TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 12 febbraio 2016, n. 112

Attività di assistenza presso azienda ospedaliero-universitaria-Prestazioni professionali per conto terzi-Retribuzione

Data Documento: 2016-02-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Lo svolgimento di analisi specialistiche di laboratorio da parte di un ricercatore universitario che presta la sua attività di assistenza presso un’azienda ospedaliero-universitaria non può essere considerato e retribuito come prestazioni professionali per conto terzi, poiché dette prestazioni, per essere pagate al di fuori della normale retribuzione, devono essere rese al di fuori dell’orario relativo al normale rapporto d’impiego.

Contenuto sentenza

N. 00112/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2009, proposto da: 
[#OMISSIS#] Ibba, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Cagliari, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 12; 
contro
Università degli Studi di Cagliari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Onorato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Onorato in Cagliari, piazza Repubblica n. 10; 
per l’ accertamento
del diritto del ricorrente alla percezione degli importi dovuti a titolo di “prestazioni a pagamento per conto terzi” con decorrenza dall’anno 2000;
in subordine quali prestazioni intra moenia ai sensi del d.lgs. 517/99 e, in via di ulteriore subordine a titolo di arricchimento senza causa dell’Amministrazione e, per l’effetto, con condanna della resistente amministrazione al pagamento di tutte le somme dovute, oltre interessi e rivalutazioni di legge;
in via subordinata per l’annullamento
della nota prot. 5707 del 16 luglio 2001, della deliberazione n. 188 del 14.11.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari e della Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è ricercatore dell’Università degli studi di Cagliari economicamente equiparato, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 761/1979 e con decorrenza 17.03.1986, al dirigente di I° livello del ruolo sanitario (ex livello X°). Egli svolge la sua opera in assistenza presso l’Azienda ospedaliero – Universitaria di Cagliari presso il laboratorio di igiene e tossicologia industriale.
In tale qualità è stato incaricato di eseguire le analisi di Tossicologia industriale.
Nell’esecuzione di tali prestazioni il ricorrente ha eseguito ed esegue direttamente e personalmente le analisi specialistiche del laboratorio di tossicologia industriale per i committenti esterni.
Espone il ricorrente che le analisi di tossicologia industriale sono attività di natura commerciale e, pertanto, prestazioni a pagamento conto terzi per le quali in passato ha ricevuto i relativi compensi sino all’anno 1999.
Dal 2000 l’Amministrazione ha cessato di erogare i compensi per attività che venivano però effettivamente prestate. In ragione dell’attività svolta il ricorrente avrebbe maturato il diritto alla liquidazione ed al pagamento di un importo di € 61.246,06 oltre interessi, maturati e maturandi, rivalutazione monetaria e di legge.
L’Amministrazione riteneva di non dovere nulla sulla base delle seguenti motivazioni:
– aver proceduto (sia nell’anno 2000 sia nell’anno 2001) alla ripartizione dei proventi derivanti dall’attività in conto terzi;
– per gli anni 2002 e 2003 permangono gli effetti sospensivi della deliberazione n. 284 del 18 luglio 2001;
– “benché le attività svolte dall’istituto di medicina del lavoro vengano formalmente considerate istituzionali solamente con deliberazione n. 188 del 14.11.2006” le ritiene tali anche per gli anni 2004, 2005 e 2006.
Il ricorrente ha contestato tali affermazioni e, in via subordinata, ha rilevato che le prestazioni, in quanto eseguite da lui direttamente e personalmente potevano considerarsi quali prestazioni intra moenia di diagnostica strumentale e di laboratorio svolte da personale docente non medico.
Avverso le determinazioni dell’Amministrazione ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento del diritto alla liquidazione dei compensi sopra descritti.
Si sono costituite l’Università degli Studi di Cagliari e l’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari contestando puntualmente le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla udienza pubblica del 14 ottobre 2015 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La chiara infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dalle pur pregnanti eccezioni in [#OMISSIS#] sollevate dalle difese delle Amministrazioni evocate in giudizio.
