Obbligo di riesame da parte di una diversa composizione, essendo il giudizio viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irrazionalità, illogicità, tenuto conto che trattasi di procedura valutativa per titoli e pubblicazioni, ex art. 16 , comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 3648
Abilitazione scientifica nazionale–Giudizio di ottemperanza
N. 03648/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02970/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2970 del 2014, proposto da: Alba [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Naccari, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Bigi C.F. BGIMRA59L01G478I, [#OMISSIS#] Guerrieri C.F. GRRMTT78D29C745U, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. DMNMHL70P23H501Y, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Mordini, 14;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Emiliana Mannese, [#OMISSIS#] Todaro, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/D1 “pedagogia e storia della pedagogia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. L. Bene, in sostituzione dell’Avv. M. [#OMISSIS#], e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra Alba [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Naccari, Ricercatrice di pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi “Foro Italico” di Roma, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/D1 “pedagogia e storia della pedagogia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione della Legge n.241 del 1990, della Legge n.240 del 2010, del D.P.R. n.222 del 2011, del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.222 del 2012, del verbale n.1 del 2013, della delibera ANVUR n.50 del 2012 nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irrazionalità, illogicità, disparità di trattamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che vi erano stati errori nel calcolo delle “mediane”, avendone superate due e non una su tre; che le pubblicazioni erano state ben valutate.
L’interessata ha inoltre sostenuto che non erano stati appieno considerati i titoli e che sul punto vi era stata disparità di trattamento con altri candidati.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Con memorie la ricorrente ribadiva i propri assunti.
L’interessata presentava quindi istanza di prelievo ex art.71, comma 2 c.p.a..
Nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016, fissata per l’esame della suindicata istanza, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Invero va precisato in primo luogo che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre ancora rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. di nuovo TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario in ogni caso evidenziare che il giudizio reso risulta viziato per le carenze dedotte, tenuto conto che trattasi di procedura valutativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Nello specifico va richiamato il curriculum della ricorrente, che comprende tra i titoli una consistente attività di ricerca e di insegnamento (cfr. all.2 al ricorso).
Va ancora rilevato che le pubblicazioni della stessa hanno ricevuto nel complesso valutazioni positive, siccome ritenute in buona collocazione editoriale, con risultati innovativi e in prevalenza di livello qualitativo “accettabile”, ex all.D del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.3 al ricorso e, tra le altre, TAR Lazio, III, n.10401 del 2016).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.2970/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 17/03/2017