N. 02917/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02876/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2876 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bisignani C.F. BSGPMR75B51F206F, e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] C.F. DPSGTN81E70F206Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Petronio in Catania, alla Via Umberto n. 137;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Emilena [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto del Direttore Generale dell’Università degli studi di Messina n. 2216/2015, recante indizione di una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità di Cat. D posizione economica D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, per esperto di laboratorio di biologia;
– della nota n. 61091 del 13.10.2015 del Direttore del Dipartimento di scienze chimiche, biologiche farmaceutiche ed ambientali nella parte in cui ha ritenuto la graduatoria approvata con D.D. n. 5609/2008 del 19.12.2008 (recante selezione per l’assunzione con contatto di lavoro a tempo indeterminato in regime di tempo pieno a n. 2 posti area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati di categoria D, posizione economica D1 per esperto biologo/a per esigenze del Dipartimento Clinico sperimentale di medicina e Farmacologia della facoltà di Farmacia) non attinente al profilo richiesto dalla nuova selezione di cui al capo che precede;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
nonché per la condanna dell’amministrazione resistente a procedere allo scorrimento della graduatoria già vigente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe allegando, a tal fine, quanto segue:
– di aver partecipato al concorso indetto con D.D. n. 5609/2008 del 19.12.2008 – recante selezione per l’assunzione con contatto di lavoro a tempo indeterminato in regime di tempo pieno a n. 2 posti area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati di categoria D, posizione economica D1 per esperto biologo/a per esigenze del Dipartimento Clinico sperimentale di medicina e Farmacologia della facoltà di Farmacia – collocandosi al quarto posto della relativa graduatoria;
– che nonostante la vigenza della suddetta graduatoria l’Università di Messina, con decreto del Direttore Generale n. 2216/2015, indiceva una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità di Cat. D posizione economica D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto di laboratorio di biologia;
– che nelle premesse di quest’ultimo veniva richiamata la nota della nota n. 61091 del 13.10.2015 – oggetto di istanza di ostensione non evasa – del Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche Farmaceutiche ed Ambientali, con la quale era stata ritenuta non attinente al profilo richiesto dalla nuova selezione la graduatoria, ancora vigente, approvata con D.D. n. 5609/2008 del 19.12.2008 (recante selezione per l’assunzione con contatto di lavoro a tempo indeterminato in regime di tempo pieno a n. 2 posti area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati di categoria D, posizione economica D1 per esperto biologo/a per esigenze del Dipartimento Clinico sperimentale di medicina e Farmacologia della Facoltà di Farmacia).
In ragione di quanto sinteticamente riportato, parte ricorrente deduceva in sintesi il seguente motivo di gravame:
Violazione di legge (art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; art 1, comma 4, D.L. n. 216/2011, convertito con legge n. 14/2012; art. 4, comma 4, del D.L. n. 204/2013 convertito con legge n. 125/2013; art. 3 legge n. 241/1990; art. 97 Cost) in quanto, essendo ancora vigente la precedente graduatoria del 2008, il nuovo bando si poneva in contrasto con i principi stabiliti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011 in materia di obbligo di scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi, trattandosi di profili sostanzialmente identici quanto alla professionalità richiesta e non essendo stata offerta alcuna adeguata motivazione.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente deducendo, ex adverso, quanto segue:
1) l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per carenza di utilità del richiesto scorrimento atteso, da un lato, che la ricorrente si era collocata al quarto posto della precedente graduatoria mentre si era proceduto all’assunzione solo dei primi due candidati; dall’altro, che il nuovo bando impugnato aveva ad oggetto l’assunzione di una sola unità;
2) nel merito, l’infondatezza del ricorso atteso che i posti concorsuali oggetto delle due graduatorie involgevano incarichi assolutamente non sovrapponibili, tant’è che i requisiti partecipativi richiesti dai due concorsi in esame erano differenti.
Con decreto del giudice delegato n. 1821/2016 veniva disposta una verificazione avente ad oggetto l’accertamento della sostanziale comparabilità o meno dell’incarico relativo al posto bandito con quello di cui alla precedente graduatoria del 2008.
