TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22 agosto 2016, n. 1648

Concorso reclutamento ricercatore

Data Documento: 2016-08-22
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 01648/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2012, proposto da: 
[#OMISSIS#] Amato, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. TRCNTN64A09C352G, [#OMISSIS#] Amato C.F. MTAMHL50A22D086W, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via A. De Gasperi, 48; 
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
Commissione Giudicatrice presso l’Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro non costituita in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Greco, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Camposano C.F. CMPVCN64M03D122J, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Marsico in Catanzaro, via A. De Gasperi, 48;
per l’annullamento della nota n. 10043 del 5 ottobre 2011, con la quale è stato comunicato il nominativo di [#OMISSIS#] Greco quale vincitrice del concorso per il reclutamento di n. 1 ricercatore non confermato, settore scientifico-disciplinare MED/05 Patologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro indetto con D.R. n. 884 del 30 settembre 2010, nonché del D.R. n. 917 del 30 settembre 2011 con il quale la suddetta [#OMISSIS#] Greco è stata nominata vincitrice, e di ogni altro atto presupposto, prodomico e consequenziale, ivi compresa la graduatoria di merito e tutti i verbali di valutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di [#OMISSIS#] Greco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Emiliano [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il dott. Amato [#OMISSIS#] ha impugnato, previa sospensione, la nota n. 10043 del 5 ottobre 2011, con la quale è stato comunicato il nominativo della Dott.ssa. [#OMISSIS#] Greco quale vincitrice del concorso per il reclutamento di n. 1 ricercatore non confermato, settore scientifico –disciplinare MED/05 Patologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Maga Grascia” indetto con D.R. n. 884 del 30 settembre 2010- G.U. IV serie Speciale n. 84 del 22 ottobre 2010, nonché del D.R. n. 919 del 30 settembre 2011 con il quale la suddetta [#OMISSIS#] Greco è stata nominata vincitrice , e di ogni altro atto presupposto, prodromico e conseguenziale, ivi compresa la graduatoria di merito e tutti i verbale di valutazione.
Il ricorrente riferisce: che laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “Magna Grascia” di Catanzaro con il massimo dei voti, dal 2007 al 2009, ha svolto attività di tutorato in Patologia Generale ed ha conseguito nel 2009 un Dottorato di Ricerca in Oncologia Molecolare, Immunologia sperimentale e Terapie Innovative; che ha fruito nel 2010 di un assegno di ricerca in “Genetica Medica”, con periodi di stages presso istituzioni estere; che ha conseguito nel 2008 e nel 2009 due premi della Fondazione Lilly e nel 2008 un premio di ricerca della Società di Patologia Generale; che è stato autore di otto pubblicazioni di alta rilevanza scientifica su note riviste mediche.
Con D.R. n. 884 del 2010, pubblicato su G.U. n. 84 del 22 ottobre 2010, l’Università degli Studi di Catanzaro Facoltà di Medicina e Chirurgia ha indetto pubblico concorso al fine di reclutare n. 1 ricercatore non confermato, settore scientifico-disciplinare MED/05 Patologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia del medesimo Ateneo; che in data 7 settembre 2011, pertanto, presso i locali dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, il ricorrente si è presentato alla Commissione Giudicatrice sostenendo la prova di esame consistente in una discussione orale dei titoli e delle pubblicazioni dello stesso, compresa la tesi del dottorato, una prova di lingua straniera (inglese) e una prova pratica effettuata mediante estrazione da una busta chiusa di una domanda tecnica inerente alla disciplina oggetto del concorso, nel caso di specie un quesito diagnostico ed interpretativo di un preparato microscopico trattato in immunofluorecscenza; che, con nota n. 10043 del 5 ottobre 2011, ricevuta in data 10 ottobre 2011, è stato comunicato al Dott. Amato che “con D.R. n. 917 del 30 settembre 2011 sono stati approvati gli atti del concorso in oggetto dal quale risulta vincitrice la Dott.ssa [#OMISSIS#] Greco”.
Resistevano in giudizio l’Università degli Studi di Catanzaro Facoltà di Medicina e Chirurgia e la dott.ssa [#OMISSIS#] Greco, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 22 marzo 2012, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata al merito.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2016 il Tribunale, con ordinanza n. 85/2016, “ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che hanno sostenuto la prova d’esame, entro il termine di giorni 45 (quarantacinque), nonché di depositare le prove dell’avvenuta notifica entro l’ulteriore termine di giorni 20 (venti);Ravvisata l’opportunità di disporre che l’amministrazione resistente provveda a consegnare al ricorrente l’elenco dei candidati che hanno sostenuto le prove d’esame, completo dei relativi indirizzi, nonché ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell’integrazione del contraddittorio, entro il termine di giorni 10 (dieci); Ritenuto, pertanto, di dover differire la trattazione del ricorso ad altra udienza pubblica: a) ordinava all’amministrazione resistente di consegnare al ricorrente, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza ,l’elenco dei candidati che hanno sostenuto le prove d’esame, completo dei relativi indirizzi, nonché ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell’integrazione del contraddittorio;b) ordina al ricorrente l’integrazione del contradditorio nei modi e termini di cui in motivazione;c) fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 luglio 2016”.
All’udienza pubblica del 6 luglio 2016 la causa passava in decisione.
Il Tribunale, preso atto che il ricorrente non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati che hanno sostenuto la prova d’esame nel termine e nei modi stabiliti con la citata ordinanza n. 85/2016, dichiara il ricorso inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di ciascuna parte costituita nella misura € 1.300,00, oltre accessori nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Durante, Consigliere
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 22/08/2016