Ricorre la violazione dell’art. 4, comma 4, del decreto di indizione della procedura (nella specie, d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222)- che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati- ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi. E’, infatti, vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso). Ma è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo. In definitiva, occorre, quindi, che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 marzo 2017, n. 3961
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione
N. 03961/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11643/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11643 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. TRRGNR60E08F839R, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LBNLRA83S43A509T, con domicilio eletto presso l loro studio in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministrop.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Gnessi non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 06/n1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. L. [#OMISSIS#] per la parte ricorrente, per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito per notifica il 19 settembre 2014, successivamente notificato, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha partecipato alla procedura per l’abilitazione a professore di I fascia per il settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.
3.- Egli lamenta, in sintesi, l’erroneo avviso della Commissione, che, pur ritenendo congruenti con il settore scientifico disciplinare di riferimento le sue opere, ne ha dichiarato il livello “modesto” sotto il profilo scientifico; mette in risalto il difetto di motivazione del giudizio (ed in particolare dei giudizi individuali); censura, altresì, i criteri e parametri di valutazione enucleati dalla Commissione ex art. 3 comma III del D.M. n. 762012; la violazione delle regole procedimentali; afferma, inoltre, l’illegittimità delle proroghe concesse alla Commissione esaminatrice.
4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza svolgere difese scritte.
5. – Con ordinanza n. 59982014 è stata respinta l’istanza cautelare del ricorrente.
6. – Il dott. [#OMISSIS#] ha presentato istanza di prelievo affinchè il ricorso venisse deciso mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 71 bis del c.p.a., ed al fine di consentire al Collegio tale valutazione il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 22 marzo 2017; in tale sede, delibata positivamente tale possibilità, il Collegio ha posto la causa in decisione.
7. – Il ricorso è fondato e va accolto sotto l’assorbente profilo per cui il ricorrente denunzia il difetto di analiticità nella motivazione dei negativi giudizi riportati circa la valutazione della congruità delle opere al singolo settore concorsuale.
Questa Sezione ha avuto modo di precisare che ricorre la violazione dell’art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura (D.P.R. n. 2222011) –che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati- ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi (tra tante, sentenza n.114302014).
E’ infatti vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso).
Ma è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.
Occorre, quindi, che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (sentenza n. 115002014).
Tanto più ciò deve accadere nel caso in cui –come in quello di specie- vi sia stato il superamento delle mediane (qui, una su tre), in quanto “seppur è vero che, secondo gli indirizzi già espressi da questa Sezione in precedenti pronunce (vedi ad esempio la sentenza n. 10559 del 2014) “le Commissioni in altri termini oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur” e che, “di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito)”, è altrettanto vero che, di fronte ad indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato, la legittimità del giudizio negativo deve fondarsi su una motivazione particolarmente attenta e rigorosa nella valutazione (qualitativa) afferente, ex D.M. n. 76 del 2012, all’apporto individuale nei lavori in collaborazione, alla qualità della produzione scientifica, alla collocazione editoriale presso editori o riviste di rilievo nazionale o internazionale” (TAR Lazio, sez. III, n. 4822015).
8. – Tali principi sono stati disattesi nell’occasione.
Nel caso in esame, infatti, non è dato di ravvisare motivazione alcuna sull’affermato livello “modesto” delle opere del ricorrente.
La insufficienza della motivazione risalta vieppiù in relazione al campo di studi del dott. [#OMISSIS#], a causa del carattere “trasversale” del settore 06N1.
9. – In conclusione il ricorso è fondato sotto il preliminare aspetto sopra ricordato, e va accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non abilitazione impugnato.
Ai sensi dell’art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza.
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA e Contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/03/2017