la stessa delibera il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stabilizzazione di tre unità di personale a tempo determinato mediante l’iter concorsuale di reclutamento speciale transitorio ai sensi del d.l. 101/2013 al fine di poter procedere alla proroga dei contratti del personale interessato fino all’espletamento del concorso e comunque fino alla assunzione a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2016.
Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorto il ricorrente deducendo le seguenti censure:
1) violazione di legge ed in specie dell’art. 3 comma 1 della L. 241/90 per omessa motivazione;
2) violazione di legge ed in specie dell’art. 1 della L. 241/90;
3) eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza delle delibera in data 18.12.2014 rispetto alle delibere in data 29.01.2014 e in data 5 settembre 2014 adottate dall’amministrazione universitaria nonché per disparità di trattamento.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti previa concessione di idonea misura cautelare.
Il 23 settembre 2015 la sig.ra Mureddu [#OMISSIS#] depositava atto di intervento ad adiuvandum.
In data 12 ottobre 2015 il ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento:
– del Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari, prot. n. 20516 del 24.08.2015, recante procedura di reclutamento speciale di 1 unità di categoria C, posizione economica C1 Area Amministrativa;
– il decreto di approvazione prot. 17560 del 14.7.2015, conseguente al decreto prot. 12363 del 20.5.2015 come rettificato dal successivo decreto prot. 12637 del 22.5.2015.
Il ricorrente deduceva i seguenti ulteriori vizi:
– eccesso di potere per contraddittorietà nonché violazione dell’atto presupposto;
– eccesso di potere per contraddittorietà, violazione dell’atto presupposto nonché per sviamento e/o per violazione di legge ex art. 1 L. 241/90 e s.m.i.;
– violazione di legge ed in specie dell’art. 2 comma 1 della L. 241/2010 e dello Statuto dell’Università degli Studi di Sassari nonché per sviamento di potere;
– violazione dell’art. 4 comma 6 d.l. 101/2013 e art. 1 commi 519 e 558 L. 296/2006 nonché art. 3 comma 90 L. 244/2007 per mancata previsione che l’anzianità richiesta sia maturata con personale assunto con contratti a tempo determinato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
Si costituiva l’università degli Studi di Sassari chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 6 novembre 2015 l’interveniente depositava memoria difensiva.
Il 7 novembre 2015 l’amministrazione depositava memoria difensiva.
Il 22 dicembre 2015 il ricorrente depositava memoria difensiva.
Il 24 dicembre l’interveniente depositava memoria difensiva.
Il 23 marzo 2016 il ricorrente depositava ulteriore ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento:
– del decreto del direttore generale rep n. 3470 del 21.12.2015 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di reclutamento speciale indetta presso l’Università degli Studi di Sassari per la stabilizzazione di n. 1 unità di categoria C posizione economica C area amministrativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– di tutti gli altri atti presupposti ivi compresi il decreto del direttore generale rep n. 2592 del 12.10.2015 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;
– e per l’annullamento o declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nella stessa data il ricorrente depositava memoria difensiva.
Il 6 aprile 2016 la sig.ra Mureddu depositava memoria difensiva.
Il 4 maggio 2016 la controinteressata Sodini [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] depositava memoria difensiva
Il 10 maggio 2016 il ricorrente depositava memoria difensiva.
Alla udienza pubblica dell’11 maggio 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Si può prescindere dall’esame delle pur pregnanti eccezioni in [#OMISSIS#] sollevate dalla difesa della controinteressata essendo il ricorso infondato nel merito.
Numerose sono le questioni sollevate dal ricorrente ma il nodo centrale della controversia è uno solo.
Trattasi della stabilizzazione di una unità di personale di categoria C.
Il punto, nella sua semplicità, è che l’unità di personale per cui è stata disposta la stabilizzazione appartiene pacificamente ad un profilo professionale diverso rispetto a quello ricoperto dal signor Arru. La questione, lo si ribadisce, dal semplice esame degli atti è del tutto pacifica.
