TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 12 dicembre 2016, n. 3218

Procedura concorsuale passaggio di categoria professionale-Effetti annullamento atti di gara-Giurisdizione

Data Documento: 2016-12-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso in cui la procedura selettiva abbia a oggetto un passaggio di categoria professionale, dando luogo alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro, opera il principio generale per cui occorre procedere allo svolgimento di una procedura concorsuale vera e propria, che comprenda l’effettuazione di prove di esame.

La rideterminazione dei criteri di assegnazione dei punteggi successivamente alla presentazione di tutte le domande pone effettivamente dei dubbi sul piano della imparzialità e trasparenza, non potendo astrattamente escludersi che tale pratica abbia avuto una spinta a seguito della lettura dei curricula dei candidati.

Dall’annullamento degli atti di gara, pur discendendo un effetto conformativo, non deriva l’automatica caducazione dei contratti nelle more stipulati dall’amministrazione resistente rispetto a coloro che possono dirsi in buona fede.

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l’annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell’illegittimità, accertata in sede giudiziale, della procedura concorsuale.

Contenuto sentenza

N. 03218/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02783/2002 REG.RIC.
N. 02786/2002 REG.RIC.
N. 02788/2002 REG.RIC.
N. 02790/2002 REG.RIC.
N. 02792/2002 REG.RIC.
N. 02793/2002 REG.RIC.
N. 02794/2002 REG.RIC.
N. 02795/2002 REG.RIC.
N. 02796/2002 REG.RIC.
N. 02797/2002 REG.RIC.
N. 02798/2002 REG.RIC.
N. 02801/2002 REG.RIC.
N. 02802/2002 REG.RIC.
N. 02803/2002 REG.RIC.
N. 03005/2002 REG.RIC.
N. 02784/2002 REG.RIC.
N. 02785/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2783 del 2002, proposto da: 
D'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2786 del 2002, proposto da: 
Fede [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2788 del 2002, proposto da: 
Venuti [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2790 del 2002, proposto da: 
Impala’ [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a;
sul ricorso numero di registro generale 2792 del 2002, proposto da: 
Liga [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2793 del 2002, proposto da: 
Midili [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2794 del 2002, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2795 del 2002, proposto da: 
De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2796 del 2002, proposto da: 
Grio [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizi; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2797 del 2002, proposto da: 
Di [#OMISSIS#] Margherita, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2798 del 2002, proposto da: 
D'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2801 del 2002, proposto da: 
Saturno [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n.149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2002, proposto da: 
Galletta [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2803 del 2002, proposto da: 
Di Salvo [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 3005 del 2002, proposto da: 
Terranova [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2784 del 2002, proposto da: 
Bernava [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizi; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
sul ricorso numero di registro generale 2785 del 2002, proposto da: 
[#OMISSIS#] Rosa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese C.F. MRCGNN63A30F158B, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149; 
nei confronti di
Alvarez De Los Angeles [#OMISSIS#] e altri, non costituiti in giudizi; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Monforte C.F. MNFGNN55A19F158X, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano 42a; 
per l’annullamento
– del D.D. n. 1620/2001 di approvazione del regolamento dell’Università di Messina per la progressione verticale nel sistema di classificazione;
– del D.D. n. 1465/2001 del Direttore amministrativo dell’Università di Messina con cui è indetta la selezione per n. 58 posti della categoria D riservata al personale in atto collocato nella categoria C area amministrativa e dei relativi allegati;
– del D.R. n. 1734 del 27.12.2001 di nomina della commissione selezionatrice;