La questione fondamentale da rilevare è che le somme per cui il ricorrente chiede l’accertamento del diritto al pagamento trovano già collocazione negli elementi retributivi che compongono il suo trattamento economico.
Va preliminarmente osservato che l’Amministrazione ha provveduto al pagamento dei “proventi per conto terzi” per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 (documenti C – E – F – V1 – V2 –V3).
Va poi rilevato che:
1) l’attività per cui il ricorrente chiede il pagamento delle somme per cui è causa è quella denominata “prestazioni a pagamento per conto terzi” che trova disciplina nel regolamento adottato dal direttore generale del Policlinico universitario di Cagliari con delibera n. 98 del 30 aprile 1997 e poi con delibera n. 54 del 30 marzo 2006;
2) la delibera n. 98 del 30.4.1997 è stata sospesa con delibera n. 284 del 18 luglio 2001;
3) in base al regolamento approvato con atto n. 54 del 30 marzo 2006 e modificato con delibera n. 188 del 14 novembre 2006, non vengono considerate prestazioni a pagamento per conto terzi quelle effettuate dal laboratorio di igiene e tossicologia industriale del policlinico universitario;
4) sono condivisibili le argomentazioni esposte dalla difesa della azienda ospedaliero universitaria di Cagliari secondo cui:
– la delibera n. 284 del 18 luglio 2001 ha cessato di avere efficacia solo con l’approvazione del nuovo regolamento approvato con delibera n. 54 del 30 marzo 2006;
– la decisione dell’Amministrazione rientra nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità che non presenta profili di illogicità;
– il direttore generale del Policlinico ha adottato un atto contrario rispetto a quelli in precedenza adottati e, in applicazione del principio del “contrarius actus”, in generale gli atti di secondo grado devono seguire la medesima procedura osservata per l’adozione del provvedimento poi ritirato ed essere disposti dallo stesso organo che li ha emanati.
Un’altra questione è da chiarire ed è quella dirimente.
Il ricorrente e la difesa dell’Azienda Ospedaliero universitaria di Cagliari argomentano con ampi svolgimenti in ordine all’orario in cui sono state effettuate le prestazioni per cui è causa.
Afferma il ricorrente nella memoria del 27 aprile 2015 (pagina 11) che il rilievo della Azienda secondo cui “l’attività effettuata dal ricorrente per l’esecuzione di tali prestazioni …. svolta sempre durante il normale orario di servizio, non già oltre o all’infuori di esso” è “privo di interesse e sostrato logico – giuridico in quanto il ricorrente è docente universitario con qualifica di ricercatore della facoltà di medicina dell’università degli Studi di Cagliari e, come tale, non è tenuto ad alcuno specifico orario di lavoro”.
Ma il ricorrente non spiega perché l’assunto della difesa dell’Azienda sarebbe “privo di interesse e sostrato logico giuridico”. E’ vero il contrario e cioè che la questione è decisiva per la controversia.
E’ pacifico che non vi fosse alcun orario di lavoro specifico. Ma è altrettanto chiaro che le cosiddette prestazioni professionali per conto terzi, per essere pagate al di fuori della normale retribuzione dovessero anche essere rese al di fuori del normale rapporto d’impiego. La questione è talmente pacifica da non essere ulteriormente approfondita. E non vi è contestazione alcuna in ordine al fatto che l’attività sia stata prestata durante il normale impegno di servizio.
Stando così le cose, il ricorrente pretende di essere retribuito due volte per la stessa prestazione e tale pretesa è chiaramente priva di fondamento.
Non è superfluo rilevare che del tutto corrette sono le argomentazioni della difesa dell’Università degli Studi di Cagliari (pagina 9 memoria depositata il 4 novembre 2013), laddove si fa osservare che nel momento in cui il ricorrente rivendica il proprio diritto ai proventi conto terzi allora non può non venire meno l’effetto estensivo dell’integrazione stipendiale ex art. 31 d.P.R. 761/79.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.
Le spese, stante la novità della questione, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)