TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 marzo 2016, n. 431

Riconoscimento esami sostenuti secondo vecchio ordinamento di un corso di laurea

Data Documento: 2016-03-03
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00431/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01313/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Carta, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Re, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, Via [#OMISSIS#] Donizetti, n. 47;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n.1; 
per l’annullamento
– del provvedimento del Collegio Didattico interdisciplinare assunto il 23 febbraio 2015, conosciuto solo per estremi in data 27 marzo 2015, con il quale l’Università degli Studi di Milano, in relazione alla posizione del ricorrente, ha deliberato l’applicazione del nuovo ordinamento e piano di studi e la variazione degli insegnamenti e dei crediti formativi già maturati;
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale o altrimenti connesso anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone che, dopo aver conseguito la laurea in fisioterapia, si è iscritto nell’anno accademico 2010/2011 al primo anno del corso di laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (classe SNT-SPEC/2) presso l’Università degli Studi di Milano.
Nel mentre lo studente, a far tempo dal 16 ottobre 2011, è stato assunto, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nella qualifica di fisioterapista presso l’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento.
A fronte del sopravvenuto impegno lavorativo, il dott. Carta non ha sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi del primo anno di corso ed, in particolare, non ha concluso il tirocinio.
Nel frattempo, per effetto della riforma didattica in attuazione del D.M. 8 gennaio 2009 (che ha determinato le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, sopprimendo contestualmente le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie, di cui al D.M. 2 aprile 2001), il dott. Carta si è trasferito, per l’anno accademico 2011/2012, al primo anno del nuovo corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (classe LM/STN2), come risulta dal certificato di carriera, prodotto agli atti del giudizio.
Per l’a. a. 2012/2013 si è iscritto come “ripetente” al primo anno del medesimo corso di laurea, non avendo sostenuto entro il termine previsto l’esame di tirocinio; per il successivo a.a. 2013/2014 si è iscritto al secondo anno del corso, e, infine, nell’a.a. 2014/2015 ha richiesto l’iscrizione come studente fuori corso.
Nel corso del 2013 il Regolamento Didattico del corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie ed il relativo piano didattico sono stati oggetto di modifiche in relazione ad alcuni insegnamenti. Tali modifiche sono entrate in vigore nell’a.a. 2013/2014. Il Regolamento ed il piano didattico sono stati ulteriormente modificati quanto all’insegnamento MED/05 del I anno, con entrata in vigore per l’a.a. 2014/2015.
Con nota prot. n. 2747 del 4 febbraio 2015 la Segreteria Didattica ha rappresentato che lo studente non aveva ottenuto le ore minime di frequenza relative al corso integrato di Metodologia della Ricerca in Riabilitazione; inoltre ha richiesto l’integrazione della tassa di iscrizione, non potendo il ricorrente essere iscritto come studente fuori corso (poiché tale condizione è riservata solo a coloro che hanno sostenuto tutti gli esami curriculari e sono in attesa di discutere la tesi di laurea, non permettendo la frequenza a nessuna attività) bensì potendo iscriversi come ripetente del secondo anno. Nella medesima nota è stata rappresentata la necessità di adeguarsi al nuovo piano di studi previsto dall’Ordinamento del Corso di Laurea magistrale secondo le indicazioni che sarebbero state fornite dal Collegio Didattico.
Il ricorrente ha provveduto ad effettuare il pagamento della richiesta integrazione alla tassa di iscrizione.
Successivamente il Collegio Didattico Interdisciplinare, nella seduta del 23 febbraio 2015, ha constatato che lo studente, iscritto per l’a.a. 2013/12014 al II anno, “non ha la certificazione dell’esame Metodologia della Ricerca in Riabilitazione”, con la conseguenza che “lo studente dovrà iscriversi come ripetente al II anno di corso per l’anno accademico 2014/2015 acquisendo, quindi, il nuovo Ordinamento, Regolamento e Piano di studi”. Ha inoltre rilevato che lo studente, oltre a sostenere l’esame di Metodologia della Ricerca in Riabilitazione, avrebbe dovuto integrare la carriera acquisendo i crediti dei seguenti insegnamenti: MED/09 Medicina Interna – Geriatria 1 CFU e MED/05 Patologia Clinica 1 CFU; MED/38 Pediatria Generale 1 CFU e MED/25 Psichiatria 1 CFU; MED/48 Scienze Infermieristiche Tecniche e Riabilitative 1 CFU.