Così stando le cose, la difesa dell’amministrazione richiama correttamente il precedente di questo T.a.r n. 471/2015 che giova riportare nella parte motiva per la pregevolezza delle argomentazioni svolte:
“L’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2013) e l’art. 4, comma 6 del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni con legge 30/10/2013, n. 125, disciplinano due diverse procedure speciali di reclutamento a favore del personale precario delle pubbliche amministrazioni, finalizzate alla valorizzazione delle professionalità acquisite e, al contempo, alla riduzione del numero dei contratti a termine nel pubblico impiego.
Con la successiva Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 21 novembre 2013, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha fornito i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.L. 101/2013.
Per quanto qui rileva è opportuno riportare il testo dell’art. 4, comma 6, citato:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’ articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’ articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all’ articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all’ articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore”.
Si prevede, dunque, l’espletamento di procedure selettive, per titoli ed esami, di reclutamento speciale a favore di coloro che hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando.
Si tratta, peraltro, di procedure concorsuali riservate e speciali, del tutto avulse rispetto alle ordinarie dinamiche assunzionali e ispirate, come detto, all’obiettivo di addivenire ad un progressivo superamento del c.d. precariato nel pubblico impiego.
Con l’ulteriore conseguenza che i posti a tal fine individuati dall’amministrazione non potrebbero in alcun modo essere ricoperti mediante meccanismi diversi da quello finalizzato all’assorbimento dei precari, restando comunque percentualmente garantito, come sopra ricordato, per altra via, l’accesso dall’esterno ai ruoli della P.A.
Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla dott.ssa Brai nei confronti della disciplina legislativa concernente la stabilizzazione del precariato, il Tribunale ritiene che la scelta legislativa di privilegiare la stabilizzazione di lavoratori c.d. precari non sia di per sé irragionevole in quanto essa è il frutto di una ponderazione fra molteplici interessi, aventi tutti rilevanza costituzionale, e dunque che la stessa non sia contraria ai principi di cui all’art. 97 Cost.
In effetti, la regola del concorso – che il citato art. 97 Cost. indica quale strumento ordinario da utilizzare ai fini dell’accesso al pubblico impiego – non è assoluta e può essere parzialmente derogata in presenza di situazioni particolari fra cui non può non essere ricompresa l’esigenza di eliminare o almeno ridurre il fenomeno del c.d. precariato.
Nel caso di specie, poi, i destinatari potenziali della stabilizzazione sono soggetti che hanno svolto attività lavorativa, per periodi significativi, in favore dello stesso ente comunale, per cui essi sono già in possesso di adeguata professionalità, il che contribuisce sicuramente al buon andamento della P.A., e dovranno comunque essere sottoposti a procedure selettive, per cui la loro stabilizzazione non si pone neanche in contrasto con la regola costituzionale del concorso.
Da ciò discende l’inconferenza delle censure con cui si deduce la violazione delle norme che dispongono la proroga della validità delle graduatorie concorsuali.
In effetti, a prescindere dalla questione relativa al se lo scorrimento delle graduatorie è un obbligo o una facoltà della P.A., è evidente che la scelta del Legislatore di privilegiare la stabilizzazione del precariato (scelta che, come detto, non è illegittima) implica la deroga anche a tutte le disposizioni che si pongano in contrasto logico e normativo con tale scelta, ivi incluse le disposizioni che prevedono l’ultrattività delle graduatorie concorsuali.
L’eccezione d’incostituzionalità sollevata dalla ricorrente si rivela dunque manifestamente infondata e va respinta.
Con riferimento alle ulteriori censure il Collegio osserva quanto segue.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, per il quale “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza…”, il motivo si appalesa privo di pregio in quanto, oltre alla già cennata [#OMISSIS#] derogatoria della disciplina speciale applicata dal Comune di Sant’[#OMISSIS#], come si ricava dall’elencazione contenuta nella stessa disposizione gli enti locali non rientrano tra i destinatari di tale norma speciale.
Quanto alla pretesa preesistenza di un posto da istruttore direttivo fin dal 2010, a prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine al “collegamento” tra quel posto e quelli oggi individuati dall’amministrazione comunale ai fini dell’espletamento dell’impugnato concorso, risulta dalle difese comunali che quel posto, risultante dal Piano delle assunzioni 2011, non è stato confermato dai successivi atti di programmazione adottati dal Comune di Sant’[#OMISSIS#] in relazione alle sue mutate esigenze, dovendosi dunque esso ritenere definitivamente soppresso.
