N. 02121/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Scerbo, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Partenope C.F. PRTGPP61T23C352M, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, v.le Crotone, 60;
contro
Fondazione Universita’ Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. GLTLRD49M10C352P, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via [#OMISSIS#] Veneto N. 48;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Biamonte non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della determina n 167/16 emessa dal direttore generale del consiglio di amministrazione della fondazione UMG, con la quale viene statuita la decadenza e perdita dell’idoneita’ e dei benefici, ivi compresa la borsa di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Fondazione Universita’ Magna Graecia di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente impugna il provvedimento che l’ha dichiarata decaduta dai benefici di cui al bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea per l’A.A. 2015/2016, in ragione dell’accertata non veridicità dell’autocertificazione sui CFU conseguiti entro la data del 10 agosto 2015;
Rilevato che il predetto bando prevedeva che dovesse essere autocertificata i CFU posseduti alla suddetta data e che la ricorrente ha prodotto la suddetta autocertificazione, precisando di avere conseguito 112 CFU presso la stessa Università di Catanzaro e 43 CFU presso l’Università di Praga, nell’ambito del progetto Erasmus, per un totale di 155 CFU;
Rilevato che la Commissione esaminatrice, in data 22.9.2016, nel convalidare i crediti acquisiti all’estero dalla ricorrente, con provvedimento non oggetto di impugnazione, ne ha ritenuti validi solamente 18;
Ritenuto che, in base all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 (ed all’art. 14 del bando), qualora dal controllo del contenuto della dichiarazione emerga la non veridicità della stessa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione “non veritiera”;
Osservato che la dichiarazione resa non può, tuttavia, ritenersi “non veritiera”, in quanto essa riproduce il numero di crediti attestati dall’Università di Praga in data 1.6.2015 (cfr. allegato al ricorso);
Ritenuto sussistere, per quanto sopra, i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata di accoglimento del ricorso, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.;
Ritenuto di poter compensare le spese del processo, attesa la particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Durante, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 08/11/2016
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 novembre 2016, n. 2121
Decadenza borsa di studio
Data Documento: 2016-11-08
Area:
Giurisprudenza
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