Il predetto verbale del Collegio Didattico è stato conosciuto dal ricorrente nel suo integrale contenuto in data 19 maggio 2015 a seguito di istanza di accesso.
Avverso la predetta deliberazione del Collegio Didattico lo studente ha proposto il ricorso indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 25 giugno 2015 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
In vista della trattazione nel merito la parte ricorrente ha depositato memoria difensiva, insistendo nelle proprie conclusioni.
Indi all’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso all’esame del Tribunale è volto all’annullamento del provvedimento con cui il Collegio Didattico Interdisciplinare del Corso di Laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni sanitarie ha disposto che lo studente integri la propria carriera acquisendo i crediti relativi agli insegnamenti indicati nel provvedimento stesso.
2. Nella prospettazione del ricorrente il Collegio Didattico non avrebbe convalidato quattro esami dallo stesso sostenuti nel corso di laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (e precisamente Corso professionalizzante interprofessionale; Corso professionalizzante interprofessionale II; Progettazione e gestione dei processi formativi; Tirocinio II anno).
2.1 Il gravame è sostenuto da un unico articolato motivo di diritto, con il quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, del d.m. n. 270/2004, degli artt. 16 e 35 del regolamento didattico di ateneo, dei principi di cui all’art. 9, comma 2, del DM n. 270/2004 nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione.
In sintesi secondo il ricorrente, premesso che, a seguito dell’entrata in vigore del DM n. 270/2004 e dei conseguenti regolamenti universitari sugli ordinamenti didattici, nella transizione dal vecchio al nuovo ordinamento degli studi, dovrebbe comunque essere garantita agli studenti la possibilità di completare i corsi iniziati (secondo quanto stabilito dagli artt. 13, comma 5, e 9, comma 2, del citato Decreto Ministeriale nonché dall’art. 35 del Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano), sussisterebbe l’intangibilità delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi dell’ordinamento previgente.
In ogni caso la determinazione del Collegio didattico non sarebbe sostenuta da alcuna motivazione in ordine al non riconoscimento degli esami già sostenuti.
3. L’Università degli Studi di Milano ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del gravame in quanto il contenuto della (allora) futura determinazione del Collegio Didattico sarebbe stato già noto a far tempo dal 4 febbraio 2015, quando l’Università ha comunicato allo studente che il piano di studi sarebbe stato modificato per effetto del nuovo ordinamento didattico.
Nel merito ha replicato che le disposizioni volte a garantire la conclusione dei corsi di studi secondo i vecchi ordinamenti sarebbero applicabili ai soli studenti regolarmente iscritti (ovvero in regola con gli esami) e non già agli studenti ripetenti, equiparabili nella sostanza a nuovi iscritti.
4. Va esaminata in via prioritaria l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell’Università, che, tuttavia, non può essere condivisa.
Invero con la nota prot. 2747 del 4 febbraio 2015 l’Università ha comunicato l’impossibilità che lo studente potesse iscriversi per l’a.a. 2014/2015 come studente fuori corso, potendo lo stesso iscriversi soltanto come ripetente al secondo anno. In conseguenza di ciò è stato contestualmente comunicato che il piano di studi avrebbe dovuto essere adeguato all’ordinamento del Corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie “secondo le indicazioni che le saranno fornite dal Collegio Didattico”.
La piana lettura della nota dimostra come non fosse possibile, a quella data, conoscere quali sarebbero state le indicazioni del Collegio Didattico, che non si era ancora espresso. In altri termini non sarebbe stato possibile al ricorrente proporre alcuna impugnazione avverso la predetta nota, che, in sé, non ha alcuna concreta e determinata portata lesiva (fatta salva la richiesta di integrazione della tassa di iscrizione, non oggetto del presente giudizio).
5. Passando all’esame nel merito della controversia, vanno premessi i necessari riferimenti normativi.
L’art. 9 comma 2 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” prevede che “Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati”.
Il successivo art. 13 comma 5 stabilisce che “A seguito dell’adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti”.