– dei verbali della commissioni stessa del 27.12.2001 e del 7.1.2002;
– del D.D. n. 1513 del 6.5.2002, pubblicato il 7.5.2002 con cui sono state rese note le graduatorie finali;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e della controinteressata nonché ricorrente incidentale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parti ricorrenti hanno adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe allegando, a tal fine, quanto segue:
– di essere dipendenti dell’Università di Messina, in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria [#OMISSIS#] Martino, categoria C, con 5 anni di servizio nell’ex VII livello alla data del 9.8.2000;
– che con D. D. n. 1620 del 26.11.2001 l’Università di Messina approvava il regolamento per la progressione verticale nel sistema di classificazione interna, in esecuzione del C.C.N.L del comparto Università del 9.8.2000, in riferimento agli artt. 6, 7, 57, 74 ed all’art. 35 del d. lgs. n. 165/01;
– che con successivo decreto dirigenziale n. 1465/01, il Direttore amministrativo predisponeva, in esecuzione alla normativa citata, un bando di selezione per la copertura di n. 58 posti della categoria D, area amministrativa gestionale, alla quale partecipavano regolarmente;
– che tuttavia tale selezione, in applicazione della norma transitoria di cui all’art. 5 del suddetto regolamento ma in difformità rispetto a quanto stabilito dall’art. 57 del CCNL, si basava esclusivamente sui titoli e non anche sullo svolgimento di prove d’esame, né attraverso corsi di selezione con prove d’esami finali di cui art. 3;
– che l’Università allegava al bando di selezione la domanda di partecipazione indicando i titoli ed i certificati da presentare e/o da far valere in seno alla procedura concorsuale;
– che il punto 9, in relazione agli attestati da presentare per il riconoscimento dei punteggi concernenti l’arricchimento professionale, testualmente recitava “di avere conseguito arricchimento professionale … desumibile dal curriculum professionale e/o dalla documentazione professionale che si allega”, per cui al candidato era onerato dall’obbligo di allegare il curriculum senza viceversa alcun dovere di presentazione anche dell’altra documentazione;
– che, in ragione di quanto esposto, ciascun ricorrente allegava alla propria domanda – insieme alla specificazione di tutte le attività prestate – il curriculum vitae ritenendolo esaustivo ai fini della valutazione della carriera;
– che la commissione esaminatrice – nominata dal Rettore con D.R. N. 1734 del 27.12.2001 – con verbali del 27.12.2001 e del 7.01.2002, successivamente cioè alla presentazione di tutte le domande, determinava i criteri non prestabiliti rispetto alla selezione attribuendo, così, numerosi punteggi per l’arricchimento professionale in palese violazione dei requisiti di trasparenza e certezza di cui all’art. 57 del CCNL nonché di fatto introducendo criteri di assoluta discrezionalità o arbitrarietà;
– che tali ulteriori illegittimi punteggi consentivano l’avanzamento in graduatoria e l’assegnazione del posto messo a concorso o l’idoneità a soggetti che (ottenendo undici voti in più) si erano ritrovati dagli ultimi ai primi posti della graduatoria;
– che i componenti della commissione, nella seduta del 27.12.2001, relativa alla fissazione dei criteri da seguire per l’arricchimento professionale, stabilivano di dare precedenza agli attestati di servizio (attribuendo rispettivamente: punti 3 per puntualità ed efficienza; punti 3 per capacità dimostrata nel servizio; punti 3 per attestazione di qualità del servizio; punti 3 per arricchimento derivante da incarichi presso altri enti pubblici; punti 3 per eventuale altra attività rilevante);
– che la commissione decideva di valutare altresì gli attestati di lodevole servizio (attribuendo 3 punti per ciascun attestato);
– che, come già anticipato, non era stata data alcuna pubblica notizia dell’onere di allegare la citata documentazione al momento della presentazione delle domande;
– che la fissazione degli indicati ulteriori criteri era in contrasto con quanto stabilito dall’allegato B del bando di selezione, il quale per il passaggio alla categoria D attribuiva genericamente 11 punti per la esperienza lavorativa desumibile dal curriculum e/o dalla documentazione presentata dal candidato, ivi compresa l’attività prestata in altre pubbliche amministrazioni;
