N. 00075/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03683/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3683 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Pengue, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ferillo, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, Via Toledo 106,
contro
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11,
a)quanto al ricorso principale
– per l’accertamento dell’obbligo dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II di provvedere all’iscrizione della ricorrente al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nel Corso di Laurea in Tecnologie delle Produzioni Animali presso la stessa Università;
– nonché per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza spedita dall’interessata in data 30 marzo 2015 e ricevuta dalla destinataria il 2/04/2015,
– nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto, contemporaneo, successivo e/o comunque connesso;
– nonché per la condanna al risarcimento del danno che sarà quantificato successivamente.
b) quanto ai motivi aggiunti
– per l’annullamento del bando di concorso per l’accesso al corso di laurea in medicina e veterinaria (d.r. 2479/15).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 29 giugno 2015 e depositato il 14 luglio successivo, la signora [#OMISSIS#] Pengue ha chiesto l’iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università [#OMISSIS#] II di Napoli, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso il Corso di Laurea in Tecnologie delle Produzioni Animali, al quale risulta iscritta per l’anno accademico 2014/2015.
Sul punto la ricorrente ha rappresentato di aver inoltrato la relativa domanda già il 30 marzo 2015 invocando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria 1/2015, ma senza aver ricevuto risposta.
Unitamente alla censura avverso il silenzio, ha prospettato un pericolo di danno grave ed irreparabile derivante dal suddetto e presunto diniego (mancata iscrizione al secondo anno del corso di Laurea in Medicina veterinaria) e ha chiesto l’iscrizione con riserva.
2. Si è costituita l’Amministrazione, negando la disponibilità di posti nel corso di laurea richiesto e negando l’applicabilità, al caso concreto, dell’Adunanza Plenaria 1/15.
3. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il bando per l’iscrizione al corso di laurea in Medicina veterinaria (d.r. 2479/15), citato dall’Amministrazione, nel quale era dichiarata la mancanza di posti per l’anno accademico entrante.
4. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2015 il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso principale la ricorrente ha proposto una domanda avverso il silenzio dell’Amministrazione, unitamente a una domanda di accertamento e a una risarcitoria.
Con i successivi motivi aggiunti ha presumibilmente impugnato il bando di concorso per 1′ accesso al corso di laurea in Medicina e Veterinaria ( Decreto Rettorale n. 2479 del 10/07/2015) nella parte in cui dichiara che per il II anno di corso nessun posto è disponibile.
Sul punto il collegio rileva che la difesa di parte resistente ha depositato in giudizio la nota 5607/R (astrattamente ad uso interno, in quanto indirizzata all’Avvocatura dello Stato) dell’Università [#OMISSIS#] II che replica, punto su punto, rispetto all’istanza presentata dalla ricorrente.
Dal che è possibile trarre le seguenti conclusioni:
– la nota 5607/R, per quanto ad uso interno, una volta depositata in atti è entrata nella sfera di conoscibilità della ricorrente (che, infatti, ne parla diffusamente nei motivi aggiunti successivamente notificati), e costituisce, a parere del collegio, una risposta (negativa) all’istanza di iscrizione al corso di laurea indicato;
– tale circostanza rende di per sé improcedibile il ricorso sul silenzio, mentre il processo prosegue sia per la definizione della domanda risarcitoria, sia pur genericamente avanzata ma comunque proposta, sia per l’impugnativa , con motivi aggiunti, del bando di concorso emesso con decreto rettorale 2479 del 10 luglio 2015, e questo ai sensi dell’art. 117 commi 5 e 6 del codice del processo amministrativo.
Sul punto, pertanto, si ravvisano gli estremi per l’emissione di sentenza parziale nell’ambito del procedimento camerale ex art. 117 c.p.a., con rinvio al merito, secondo il [#OMISSIS#] ordinario, per la trattazione dei motivi aggiunti, della domanda di accertamento e della domanda risarcitoria, con l’avviso, sin d’ora, dell’esistenza di profili di lesività nella nota dell’Università sopra citata, per la quale, alla data odierna, risultano ancora pendenti i termini per l’impugnazione.
Va infatti rilevato che il ricorso per motivi aggiunti, alquanto generico e privo di specificazione esplicita dei provvedimenti impugnati, non contiene alcuna censura nei confronti della nota suddetta ma solo una critica nei confronti del bando del 10 luglio 2015.
La trattazione va quindi rinviata all’udienza pubblica del 10 febbraio 2016.
Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara improcedibile il ricorso ex art. 117 c.p.a.
– rinvia per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 10 febbraio 2016.
Spese al merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 75
Iscrizione al secondo anno previo riconoscimento CFU-Ricorso improcedibile
Data Documento: 2016-01-12
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza