N. 00232/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Mammana, [#OMISSIS#] Parenti, con domicilio eletto presso la seconda in -OMISSIS-, Via [#OMISSIS#] il Magnifico N. 83;
contro
Universita’ degli Studi di -OMISSIS- in Persona del Rettore Pro Tempore,;
Universita’ degli Studi di -OMISSIS- Area Gestione del Personale Divisione 2,
Universita’ degli Studi di -OMISSIS- Commissione Esaminatrice Concorso Decr N. 2954 N. 85888/14, Universita’ degli Studi di -OMISSIS- Comitato Tecnico-Amministrativo; rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] De Grazia, con domicilio eletto il Rettorato dell’Universita’ in -OMISSIS-, piazza San [#OMISSIS#] N. 4
nei confronti di
-OMISSIS-;
per l’annullamento
– Del Decreto n. 3485, prot. n. 103882 del 29.12.2014, a firma del Dirigente dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, Area Gestione del Personale, Dott. -OMISSIS-, di“approvazione atti e graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 (due) posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale per le esigenze dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, di cui n. 1 posto riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, e della allegata graduatoria, anch’essa impugnata, pubblicato sull’Albo dell’Università n. 9730 dal 29.12.2014 al 29.1.2015, nella parte in cui conferma il punteggio conseguito dal Dott. -OMISSIS-e lo colloca al posto n. 10 in graduatoria;
– Di ogni e qualsivoglia atto ad esso presupposto, conseguente e/o connesso, ed in particolare del verbale n. 4 del 1.12.2014 della Commissione di concorso, della valutazione vi resa sui titoli del Dott. -OMISSIS-, della scheda di valutazione allegata, dell’elenco con la valutazione dei titoli dei candidati del 15.12.2014, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del 16.12.2014 a seguito della valutazione dei titoli; nonché di ogni altro atto e provvedimento afferente alla procedura che sia confermativo della votazione ottenuta dal Dott. -OMISSIS-, in ispecie relativamente ai titoli;- Del parere prot. n. 15207 del 6.2.2015 adottato dal Comitato Tecnico-Amministrativo dell’Università degli Studi di -OMISSIS- in relazione al reclamo presentato dal Dott. -OMISSIS-in merito all’esito del concorso in parola, che ritiene infondato il reclamo del Dott. -OMISSIS-; del provvedimento dell’Università degli Studi di -OMISSIS- che recepisce detto parere, e rigetta il reclamo del Dott. -OMISSIS-; di ogni altra documentazione inerente a tale reclamo;
– Per quanto occorra, e nei limiti di quanto specificato nel ricorso, del bando della procedura, decreto dirigenziale n. 2435 prot. n. 65809 del 29.8.2014, successive rettifiche e integrazioni, modulistica allegata, ed ogni altro atto che costituisce lex specialis della procedura, nonché, per quanto occorra, della nomina della commissione esaminatrice del concorso in parola; nonché, in ogni caso, avverso ogni altro atto, verbale, provvedimento, graduatoria, anche provvisoria, afferente alla procedura;- di ogni eventuale atto e/o provvedimento di chiamata e/o di scorrimento della graduatoria, nonché dei relativi contratti ove stipulati, e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente;
nonchè, con motivi aggiunti depositati il 23.10.2015:
della delibera del CdA dell’Università di -OMISSIS- del 26.6.2015 nella parte in cui il CdA ha deliberato lo scorrimento delle graduatorie in essere presso l’Università di -OMISSIS-; nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè incognito allo stato;
nonchè per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patitit e patiendi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di -OMISSIS- in Persona del Rettore Pro Tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il presidente [#OMISSIS#] Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Università degli Studi di -OMISSIS- in data 29.8.2014 per due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale, a tempo indeterminato e pieno, da adibire specificamente all’Area Didattica e Servizi agli Studenti.
