TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 9 giugno 2016, n. 611

Riconoscimento dipendenza malattia da causa di servizio-Ottemperanza

Data Documento: 2016-06-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Anche qualora il giudicato non rechi una condanna al pagamento di una somma determinata è ammissibile la proposizione del giudizio di ottemperanza in quanto, ai fini dell’effettività della tutela giurisdizionale, il ricorso in ottemperanza vale ad assicurare l’esigenza di garantire un’azione amministrativa che si adegui ad una pronuncia vincolante, anche se questa non contenga precetti dotati di quei caratteri puntuali propri del titolo esecutivo. Pertanto, il procedimento di ottemperanza può accordare utilità integrale anche quando la condanna generica possa essere riempita da attività di mero calcolo e accertamento.

Contenuto sentenza

N. 00611/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2016, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di questi in Potenza, via Due Torri, 33; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio; 
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Potenza n.-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per parte ricorrente l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso, la sig.ra -OMISSIS- ha spiegato azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Potenza ha accertato “la dipendenza da causa di servizio della patologia di cui alla documentazione medica in atti e la sua riconducibilità alla categoria VIII della Tabella A DPR 834/1981”, nonché il diritto della ricorrente “alla percezione di tutti gli emolumenti legati al riconoscimento ed in particolare all’equo indennizzo”, condannando altresì il MIUR al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore dei procuratori antistatari avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
1.1. Detta sentenza è stata infatti notificata all’Amministrazione intimata sin dal 6 settembre 2014, senza che quest’ultima abbia adempiuto a quanto in essa stabilito, salvo che nel pagamento delle spese a favore dei difensori distrattari.
1.2. La ricorrente ha chiesto, quindi, l’esecuzione del predetto giudicato, nonché la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarre a favore del procuratore antistatario, nonché al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione successiva, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Contestualmente, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, per il caso di ulteriore inadempimento.
2. Il Ministero della dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio svoltasi in data 25 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. In [#OMISSIS#], il Collegio osserva che risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, n.1, cod. proc. amm, trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, n. 2, lett. d) e 3 dello stesso codice, essendosi provveduto al deposito del ricorso in data 23 marzo 2016, a fronte della la notificazione a parte resistente effettuata in data 11 marzo 2016.
4.1. E’, altresì, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, n. 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, risultando il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione in data 6 settembre 2014.
4.2. E’ stata allegata agli atti di causa, infine, l’attestazione del 12 febbraio 2016 della cancelleria del Tribunale di Potenza relativa al passaggio in giudicato della stessa sentenza.
5. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. L’inerzia del Ministero intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario. Parte resistente, non costituitasi in giudizio, non ha assolto l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento, ex multis, Cass. SS.UU. n. 12533/2001), prima della notifica del presente ricorso. Costituisce, altresì, dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza al giudicato contenuto nella sentenza di che trattasi, nella parte di interesse della ricorrente (l’amministrazione ha provveduto solo a pagare le spese ai procuratori distrattari).
5.2. Va poi osservato che in ordine al giudicato in questione – malgrado che esso non rechi una condanna al pagamento di una somma determinata – è ammissibile la proposizione del giudizio di ottemperanza, in quanto ai fini dell’effettività della tutela giurisdizionale il ricorso in ottemperanza vale ad assicurare l’esigenza di garantire un’azione amministrativa che si adegui ad una pronuncia vincolante, anche se questa non contenga precetti dotati di quei caratteri puntuali propri del titolo esecutivo. Pertanto il procedimento di ottemperanza può accordare utilità integrale anche quando, come avviene nel caso in esame, la condanna generica possa essere riempita da attività di mero calcolo e accertamento (cfr. C.S., V, 16 giugno 2009, n. 3871; T.A.R. Veneto, III, 7 aprile 2014, n. 470; T.A.R. Sicilia, Catania, II, 11 marzo 2015, n. 1314; T.A.R Basilicata, 8 marzo 2016, n. 209).
6. Il ricorso va dunque accolto, quanto alla domanda di declaratoria dell’obbligo del MIUR di dare esecuzione al giudicato in questione, corrispondendo tutti gli emolumenti legati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’affezione lamentata dalla ricorrente ed in particolare l’equo indennizzo, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
6. 1. Deve pure accogliersi la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per l’eventuale ulteriore ritardo nell’adempimento del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dalla data di scadenza del termine sopra fissato per l’esecuzione e fino all’adempimento del giudicato. Tale somma può congruamente determinarsi nell’importo di ulteriori interessi legali sul dovuto.
6.2. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Roma, o suo delegato, che provvederà nel termine di novanta giorni dalla data del suo eventuale insediamento al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetta sentenza, comprese le eventuali modifiche di bilancio e l’emissione del mandato di pagamento. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del Ministero resistente e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo. Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a favore del procuratore antistatario.
7.1. In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
– dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, alla sentenza in epigrafe, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore;
– condanna altresì il MIUR, nel caso di mancato adempimento nel termine predetto, al pagamento di una penalità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata in misura corrispondente agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla data di scadenza del termine sopra fissato per l’esecuzione e fino all’adempimento del giudicato;
– per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, o suo delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della medesima sentenza;
– determina in euro mille, oltre oneri e spese, l’importo da corrispondere a detto commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria, ponendo detto importo a carico di parte resistente;
– condanna, infine, il MIUR al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, liquidando le stesse in euro mille, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Mastrantuono, Consigliere
Benedetto [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)