TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 3614

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Estinzione del giudizio

Data Documento: 2017-03-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Estinzione del giudizio per rinuncia al gravame, ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.

Contenuto sentenza

N. 03614/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05351/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5351 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. CSLDRN52H07H501Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, 290; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Commissione di abilitazione, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 10/C1 “teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. A. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Professore associato presso l’Università degli Studi di Siena, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 10/C1 “teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 4, 5 e dell’all.D del D.M. n.76 del 2012, degli artt.4, 7, 9 del D.D. n.222 del 2012 nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti, istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza presidenziale n.5027 del 2015 venivano disposti incombenti istruttori, a cui l’Amministrazione forniva riscontro.
L’interessato presentava quindi istanza di prelievo ex art.71, comma 2 c.p.a. nonché, di seguito, anche atto di rinuncia al ricorso, notificato all’Amministrazione.
Nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016, fissata per l’esame della suindicata istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Alla luce della dichiarazione ritualmente prodotta dalla parte ricorrente, il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al gravame, ai sensi degli artt.35, comma 2c e 84 c.p.a..
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di cui al ricorso n.5351/2014 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 17/03/2017