Con il presente gravame il ricorrente, non utilmente collocato in graduatoria ma solo al 10° posto, lamenta di essere stato ingiustamente penalizzato nella valutazione dei suoi titoli, in base ai criteri fissati dall’art.6 del bando, il quale ha previsto tre tipologie di titoli: a)”titoli di studio fino ad un massimo di punti 8”; b) ”titoli di servizio fino ad un massimo di punti 12”; c) ”altri titoli fino ad un massimo di punti 10”.
Per la tipologia “altri titoli”, il bando – come ricorda lo stesso ricorrente – ha specificato che:”saranno valutati eventuali altri titoli non ricompresi nelle precedenti tipologie, purchè attinenti al posto messo a selezione”.
Nel verbale n. 4 del 1.12.2014, la Commissione giudicatrice ha ulteriormente precisato i criteri di attribuzione del punteggio, stabilendo i seguenti subcriteri:
a) Partecipazione a corsi di formazione, convegni o seminari: – di durata giornaliera (4-8 ore): 0,5 punti;- di durata superiore ad un giorno ed inferiore ad una settimana (9-20 ore): 1 punto; – di durata superiore ad una settimana fino a 3 mesi (più di 20 ore): 2 punti; – di durata superiore a 3 mesi: 3 punti; il tutto, con l’ulteriore specificazione che per durate non precisate sarebbe stato attribuito il punteggio minimo di 0,5 punti.
b) Tirocini o stage presso enti, istituzioni ed organismi pubblici o privati (durata minima 2 settimane, secondo il modello dei programmi europei ‘Staff training’): per ogni 15 giorni di attività: 0.15 punti.
Ciò precisato, il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto conseguire addirittura il massimo di 10 punti, per la voce “altri titoli”, invece che due soli punti, in relazione ai quali non sarebbe peraltro chiaro per quale dei numerosi titoli sia stato considerato tale punteggio.
2 – Tutto ciò premesso, rilevato come, pur essendo collocato al 10° posto con punti 90, egli ha l’interesse ad un migliore posizionamento in graduatoria in vista di un possibile suo scorrimento, il ricorrente deduce il seguente, unico motivo di ricorso:
– violazione artt. 3 , 7, 8, 10 L. n.241/90, D.P.R. n. 487/1994, bando di concorso; vizio istruttorio, carente e/o omessa motivazione, contraddittorietà, carenza di presupposti; illegittimità degli atti della procedura e del rigetto del reclamo amministrativo proposto il 22.12.2014.
In particolare, il ricorrente, evidenzia come nella domanda di partecipazione aveva indicato i seguenti “corsi di formazione, convegni o seminari”:
A)- Corso Formazione Estav Centro su oggetto attinente al concorso;
B)- Relazione alla conferenza UNPISI su tematiche afferenti all’oggetto del concorso;
C)- Partecipazione ai lavori dell’Healty Policy Forum-SIHTA: a detta dell’interessato meritevole di almeno 0,5 punti;
D)- Corso di alta formazione (3 mesi) presso la Scuola di Formazione Permanente sul Management Didattico organizzato dalla Fondazione CRUI;
D)- Corso di Perfezionamento “Health Technology Assessment e Horizon Scanning” organizzato dall’Università di Pisa;
E)- Corso di Alta Formazione presso la St. [#OMISSIS#] International University – Smart Business Academy su “Comunicare per sviluppare le relazioni”;
F)- Corso di Alta Formazione presso la St. [#OMISSIS#] International University – Smart Business Academy su “Gestione delle Risorse Umane…”;
G)- Partecipazione ad almeno 9 Corsi di perfezionamento online, in lingua inglese, nel primo semestre 2014.
Sommando tra loro i punteggi da assegnare a ciascuno dei titoli sopra elencati si sarebbe raggiunto un totale addirittura di 18 punti o comunque superiore al massimo dei 10 punti previsti dal bando, i quali, pertanto, andavano attribuiti al completo, senza possibilità di decurtazione alcuna.
Il tutto, poi, senza considerare la partecipazione, in corso di svolgimento, a ben due Master Universitari, alla rappresentanza studentesca nel Senato Accademico e nella Commissione Didattica di Ateneo, la borsa di studio presso il Laboratorio Lilly, FIASO e SDA Bocconi tra aprile 2010 e maggio 2011, l’attività di cultore della materia di Economia Aziendale presso la facoltà di Medicina a partire dall’a.a. 2011/2012, con svolgimento di cospicua attività didattica.