Quanto, infine, al fatto che i posti messi a concorso sarebbero solo formalmente nuovi essendo in realtà da tempo occupati dalle stesse controinteressate con contratti a tempo determinato, si è già illustrata la ratio della nuova disciplina che tende proprio al progressivo superamento del precariato nel pubblico impiego attraverso la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato in posti espressamente individuati dall’amministrazione nei limiti delle economie precitate”.
Nel caso che qui occupa il Collegio la scelta di non procedere allo scorrimento (ulteriore) della graduatoria per la categoria C è stata motivata posto che si comprende perfettamente la ragione per cui si è proceduto alla stabilizzazione.
Una volta chiarito che la scelta di procedere alla stabilizzazione è del tutto legittima cadono le (pur infondate) censure che vengono dedotte avverso la procedura. In tal senso il riferimento al precedente di questo T.a.r. n. 471/2015 risolve il nodo centrale della controversia e fa cadere tutte le contestazioni del ricorrente.
E’ pacifico che le censure dedotte avverso la procedura siano inammissibili posto che il ricorrente non ha partecipato alle medesima e non ha alcun interesse a contestarne le modalità di svolgimento.
Vale comunque la pena aggiungere, stante l’infondatezza nel merito delle molte censure dedotte, alcune delle quali del tutto sfornite di fondamento anche in punto di fatto, che:
1) la deliberazione del 18 dicembre assolve all’onere motivazionale imposto all’Amministrazione; occorre ricordare che la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il criterio di emersione formale della correttezza dell’operato dell’Amministrazione, la quale, adeguatamente motivando, consente di cogliere le ragioni fondanti il proprio operato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4676); nel caso che qui occupa il Collegio le ragioni sottese alla scelta di procedere alla stabilizzazione si evincono con chiarezza dalla deliberazione impugnata;
2) la controinteressata è in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura indetta con la deliberazione del 18 dicembre 2014 (in tal senso depongono, tra l’altro, i documenti 4 e 5 depositati dalla stessa controinteressata);
3) non vi è alcuna modifica, come è evidente, del profilo professionale originariamente previsto della delibera del 18.12.2014;
4) oltreché inammissibili, per le ragioni già esposte, le contestazioni circa la composizione della Commissione sono del tutto infondate; per [#OMISSIS#] e pacifico orientamento giurisprudenziale “i rapporti di collaborazione, sia personali che di servizio, tra un candidato e un membro della commissione giudicatrice, non incidono sulla validità della procedura concorsuale, non rimanendo alterata la « par condicio » tra i concorrenti, garantita, per le prove scritte, dalla loro segretezza; per quelle orali, dalla loro pubblicità; a meno che non venga dimostrata la sussistenza di reciproci interessi di natura professionale ed economica. In particolare, la conoscenza personale o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivo di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali; ciò, anche in considerazione della natura tassativa delle cause di incompatibilità ex art. 51 c.p.c., le quali, pur essendo estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa e, segnatamente, alla materia concorsuale — proprio in virtù del rilevato carattere tassativo — sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle Commissioni giudicatrici (ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 3 marzo 2016, n. 576);
5) in ordine all’ “incarico politico di vertice” rivestito da un membro della Commissione, in disparte la genericità della censura, va semplicemente ricordato che ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera e), del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, l’incompatibilità tra l’incarico di componente delle commissioni esaminatrici e la titolarità di cariche politiche deve essere esclusa per coloro i quali ricoprano la carica politica in enti o amministrazioni diverse da quella che procede alla selezione, fermo restando che, in tali casi, per escludere l’incompatibilità è anche necessario accertare che la sfera di influenza dell’attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche in amministrazioni diverse, non estenda i suoi effetti anche sull’ente che indice la selezione (T.a.r. Sardegna, sez. I, 27 giugno 2016, n. 532); il ricorrente deduce la censura senza dare alcun principio di prova in ordine all’influenza della carica rivestita dal componente della commissione sulla procedura.
Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.
Le spese, stante la particolarità della controversia e la novità di alcune delle questioni prospettate al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 11 maggio 2016 e 21 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 01/12/2016