– che in definitiva la Commissione si era arbitrariamente attribuita il compito di assegnare complessivamente 18 punti rispetto, invece, agli 11 punti complessivamente stabiliti nell’allegato A in relazione all’arricchimento professionale;
– che, inoltre, nella seduta del 07.1.02, la commissione universitaria aveva modificato ulteriormente il proprio inziale indirizzo fissando criteri ancor più arbitrari (decidendo cioè di attribuire massimo 2 punti per l’esperienza lavorativa desumibile dal curriculum; massimo 6 punti per l’arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa desumibile dalla documentazione presentata; massimo 3 punti per l’arricchimento professionale derivante da attività in enti pubblici o enti privati di rilievo; infine 5 punti per non meglio specificati ulteriori elementi di valutazione);
– che, in conclusione, la commissione attribuiva agli altri documenti non preventivamente determinati nel bando 6 punti e solo 2 al curriculum; nonché altri 5 punti di valutazione in relazione ad ulteriori elementi non definiti e 3 punti per incarichi in altri enti (il tutto ridotto al massimo ad 11 punti);
– che, non a caso, dei 58 posti messi a concorso soltanto 8 erano stati attribuiti a dipendenti dell’Azienda Policlinico mentre i restanti 50 posti erano stati assegnati al personale dell’Università;
– che, in definitiva, erano stati rispettivamente loro attribuiti erroneamente meno punti di quanti legittimamente dovuti.
In ragione di quanto esposto le ricorrenti deducevano, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “Violazione di legge per mancata e falsa applicazione dell’art. 57 del contratto collettivo nazionale lavoro del 9.8.00. Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico” atteso che il citato art. 57 prevedeva espressamente che la progressione verticale – mediante passaggio dalla categoria C alla categoria D – doveva avvenire a mezzo di prove di esame (di cui al comma 3), viceversa non era avvenuto nella fattispecie perché il regolamento universitario aveva illegittimamente previsto, all’art. 5, una deroga a tale norma. A tal proposito specificava altresì che il D.Lgs. n. 165/2001, all’art. 35, comma 1, punto a), espressamente impone che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive nel senso che dovevano svolgersi prove di esami (come stabilito dal CCNL di settore) e non già attraverso il semplice possesso di titoli. Tant’è che lo stesso art 3 del regolamento universitario espressamente prevedeva che le selezione per progressione verticale andava per titoli e prove di esame oppure, in alternativa, per titoli ed apposito corso di formazione selettivo con prova di esami finali;
2) “Violazione di legge, mancata e falsa applicazione dell’art. 57 CCNL e dell’art. 35 del D.L. 30.03.01 n. 165, eccesso di potere per mancata determinazione dei criteri nell’attribuzione dei benefici” atteso che l’allegato B del regolamento attribuiva massimo 11 punti all’arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa desumibile dal curriculum oppure da altra documentazione presentata dal candidato mentre illegittimamente la commissione aveva stabilito dei criteri diversi basati sull’attestazione del lodevole servizio ed attribuendo a tale documentazione punteggi preventivamente non prestabiliti. Il che determinava la conseguente violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Senza tacere che non erano stati in nessun modo indicati gli altri criteri di attribuzione dei punteggi sull’arricchimento professionale, con conseguente arbitrio della commissione;
3) “Violazione di legge. Eccesso di potere per disparità di trattamento” atteso che dei 58 posti messi a concorso ben 50 erano stati attribuiti a dipendenti in servizio presso l’Università di Messina mentre solo 8 dei restanti posti erano stati attribuiti al personale in servizio presso l’azienda ospedaliera;
4) “Violazione di legge per mancata e falsa applicazione dell’art. 35 comma 3 punto E del D.lgs. 165 /2001” atteso che, in base alla citata normativa, non potevano essere nominati membri della commissione soggetti appartenenti alle associazioni sindacali o associazioni professionali, nonché rappresentanti della direzione politica dell’amministrazione, mentre erano stati viceversa nominati componenti sia il Direttore amministrativo dell’Università (dott. [#OMISSIS#] Ferluga) titolare di poteri di indirizzo politico amministrativo, nonché la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano, già prorettore dell’Università di Messina, con le funzioni di delegata al personale, avente precise responsabilità di indirizzo politico della stessa Università;
