N. 02142/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Mendicino, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Garritano C.F. GRRLRD55M06A253A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via G. Barrio, 19;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#] C.F. GNGNGL66L04D086N, domiciliata ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dall’ Asp di Cosenza di ingiunzione al pagamento di somme a titolo di sanzione per aver svolto incarichi esterni senza la dovuta autorizzazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento in oggetto con il quale la ASP di Cosenza ha contestato alla stessa, per il periodo 31/03/2016 – 30/06/2016, in costanza di rapporto di servizio a tempo indeterminato, lo svolgimento di attività professionale retribuita, senza il conseguimento della prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento aziendale di cui alla Delibera n. 3201/2013, in ossequio all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.
La ricorrente ha affermato di aver protocollato in data 30/03/2016 (Prot. 0041793) richiesta autorizzativa al Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], “referente Area Territoriale Amantea – Distretto Tirreno” e suo superiore gerarchico, il quale rilasciava la dicitura “visto si autorizza”, in relazione all’incarico extraistituzionale consistente nell’attività di “esercitatore di laboratorio LIS” presso il Dipartimento degli studi umanistici dell’Università della Calabria.
Ha quindi dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento aziendale nonché dell’art. 53, comma 7 e 7 bis, del D.Lgs. 165/2001 ed ha formulato istanza cautelare di sospensione del provvedimento, consistente nell’ingiunzione di pagamento della somma ivi prevista.
2. Si è costituita l’ASP di Cosenza, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione ed ha poi controdedotto nel merito.
3. Alla camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, previo avviso alle parti, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, questa appartenendo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro.
Occorre preliminarmente premettere che la previsione normativa di cui al comma 7-bis dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, secondo cui l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti reg. Calabria, 13 dicembre 2012, n.373), “è destinata a disciplinare una ulteriore fase procedimentale connessa e conseguente al mancato versamento dell’emolumento percepito per attività lavorative non autorizzate dalla p.a.…” (TAR Veneto, Sez. I, 11 novembre 2014, n. 1375; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 maggio 2015, n.1111).
La presente controversia, però, ha ad oggetto non tale ulteriore fase procedimentale, bensì il provvedimento con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nell’ambito e nello svolgimento di un rapporto in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ha ingiunto alla ricorrente il pagamento delle somme ai sensi dell’art.53, comma 7, del D.Lgs. n.165/2001 per avere espletato incarichi extraistituzionali nella ritenuta ipotesi di assenza della necessaria autorizzazione da parte degli organi competenti.
Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. n.165/2001, sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i rapporti di lavoro del personale tuttora in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D. Lgs. 165/2001, nonché le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., è consentito riproporre il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
6. Il Collegio è dell’avviso che, in ragione della natura della presente controversia, sussistano eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Durante, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 10/11/2016