TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 16 marzo 2016, n. 523

Mancata convalida esame-Atto vincolato

Data Documento: 2016-03-16
Area: Giurisprudenza
Massima

In caso di trasferimento dello studente a un nuovo ateneo, la mancata convalida di un esame sostenuto, afferente all’anno di corso successivo cui lo studente non risultava iscritto, si atteggia alla stregua di atto vincolato.

Contenuto sentenza

N. 00523/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2012, proposto da: 
[#OMISSIS#] Librandi, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, Via Purificato,18; 
contro
Segreteria Studenti della Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’Universita’ “Magna Graecia” di Catanzaro, Presidente Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’Universita’ “Magna Graecia” di Catanzaro; Rettore Universita’ “Magna Graecia” di Catanzaro, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; 
per l’annullamento
– del provvedimento della Segreteria Studenti (di cui si sconosce la data ma comunicato verbalmente in data 17.5.2012) con il quale è stato annullato l’esame di Chimica Farmaceutica e Tossicologica II;
– del provvedimento, mai notificato, comunicato o specificato al ricorrente e sconosciuto in ogni sua parte e finanche quanto la sua stessa esistenza (se non perché citato nella nota 3/4 luglio 2012) con cui Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro avrebbe iscritto lo stesso al terzo anno del corso di laurea con 73 CFU;
– del mancato riscontro operato alle richieste del 12 giugno e 28 giugno 2012 di specificazione e revoca dell’adottato e contestato provvedimento;
– di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale;
e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rettore Universita’ “Magna Graecia” di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, trasferitosi dall’Ateneo di Bologna all’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro e qui iscritto al terzo anno del corso di laurea specialistica in farmacia, si duole dell’annullamento dell’esame di chimica farmacia e tossicologia, da lui positivamente sostenuto il 13.7.2011, asseritamente comunicatogli verbalmente il 17.5.2012 e motivato sul fatto che il detto esame è afferente al quarto anno del corso.
Nel far ciò, impugna anche, per violazione delle norme sul procedimento amministrativo e per vizi di carattere sostanziale, l’atto di iscrizione al terzo anno del corso, asseritamente mai conosciuto.
Resiste l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro.
Con ordinanza n. 447/2012, è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza del 9 marzo 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, notificato all’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro il 13.7.2012, è tardivo quanto all’impugnazione del provvedimento di iscrizione al terzo anno del corso: circostanza nota al ricorrente, perché diretta ed automatica conseguenza del riconoscimento di 73 CFU, a seguito del trasferimento dalla sede universitaria di Bologna, a lui comunicato, oltre un anno prima, con lettera raccomandata del 15.2.2011.
L’art. 9, comma 5, del regolamento didattico dell’Università Magna Graecia – per altro, non impugnato – prescrive, infatti, che, per il passaggio dal III al IV anno di corso, sono necessari 108 CFU.
Di conseguenza, la mancata convalida dell’esame sostenuto, afferente all’anno di corso successivo cui lo studente non risultava iscritto, si atteggia alla stregua di atto vincolato.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Durante, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Tallaro, Referendario 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)