Secondo la normativa contenuta degli artt. 102 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, e 15 nonies, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1980, n. 502, l’equiparazione tra il personale medico universitario, nel quale è annoverato il ricorrente, e i medici del Servizio Sanitario Nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione della equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali, fermo restando dunque lo stato giuridico dei primi.
E’ dunque corretto disporre il il collocamento a riposo del personale medico universitario (nella specie, ricercatore confermato e dirigente medico alle dipendenze dell’ateneo), a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data di compimento dell’età limite dei 65 anni, ex art. 34, comma, 7, del d.p.r. succitato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 3641
Ricercatore confermato-Collocamento a riposo-Non equivalenza personale medico universitario e medici del Servizio Sanitario Nazionale
N. 03641/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09862/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9862 del 2011, proposto da: [#OMISSIS#] Martino, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Moscato C.F. MSCLNR64R42H501P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Asiago, 8;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto n.748 del 10 marzo 2011, di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. S. Villani, in sostituzione dell’Avv. E. Moscato, e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con atto del 10 marzo 2011, collocava a riposo il Sig. [#OMISSIS#] Martino, Ricercatore confermato e Dirigente medico alle dipendenze del predetto Ateneo, nato il 17 settembre 1946, per il raggiunto limite di età di anni 65 al 17 settembre 2011, con decorrenza 1° novembre 2011, ex art.34, comma 7 del D.P.R. n.382 del 1980.
L’interessato impugnava il cennato atto, censurandolo per violazione degli artt.3, 4, 35, 97 Cost., della Legge n.833 del 1978, del D.P.R. n.761 del 1979, della Legge n.412 del 1991, del D.Lgs. n.502 del 1992, del D.Lgs. n.503 del 1992, del D.Lgs. n.517 del 1999, del D.L. n.78 del 2010 (conv. in Legge n.122 del 2010), della Legge n.183 del 2010, del principio dell’affidamento nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e ingiustizia manifesta.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che i Ricercatori universitari al contempo Dirigenti medici andavano in pensione a 65 anni, salvo il differimento di due anni; che inoltre i Dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale andavano in pensione a 65 anni, salvo, previa istanza, dopo aver maturato 40 anni di servizio, non oltre comunque i 70 anni; che pertanto si era determinata una disparità di trattamento.
L’interessato ha inoltre sostenuto che vi era equiparazione a livello normativo tra le due categorie sotto il profilo del trattamento economico e a livello generale; che in ogni caso non era stato considerato il differimento di un anno del trattamento pensionistico rispetto al maturare dei requisiti; che in ultimo si era proceduto in contrasto con gli obiettivi di efficienza fissati nella Carta dei servizi sanitari.
Con ordinanza n.4795 del 2011 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Nell’udienza del 14 dicembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto.
Invero è necessario in ogni caso evidenziare al riguardo che, secondo la normativa contenuta negli artt.102 del D.P.R. n.382 del 1980 e 15 nonies, comma 2 del D.Lgs. n.502 del 1992, l’equiparazione tra il personale medico universitario, nel quale è annoverato l’interessato, e i medici del Servizio Sanitario Nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione dell’equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali, fermo restando dunque lo stato giuridico dei primi (cfr. già TAR Lazio, III, n.8566 del 2011, anche n.1206 del 2011, in ultimo n.919 del 2017 e, sul principio, Cons. Stato, VI, n.3553 del 2013).
Correttamente pertanto l’Amministrazione ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente, a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data di compimento dell’età limite dei 65 anni, ex art.34, comma 7 del D.P.R. n.382 del 1980.
Di nessun rilievo è il richiamo ad altre disposizioni normative.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.9862/2011 indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 17/03/2017