In data 1 giugno 2016 il verificatore depositava la richiesta relazione tecnica stabilendo, quanto al quesito sottoposto, che il posto bandito corrispondeva in sostanza a quello oggetto della precedente graduatoria vigente del 2008, pur non essendoci altrettanta corrispondenza tra le prove scritte dei due concorsi.
Con memoria depositata in data 30.9.2016 la ricorrente evidenziava, peraltro, quanto all’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente di carenza di interesse al ricorso, che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la già richiamata sentenza n 14/2011, aveva risolto il punto riconoscendo comunque un’utilità alla decisione attesa l’astratta possibilità di rinunce.
All’udienza del 2.11.2016 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, perché fondato, nei limiti di cui oltre.
In limine litis, tuttavia, deve darsi conto dell’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’amministrazione resistente di carenza del ricorso per inutilità del richiesto scorrimento della precedente graduatoria – atteso che il ricorrente non sarebbe, in sostanza, il primo idoneo – tenuto conto di quanto espressamente stabilito sul punto dalla sentenza n. 14/2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui “10. L’eccezione è priva di pregio. È vero che gli appellanti non figurano, attualmente, come i soggetti i quali potrebbero essere assunti immediatamente, a tempo indeterminato, attraverso la procedura di scorrimento. Ma resta comunque intatto il loro interesse all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di utilizzare la precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità, non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica”.
Ciò premesso, come anticipato il ricorso deve essere accolto perché fondato attesa l’erroneità della valutazione operata dall’amministrazione resistente con la nota n. 61091 del 13.10.2015, di cui in epigrafe, richiamata anche nel bando impugnato, con la quale stabilito che il posto nuovo messo a concorso non fosse sopvrapponibile con quello di cui alla precedente graduatoria del 2008, ancora vigente (elemento quest’ultimo non contestato ex art. 64, comma 2, c.p.a.).
Nel senso della piena sovrapponibilità dei due posti in comparazione depone, infatti, l’esito della verificazione disposta dall’adito Collegio secondo la quale, viceversa, sussiste piena corrispondenza dal punto di vista sostanziale.
Né, di contro, può ritenersi che in senso diametralmente opposto alla suddetta conclusione (id est, non sovrapponibilità dei posti in esame) deponga la circostanza che le prove scritte dei due concorsi in comparazione siano diverse, come specificato dallo stesso verificatore, tenuto conto che i termini del raffronto sono i posti banditi (rectius, le mansioni afferenti al posto bandito) e non già le singole prove, che possono assumere valore solo di parametro di valutazione, tra altri e più numerosi indici, e non già criterio dirimente.
Ne consegue, in definitiva, che la piena sovrapponibilità del posto bandito con quello della precedente graduatoria, unitamente all’erronea valutazione operata sul punto dall’amministrazione resistente, impongono l’accoglimento del ricorso con accertamento dell’obbligo da parte dell’Università di Messina di procedere allo scorrimento della precedente graduatoria.
Tuttavia, tenuto conto che non residua alcuno spazio di discrezionalità in capo all’Università di Messina in ordine alla copertura del posto bandito – atteso che proprio l’intervenuta pubblicazione del successivo bando per il medesimo posto, in quanto espressa manifestazione di volontà da parte delle stessa di copertura dello stesso, costituisce consumazione del potere amministrativo sul punto – la giurisdizione in merito alla condanna (in aggiunta all’accertamento già in precedenza disposto) dell’amministrazione resistente a procedere allo scorrimento, in quanto afferente al c.d. diritto all’assunzione, appartiene viceversa alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 12/11/2012 n° 19595), dinanzi al quale l’interessato potrà riassumere il giudizio nei tempi e modi di cui all’art. 11 c.p.a.
Quanto infine alle spese di lite, l’esito complessivo del giudizio impone la condanna al riguardo dell’amministrazione resistente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione perché fondato e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati in epigrafe indicati.
Condanna l’Università di Messina resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, nonché al rimborso di quanto dovuto al verificatore, come stabilito con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Elefante, Referendario, Estensore
Pubblicato il 10/11/2016