Nullità del giudizio reso dal rinnovato organo valutativo, per violazione ed elusione del giudicato, ex art. 21 septies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 3613
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Violazione ed elusione del giudicato
N. 03613/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08167/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8167 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#] C.F. CLRNGL48P06H703Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione di abilitazione, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Aglietti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lenci, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza TAR Lazio, III, n.4238 del 2016, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento nonché declaratoria di nullità e/o annullamento del giudizio di riesame reso dalla nuova Commissione, richiesti con motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza TAR Lazio, III, n.4238 del 2016, in accoglimento del ricorso presentato dalla Sig.ra [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#], veniva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 14/B1 “storia delle dottrine e delle istituzioni politiche”, con obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima, tenuto conto che la Commissione di valutazione si era espressa per l’idoneità con tre voti favorevoli su cinque e che l’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, nella parte in cui prevedeva la diversa maggioranza dei 4/5, era stato annullato con la sentenza TAR Lazio, III bis, n.12407 del 2015.
A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico, previa diffida, l’interessata presentava ricorso, ex art.112, commi 1, 2b c.p.a., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti e segnalava inoltre che la sentenza di cui chiedeva l’esecuzione era stata confermata in appello da Cons. Stato, VI, n.4449 del 2016.
In data 30 settembre 2016, la nuova Commissione, nominata per il riesame, deliberava all’unanimità dei suoi componenti per l’inidoneità all’abilitazione della ricorrente.
La Sig.ra San [#OMISSIS#] presentava allora motivi aggiunti avverso tale ultimo giudizio per la declaratoria di sua nullità, deducendo l’eccesso di potere per violazione ed elusione del giudicato nonché la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 2012, della circolare n.754 del 2013, della nota ministeriale n.12477 del 2013 e ancora l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che la sentenza in questione non aveva stabilito il riesame ad opera di una diversa Commissione, ma aveva demandato all’Amministrazione il compito di eseguire, riesaminando il caso, tenendo conto che l’originaria Commissione di valutazione si era espressa per l’idoneità con tre voti favorevoli su cinque e che l’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, nella parte in cui prevedeva la diversa maggioranza dei 4/5, era stato annullato con la sentenza TAR Lazio, III bis, n.12407 del 2015.
L’interessata ha inoltre sostenuto che le premesse dei nuovi giudizi erano comunque lusinghiere e positive in relazione alle pubblicazioni e ai titoli e che dunque l’esito negativo appariva contraddittorio e immotivato e dunque in ogni caso da annullare.
Con memoria l’Amministrazione segnalava di aver dato esecuzione alla sentenza in argomento, concludendo per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti, esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno pertanto accolti.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che con la sentenza TAR Lazio, III, n.4238 del 2016, confermata in appello da Cons. Stato, VI, n.4449 del 2016, veniva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 14/B1 “storia delle dottrine e delle istituzioni politiche”, con obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima, tenuto conto che la Commissione di valutazione si era espressa per l’idoneità con tre voti favorevoli su cinque e che l’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, nella parte in cui prevedeva la diversa maggioranza dei 4/5, era stato annullato con la sentenza TAR Lazio, III bis, n.12407 del 2015.
Pertanto nella sentenza in esame si demandava direttamente all’Amministrazione il riesame del giudizio de quo, tenuto conto di quanto rilevato nella stessa, e non ad una nuova Commissione da nominare.
Ne discende la nullità del giudizio reso dal rinnovato Organo valutativo, per violazione ed elusione del giudicato, ex art.21 septies della Legge n.241 del 1990 (cfr., in ultimo, TAR Lazio, III, n.1923 del 2017).
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dovrà quindi procedere al riesame dell’originario giudizio, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; decorso inutilmente il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con ulteriore termine di adempimento di giorni 30 (trenta), decorrente dalla scadenza del precedente; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa presentazione di idonea documentazione, con separato decreto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.8167/2016 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo e per l’effetto ordina l’esecuzione della sentenza in premessa nei modi e termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 17/03/2017