N. 00409/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2012, proposto da:
Stanta [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cisilino, domiciliato ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” (ora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste), rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bianca, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, via Valdirivo n. 8;
Università degli Studi di Trieste, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste n. 212 reg. del 27 luglio 2012 relativa alla presa d’atto del parere espresso dal Comitato dei garanti e conseguente sospensione dall’attività assistenziale del ricorrente, ai sensi dell’articolo 5, comma 14, D.Lgs. n. 517/1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste (ora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il dott. [#OMISSIS#] Stanta è professore di anatomia patologica presso l’Università degli Studi di Trieste, e svolgeva attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste (poi divenuta Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste), costituita in forza di un protocollo d’intesa tra la Regione e l’Università.
1.2.1. Il ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, l’atto in epigrafe indicato, con il quale l’Azienda, in applicazione di quanto dispone l’articolo 5, comma 14, D.Lgs. n. 517/1999, lo ha sospeso dallo svolgimento dell’attività assistenziale.
1.2.2. Due sono i motivi di impugnazione che vengono dedotti a fondamento della domanda caducatoria, e segnatamente:
(A) la violazione dei canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, del D.Lgs. n. 517/1999 e del protocollo d’intesa del 16.02.2006 tra la Regione Friuli Venezia [#OMISSIS#] e l’Università degli Studi di Trieste, per aver preteso l’Azienda di impiegare il ricorrente, che è uno dei massimi esperti di patologia molecolare, nello svolgimento di attività diagnostica ordinaria, normalmente riservata agli specializzandi, e che, per come articolata, avrebbe finito per non lasciare spazio all’attività di ricerca, e per non avere, di contro, l’Azienda tenuto conto dell’attività assistenziale ad alta specializzazione svolta dallo stesso ricorrente a favore dei dipartimenti di dermatologia e di urologia dell’Ospedale;
(B) la manifesta irragionevolezza ed illogicità della motivazione in relazione al travisamento dei fatti e per inattendibilità e contraddittorietà del parere del Comitato dei garanti, per non essere stata accertato la sussistenza di quelle gravissime mancanze ai doveri d’ufficio che sole legittimano il provvedimento di cd. “sconvenzionamento”.
2.1. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo Giudice a favore del Giudice ordinario, e contestando nel merito la fondatezza della domanda avversaria.
2.2. Le suvviste argomentazioni difensive sono state poi ribadite nella successiva memoria depositata dall’Amministrazione resistente.
3. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 21 settembre 2016, e in quella sede, dopo ampia discussione, è stata introitata per la decisione.
4.1. Il Collegio condivide la prospettazione della difesa di parte resistente, che ascrive la presente controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario.
4.2. Pur non ignorando l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario (cfr., sentenze n. 871/2015 del T. A.R. Liguria, e n. 839/2013 del C.d.S., richiamate dal difensore di parte ricorrente nella discussione orale), questo Tribunale ritiene che operino a favore della devoluzione del giudizio al Giudice ordinario due connessi ordini di ragioni.
4.3.1. Innanzitutto, va considerato che la giurisdizione del Giudice amministrativo nella materia del pubblico impiego ha natura residuale, di talché le disposizioni che derogano alla giurisdizione del Giudice ordinario sono di stretta interpretazione (cfr., T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, Sez. I^, sentenza n. 195/2013). Conseguentemente, non possono essere attribuite alla cognizione del Giudice amministrativo controversie aventi a oggetto fattispecie non ascrivibili a quelle normativamente delineate.
4.3.2. In secondo luogo, va considerato che il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Azienda sanitaria e il docente universitario che affianca l’attività assistenziale a quella di ricerca, non si differenzia da quello che si instaura tra la medesima Azienda e qualsiasi altro medico del Servizio sanitario nazionale. Infatti, a mente dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 517/1999, ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende sanitarie «si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale».
Tra queste norme vi sono anche quelle che individuano l’Organo giurisdizionale chiamato a dirimere le eventuali controversie insorte tra le parti. In tali ipotesi, invero, «la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1» (così, testualmente, Cass., S.U., ordinanza n. 10406/2013).
Dunque, conformemente al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., C.d.S., Sez. III^, sentenza n. 5883/2015; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II^, sentenza n. 3642/2015), spetta, al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, pronunciarsi sul provvedimento di cd. “sconvenzionamento” adottato dall’Azienda sanitaria qui resistente nei confronti dell’odierno ricorrente.
5.1. Sicché, in definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), Cod. proc. amm., per difetto di giurisdizione.
5.2. In applicazione dell’istituto della traslatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11 del Codice di [#OMISSIS#], la causa può essere riassunta, nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, dinanzi al Giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originale domanda.
5.3. Nondimeno in ragione dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto (di cui si è dato conto in precedenza), il Collegio ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo, declinando la giurisdizione a favore del Giudice ordinario, verso cui opera la traslatio iudicii nei termini di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] Tagliasacchi, Referendario, Estensore
Pubblicato il 03/10/2016