TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 423

Equivalenza diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale e diploma universitario-Riconoscimento CFU

Data Documento: 2016-02-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Il “diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale” non può considerarsi automaticamente equivalente al diploma universitario di laurea in fisioterapia, atteso il disposto dell’art. 4, comma 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42, che – nel dettare una specifica disciplina transitoria sulla validità dei titoli formativi acquisti (al di fuori di strutture universitarie) in base alla normativa precedente alla riforma attuativa dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino della disciplina in materia sanitaria – espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia”, con conseguimento, per l’effetto, del relativo diploma triennale universitario (c.d. laurea breve).

La non equivalenza del diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale al diploma universitario di laurea in fisioterapia non equivale ad affermare la totale irrilevanza del titolo in questione, considerata la possibilità per i singoli atenei di apprezzare, quali “conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia”, la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione di taluni crediti formativi universitari, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270.

Contenuto sentenza

N. 00423/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02740/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2740 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Barbara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetta Leone e [#OMISSIS#] M. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Catania, corso Sicilia, n. 111; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149; 
per l’annullamento
previa sospensiva
– del provvedimento prot. 146714/u-z del 20 novembre 2015 con cui l’Università degli Studi di Catania ha rigettato l’istanza di iscrizione della ricorrente al corso di laurea in Fisioterapia;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente –tecnico massofisioterapista in possesso di relativo diploma triennale conseguito presso l’Istituto [#OMISSIS#] Fermi di Perugia il 17 luglio 2007 – impugna l’atto in epigrafe, con il quale l’Università degli Studi di Catania ha rigettato l’istanze da lei avanzata di riconversione di tale credito e di iscrizione direttamente al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Ateneo, con dispensa dal relativo test di ammissione.
Parte ricorrente, in particolare, afferma l’illegittimità di tale diniego, sostenendo, sostanzialmente, l’equipollenza del citato titolo di massofisioterapista triennale – conseguito ai sensi della legge n. 403/1971, del d.P.R. n. 1406/1968 e del d.m. n. 105/1997 – rispetto al diploma di laurea in fisioterapia, con discendente idoneità del titolo posseduto a consentire la riconversione creditizia ai fini dell’iscrizione all’ultimo anno del corso di laurea in fisioterapia.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alla parte della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Il ricorso è infondato conformemente a quanto già affermato da questa stessa Sezione in taluni giudizi pressoché identici al presente (in tal senso, sentenza breve n. 2999/2015), rilevando il Collegio come il “diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale” conseguito dalla ricorrente il 17 luglio 2007 non possa considerarsi automaticamente equivalente (come, invece, costei vorrebbe) al diploma universitario di laurea in fisioterapia, atteso il disposto dell’art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999 che – nel dettare una specifica disciplina transitoria sulla validità dei titoli formativi acquisti (al di fuori di strutture universitarie) in base alla normativa precedente alla riforma attuativa dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria (c.d. seconda riforma sanitaria) – espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia”, con conseguimento, per l’effetto, del relativo diploma triennale universitario (c.d. laurea breve).
Ne consegue, dunque il rigetto del ricorso in quanto proposto sul presupposto della formale equipollenza del titolo conseguito dalla ricorrente al diploma universitario di fisioterapista e risultando tale equipollenza, invece, smentita dalla lettura sistematica delle norme richiamate.
Il Collegio ritiene, comunque, opportuno chiarire come ciò non equivalga ad affermare la totale irrilevanza del titolo in questione, condividendosi al riguardo le considerazioni espresse dal T.A.R. Campania, Sezione di Napoli, circa la possibilità per i singoli atenei di apprezzare, comunque, quali “conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia”, la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione di taluni crediti formativi universitari, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 (in tal senso, la sentenza n. 4825/2012, che ha affermato l’illegittimità del provvedimento con cui un Ateneo aveva negato exante qualsiasi rilievo di un siffatto diploma di massofisioterapista triennale solo perché sprovvisto di equipollenza).
Viene, dunque, fatta salva la facoltà della ricorrente di avanzare all’Ateneo un’istanza di valutazione del diploma di massiofisioterapista che – seppur privo di una utilità professionale ed abilitativa pari al titolo universitario – potrebbe, comunque, essere in sé valutato ai fini del suo conseguimento, con conseguente abbreviazione del relativo percorso di studi a ciò finalizzato.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la complessità della questione trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Bruno, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)