TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 18 novembre 2016, n. 946

Revoca borsa di studio-Calcolo reddito

Data Documento: 2016-11-18
Area: Giurisprudenza
Massima

La ragione per cui nel bando volto alla concessione delle borse di studio è prevista l’esclusione dal calcolo del reddito del valore della casa di abitazione se non superare a una soglia prefissata, va rinvenuta nel fatto che abitare in una casa non di lusso risponde ad un’esigenza fondamentale per cui non è opportuno tenerne conto nel calcolare l’indice necessario per verificare chi abbia diritto alla borsa di studio.

Contenuto sentenza

N. 00946/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Guerrieri, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] C.F. DNRFNC75E11A944R, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Felicissimo C.F. FLCMNT68B58A944F, con domicilio eletto presso la seconda in Bologna, via San [#OMISSIS#] 4; 
contro
Ergo Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Università degli Studi di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4; 
per l’annullamento
dei provvedimenti di revoca della borsa di studio per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 emessi dall’ER.GO in data 26.5.2016 e 22.7.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ergo Azienda Regionale per il Diritto allo Studio e dell’Università degli Studi di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Felicissimo e [#OMISSIS#] Cecchieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, studentessa universitaria iscritta all’Università degli Studi di Bologna, ha fruito in virtù della modesta situazione economica del nucleo familiare per tre anni della borsa di studio concessa dall’Istituto resistente.
Con lettera raccomandata del 1.4.2016 le veniva comunicato che a seguito di rideterminazione dell’ISPE era emerso che aveva superato la soglia che dava diritto alla borsa di studio.
Tale superamento si era verificato in virtù del fatto che il nucleo familiare era risultato abitare in un immobile censito al catasto urbano come C6 e quindi non dava diritto a fruire della franchigia prevista per le abitazioni.
Il primo motivo di ricorso contesta l’erronea valutazione del presupposto di fatto.
Il bando per la concessione della borse di studio dell’ER.GO prevede che se la casa di abitazione non superi il valore catastale ai fini ICI di € 51.645,69 di essa non si tiene conto nel calcolare il patrimonio familiare.
Il nucleo familiare della ricorrente possiede nel paese di residenza, Campi Salentino un solo immobile che, nonostante sia classificato a livello catastale come un C6, è quello in cui la famiglia vive, tanto è vero che il Comune ha concesso la residenza e calcola i tributi comunali sul valore di quell’immobile.
A livello fiscale il legislatore all’art. 13 D.L. 201/2011 ha definito per abitazione principale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono “.
Di conseguenza l’immobile posseduto dalla famiglia della ricorrente deve essere considerato come l’abitazione principale con diritto a non essere calcolata nell’ISPE.
Il secondo motivo censura un difetto di motivazione per essere la stessa formale e non dare una congrua spiegazione delle ragioni della revoca del beneficio.
Gli enti resistenti si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo.
La ragione per cui nel bando è prevista l’esclusione del calcolo del valore della casa di abitazione se non superare la soglia prima indicata, va rinvenuta nel fatto che abitare in una casa non di lusso risponde ad un’esigenza fondamentale per cui non è opportuno tenerne conto nel calcolare l’indice necessario per verificare chi abbia diritto alla borsa di studio.
Sulla base di questi presupposti la ricorrente ha ottenuto per tre anni il beneficio che ora le è stato revocato per i primi due anni solamente perché da un controllo è emerso che la categoria catastale dell’immobile dove il nucleo familiare vive non corrisponde a quello di un’abitazione, ma corrisponde a quello di una pertinenza di abitazione.
La motivazione è formalistica e non tiene conto del fatto che il Comune di Campi Salentino, prendendo atto della realtà, ha concesso la residenza al nucleo familiare in quell’immobile.
Il fatto che la famiglia della ricorrente viva in un immobile censito come C6, cioè di un immobile previsto come pertinenza di un’abitazione, è sicuramente indice del fatto che per mancanza di mezzi economici sia costretta a vivere in un immobile non classificabile come abitazione.
Considerare quello che può essere un indice di maggior indigenza come un fatto che porta ad escludere un beneficio appare certamente paradossale.
Trattandosi di un caso particolare per il quale non si riscontrano precedenti, l’amministrazione dell’ER.GO avrebbe dovuto richiamarsi alla ratio dell’esenzione per l’abitazione principale e non applicare formalisticamente un criterio, giungendo così a realizzare un’iniquità sostanziale.
Il secondo motivo può considerarsi ricompreso nelle considerazioni appena svolte.
I provvedimenti vanno, di conseguenza, annullati.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate con rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18/11/2016