5) “Violazione di legge sotto altro profilo. Eccesso di potere per disparità di trattamento sviamento dell’interesse pubblico e disparità di trattamento” atteso che la commissione aveva arbitrariamente attribuito i punteggi riguardo all’elemento dell’arricchimento professionale.
Con specifico riferimento ai ricorsi iscritti al R.G. nn. 2792/2002, 2795/2002 e 2796/2002, i relativi ricorrenti deducevano, in aggiunta a quanto esposto, il seguente ulteriore motivo di gravame:
6) “Violazione di legge sotto altro profilo. Falsa applicazione delle leggi n. 21/1991 e legge n. 63/89” atteso che la Commissione aveva riconosciuto, per un verso, a ciascuna ricorrente punti 5 per il superamento del concorso della VII qualifica funzionale, avendo superato la prova di idoneativa di cui alla legge n. 63/90, mentre, per altro verso, non si comprendeva in base a quale criterio era stato attribuito analogo punteggio anche a coloro che non erano risultati vincitori di concorso ma che avevano acquisito la suddetta VII qualifica funzionale in virtù della anzianità di servizio di anni sei nella qualifica di assistente amministrativo precedentemente all’emanazione del DL n. 344/1990 convertito in legge 21/1991.
Si costituiva in tutti i giudizi la controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito atteso che non si trattava di una procedura concorsuale volta alla costituzione ex novo di rapporti di lavoro essendo diretta unicamente a personale interno.
Inoltre, con specifico riferimento ai ricorsi iscritti al R.G. nn. 2792/2002, 2795/2002 e 2796/2002, la stessa controinteressata proponeva ricorso incidentale, ritualmente notificato, con il quale impugnava il decreto del Direttore amministrativo dell’Università di Messina n. 1513, del 6.5.2002, di approvazione della graduatoria nella parte in cui le era stato erroneamente attribuito un certo specifico punteggio, nonché il verbale della commissione nella parte in cui stabiliva che l’attestato di servizio conferiva punteggio solo se rilasciato negli ultimi tre anni. Dal che ne conseguiva che l’accoglimento totale o parziale del ricorso incidentale le avrebbe fatto conseguire comunque un punteggio complessivo superiore a quello rivendicato dalla parte ricorrente.
Quindi, con sentenza n. 1159/2003, il giudice di prime cure accoglieva la citata eccezione e declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario dichiarando l’inammissibilità del ricorso: pronuncia che, tuttavia, veniva riformata in appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con sentenza n. 582/2006, affermava la giurisdizione del giudice amministrativo e rinviava i giudizi nuovamente al primo grado.
Si costituiva altresì in ciascun giudizio l’amministrazione resistente deducendo, ex adverso, quanto segue:
– che la commissione, nello stabilire i criteri per l’assegnazione del punteggio alle voci che prevedevano un valore variabile, aveva preliminarmente evidenziato la necessità di individuare un criterio logico, razionale e obiettivo al fine di evitare che titoli equipollenti fossero stati valutati diversamente;
– che, quindi, la commissione aveva inteso come elemento qualificante “dell’arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa” la prestazione lavorativa svolta da ogni candidato, perché idonea a dimostrare l’eventuale crescita professionale acquisita nello svolgimento dei compiti istituzionali;
– che l’arricchimento da valutare era quello emergente “dalla valutazione comparativa dei titoli dichiarati e/o documentati, tali da evidenziare doti di efficienza, efficacia e puntualità nello svolgimento delle mansioni dei candidati, nonché capacità lavorative ed organizzative aggiuntive rispetto al ruolo di fatto rivestito” da desumere dal curriculum e/o dalla documentazione presentata;
– che, relativamente all’elemento dell’arricchimento professionale, così come richiesto dall’art. 74 comma 5 lett c), la commissione aveva inteso differenziare, ai fii del punteggio, il semplice curriculum dai titoli presentati o autocertificati, assegnando rispettivamente un valore massimo di 2 e 6 punti;
– che, relativamente alla contestazione avente ad oggetto i punteggi parziali assegnati dalla commissione allo stesso titolo e, specificamente, al fatto che la somma degli stessi superava il valore massimo degli 11 punti attribuito dal regolamento, osservava che i punteggi parziali erano relativi