Con Decreto Ministeriale dell’8 gennaio 2009 sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, sopprimendo contestualmente le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie, di cui al D.M. 2 aprile 2001 e disponendo che le università, nell’osservanza dell’ art. 9 del D.M. n. 270/2004, procedessero all’istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza.
L’art. 8 del citato decreto del 2009 stabilisce inoltre che, ai sensi dell’ art. 13, comma 5, del DM 270/2004, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie di cui allo stesso decreto.
Per quanto qui rileva l’allegato al decreto del 2009 ha definito la classe di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (LM/SNT2), in sostituzione della classe della laurea specialistica in Scienze Riabilitative delle Professioni sanitarie di cui al D.M. 2 aprile 2001.
6. Premessa sinteticamente la normativa di riferimento, è necessaria una precisazione in punto di fatto, che appare di rilievo per la soluzione della controversia.
Il ricorso infatti muove da una prospettazione fattuale non corretta, dalla quale vengono dedotte argomentazioni, in punto di diritto, che soffrono della medesima non correttezza.
6.1. Dall’esame dei documenti depositati, ed in particolare dal certificato di carriera prodotto dall’Università resistente (doc. 1), nonché dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dal ricorrente (doc. 7), si evince che il passaggio dal “vecchio” al “nuovo” ordinamento, ovvero dalla classe di laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, di cui al DM 2 aprile 2001, alla classe di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, di cui al DM 8 gennaio 2009, non è stata disposta nel 2015 d’ufficio dall’Università, come sembrerebbe sostenere il ricorrente, bensì è avvenuta nell’anno accademico 2011/2012, con iscrizione al primo anno del corso, a quanto è dato evincere, per scelta del ricorrente stesso, o comunque sulla base di una determinazione non tempestivamente contestata.
Risultano quindi smentite in fatto le affermazioni secondo cui “l’Ateneo di Milano ha in modo del tutto arbitrario deliberato il passaggio del dott. Carta dal vecchio al nuovo ordinamento” e “non è stata concessa allo stesso ricorrente la facoltà di concludere il corso di studi secondo il vecchio ordinamento” (cfr. pag. 8 del ricorso).
Accertato quindi che con il provvedimento impugnato non è stato disposto il passaggio coatto del ricorrente dal vecchio al nuovo ordinamento, essendo il ricorrente iscritto fin dall’a.a. 2011/2012 nella “nuova” classe di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, deve rilevarsi che l’argomentazione in diritto dedotta dal ricorrente appare fuori bersaglio.
Nel caso di specie infatti non si tratta di valutare se l’Università abbia garantito o meno il completamento del corso iniziato secondo il vecchio ordinamento ovvero se abbia rispettato il principio dell’intangibilità delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi dell’ordinamento previgente, considerato che il ricorrente risulta iscritto (non già al vecchio corso di laurea specialistica bensì) al nuovo corso di laurea magistrale fin dall’a.a. 2011/2012.
Va ulteriormente osservato che il provvedimento del Collegio Didattico Interdipartimentale, impugnato in questa sede, non ha disposto il non riconoscimento degli esami sostenuti secondo il vecchio ordinamento, bensì la necessità che, rispetto a tali esami, lo studente integri la carriera acquisendo i crediti degli insegnamenti ivi indicati, sulla base del nuovo Regolamento e relativo piano di studi relativo alla classe di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie.
D’altro canto gli insegnamenti da integrare, indicati dal Collegio Didattico (MED/09 Medicina Interna – Geriatria, MED/05 Patologia Clinica, MED/38 Pediatria Generale, MED/25 Psichiatria, MED/48 Scienze Infermieristiche Tecniche e Riabilitative) rientrano tutti nelle attività formative della classe di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, qualificate come indispensabili e caratterizzanti dall’allegato al DM 8 gennaio 2009, non potendosene quindi prescindere ai fini dell’ottenimento del titolo di studio e del conseguente esercizio della relativa professione sanitaria.
In conclusione, nel caso di specie, l’Ateneo non ha operato un arbitrario passaggio “forzato” dello studente al nuovo corso di laurea, ma ha indicato, nell’ambito della classe di laurea cui il ricorrente era già iscritto, gli insegnamenti da acquisire necessari in base al regolamento ministeriale.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato.
7. Tenuto conto della particolarità della questione trattata, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 e del giorno 1° marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De Vita, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Referendario, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)