TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 30 novembre 2016, n. 2264

Infermità dovuta a causa di servizio-Giurisdizione

Data Documento: 2016-11-30
Area: Giurisprudenza
Massima

La domanda del lavoratore volta ad ottenere l’accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all’indennizzo, trova titolo nel rapporto di lavoro, risultando la relativa controversia devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo, e quindi a quello ordinario. In relazione alla successione temporale tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria nelle controversie di pubblico impiego privatizzato, ex art. 45, comma 17, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il momento in base al quale si determina la giurisdizione è quello dell’adozione del provvedimento amministrativo che concede o nega l’equo indennizzo (se emanato successivamente al 30 giugno 1998 sussiste la giurisdizione in capo al g.o.).

Contenuto sentenza

N. 02264/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01946/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2013, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Rago con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1; 
per l’annullamento
della delibera del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 843/13, comunicata in data 24.5.2014 per il tramite dell’Università degli Studi di Pavia, con la quale è stata respinta l’istanza di riconoscimento della causa di servizio avanzata dal ricorrente.
 Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha prestato servizio, in qualità di tecnico amministrativo cat. D6, presso l’Università degli Studi di Pavia, dal 18.12.1986 al 21.5.2010.
In data 16.5.2012 il ricorrente ha presentato un’istanza al Ministero dell’Istruzione, al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e conseguente concessione dell’equo indennizzo, che veniva tuttavia respinta, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi accogliere l’eccezione sul punto formulata dalla difesa erariale.
Per giurisprudenza consolidata, la domanda del lavoratore volta ad ottenere l’accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all’indennizzo, trova infatti titolo nel rapporto di lavoro, essendo pertanto la relativa controversia devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo, e quindi a quello ordinario (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 3.12.2015, n. 1564, Cass. Civ., Sez. Un., 7.3.2003, n. 3438).
In relazione alla successione temporale tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria nelle controversie di pubblico impiego privatizzato, ex art. 45, c. 17, D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, il momento in cui si determina la giurisdizione è quello dell’adozione del provvedimento amministrativo che concede o nega l’equo indennizzo, che poiché nel caso di specie è stato emanato successivamente al 30 giugno 1998, radica integralmente la giurisdizione in capo al g.o. (Cass. Civ., Sez. Un., 15.5.2012, n. 7504, T.A.R. Molise, Sez. I, 28.6.2013, n. 449).
Quanto alla richiesta di estromissione del giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, la stessa va respinta atteso che il provvedimento impugnato è stato emanato dallo stesso Ministero.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a., ed andrà riassunto presso il giudice ordinario, ex art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in ragione delle incertezze correlate al riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, c. 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente FF
[#OMISSIS#] Gatti, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 30/11/2016