Pertanto, valutando cumulativamente tutte le esposte esperienze come “altri titoli” si sarebbe ampiamente raggiunto – ripete il ricorrente – il punteggio massimo di 10 punti, che gli avrebbero fatto conseguire un totale di 98 punti, con il raggiungimento del quinto posto in graduatoria.
3 – La valutazione della Commissione sarebbe dunque affetta da palese eccesso di potere sotto molti profili, per mancata considerazione di titoli (pur indicati nella domanda di partecipazione), che ha penalizzato notevolmente il concorrente nel suo punteggio finale.
L’eccesso di potere si manifesterebbe, poi, sotto l’ulteriore profilo di difetto di motivazione, non essendo dato sapere quali siano i titoli considerati ai fini del punteggio di 2 punti assegnato.
Per le stesse ragioni sarebbe illegittimo il parere reso dal Comitato Tecnico-Amministrativo, di rigetto del reclamo del 20 dicembre 2014, avendo lo stesso Comitato qualificato i titoli vantati dal ricorrente come “non soddisfacenti”: ma non spiegando in alcun modo le ragioni di tale qualificazione.
Senza poi considerare che il predetto giudizio sarebbe comunque una indebita integrazione postuma della Commissione.
4 – Nella sua memoria di costituzione l’Università osserva che la Commissione, tra i titoli presentati dal Dott. -OMISSIS-, ha valutato solo il Corso di Alta Formazione Management della Didattica (CRUI), per una durata trimestrale, in quanto unico titolo attinente alla didattica e, dunque, al posto messo a selezione (art.6, punto III, del bando) di durata superiore alle 20 ore e comunque compresa tra una settimana e tre mesi), con attribuzione di due punti.
Quanto agli altri titoli, la stessa Amministrazione osserva che essi non sarebbero stati valutati in quanto non attinenti al posto messo a concorso, destinati alle esigenze dell’Area didattica e dei Servizi agli studenti, come pure evidenziato nell’art. 3 del bando di concorso, il quale stabiliva che “la professionalità richiesta sarà chiamata ad operare, con funzioni di coordinamento, all’interno dell’Area della Didattica e dei Servizi agli studenti nonché degli altri servizi dell’Ateneo a supporto delle attività didattiche”, precisando altresì che il profilo professionale richiesto “presuppone il possesso di competenze in ambito amministrativo gestionale ai fini del coordinamento di unità operative semplici, con particolare riferimento agli strumenti di gestione delle carriere degli studenti in uso in Ateneo e nel sistema universitario in generale, ” ecc..
E’ dunque al suddetto profilo che doveva essere parametrata l’attinenza dei titoli presentati dai candidati ai fini della loro valutazione.
La non attinenza degli altri titoli presentati dal Dott. -OMISSIS-sarebbe poi facilmente riscontrabile dalle griglie di “autovalutazione” contenute nei reclami dal medesimo proposti e, inoltre, dal contenuto del ricorso (cfr.pagg. 14 e ss.); ivi il ricorrente, in maniera erronea, ritiene attinenti al posto (e non al generico profilo professionale) messo a concorso titoli relativi a settori e materie del tutto disomogenei rispetto a quello della didattica e dei servizi agli studenti. Nei predetti titoli si fa riferimento alle relazioni interpersonali, alla gestione delle risorse umane, alla gestione dei [#OMISSIS#], alle relazioni lavorative, ai modelli di business e di strategia; ed ancora: ad attività svolte presso la -OMISSIS- University Press, a ricerche in materia di budget, contabilità analitica, sistemi di valutazione, a borse di studio su sostenibilità ed efficienza in sanità, ed attività formative su economia aziendale, management, ad attività didattica in materia di economia aziendale e via dicendo.
Ne conseguirebbe – sempre a detta dell’amministrazione universitaria – la conferma della correttezza dell’operato della Commissione, che non ha valutato detti titoli in quanto non attinenti al posto messo a concorso.
Né le griglie di “autovalutazione” del Dott. -OMISSIS-e di autoattribuzione di punteggi diversi rispetto a quelli riconosciuti dalla Commissione giudicatrice, contenute nei reclami dallo stesso proposto, possono ritenersi di qualche rilevanza ai fini della decisione, in quanto, a tacer d’altro, detti atti sarebbero espedienti volti a contrapporre propri giudizi di merito alle valutazioni riservate alla Commissione, contrapposizione inammissibile alla luce della giurisprudenza amministrativa .
5 – Con motivi aggiunti il ricorrente, dopo aver inutilmente ritrascritto l’intero ricorso originario (con ciò oltretutto violando i principio di cui all’art. 3 c.p.a.: ciò che rileva ai fini della liquidazione delel spese di giudizio), ha impugnato anche la delibera con cui il CdA ha dato atto della volontà dell’Università di procedere a scorrimento delle graduatorie in essere, sia per la cat. C che per la cat. D.
I motivi aggiunti sono proposti sul presupposto che lo scorrimento “possa riguardare o già riguardi anche la graduatoria oggetto del giudizio”.
In sintesi si deduce illegittimità derivata della delibera per la parte in cui dispone lo scorrimento delle graduatorie in essere, laddove questa non vede nella posizione più avanzata indicata nel ricorso il Dott. -OMISSIS-.
6 – Tutto ciò premesso con riferimento alle contrapposte tesi difensive esposte in giudizio, il ricorso va respinto, essendo condivisibili le puntuali argomentazioni difensive svolte dalla difesa dell’amministrazione resistente.
A un completo esame del pur cospicuo elenco dei titoli relativi al sub criterio III di cui alla sopra riportata disposizione del bando, non si riesce a cogliere in alcuno di essi (salvo evidentemente quello positivamente considerato dalla Commissione) quella specifica attinenza al posto da ricoprire, richiesta dal medesimo bando ai fini della valutazione utile degli stessi.
Si tratta infatti di pubblicazioni, partecipazioni (anche come relatore) a convegni, conferenze, congressi, forum, ecc., molti di carattere sanitario, salvo alcuni (partecipazione al Corso per la sicurezza sui luoghi di lavoro, Conferenza UNPISI) riguardanti tematiche genericamente gestionali, nessuno dei quali, tuttavia, attiene alla gestione delle carriere degli studenti, alla legislazione sulla didattica e al diritto allo studio, alla conoscenza delle tasse e contributi universitari: cioè a quegli aspetti di conoscenza e capacità specifiche le quali caratterizzavano l’attività mirata cui sarebbe stata dedicata la figura professionale da attribuire a seguito della procedura concorsuale in esame.
Lo stesso bando stabiliva – con puntuale e non ritualmente contestata previsione – che il criterio di valutazione dei titoli sarebbe stato quello della “attinenza al posto” e non, come erroneamente assume il ricorrente anche nella sua ultima memoria difensiva, corelazione degli stessi titoli ad un più generale ed indifferenziato “ambito amministrativo gestionale”, che, ripetesi, era individuato dalla,”legge speciale” del procedimento con particolare riguardo alle carriere studentesche ed ai servizi collegati: lo ammette lo stesso ricorrente a pag. 5 della predetta memoria.
Del tutto logicamente (e legittimamente la Commissione ha pertanto ritenuto degno di punteggio soltanto il Corso di alta formazione presso la Scuola di Formazione Permanente sul Management Didattico organizzato dalla Fondazione CRUI afferente, appunto, all’organizzazione didattica; la quale, seppure valutata oltre tre mesi come ritenuto dal ricorrente, non gli farebbe acquistare che un solo punto ulteriore (da 2 a 3) e quindi inutilmente ai fini fatti valere in ricorso.
Il gravame va dunque respinto con conseguente doverosa condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costituita Università delle spese ed onorari di causa, liquidati in complessivi euro duemila oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 232
Selezione pubblica conferimento posti a tempo indeterminato categoria D
Data Documento: 2016-02-11
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza