Ricorre la violazione dell’art.4, comma quarto, del d.p.r.14 settembre 2011, n. 222-che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati-ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, in quanto, se è vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni commissione deve valutare per ciascuno di essi, è altresì neceessario che il candidato abbia sicura contezza delle ragioni per cui le sue opere non sono state ritenute degne di voto positivo: occorre, quindi, che le commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità dell’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio.
TAR Lazio, Sez. III, 15 marzo 2017, n. 3516
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione
N. 03516/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05468/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5468 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Piermarocchi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. CMNNTN65H20G224J, [#OMISSIS#] Pizzato C.F. PZZLSN68B08F241N e [#OMISSIS#] Degli [#OMISSIS#] C.F. DGLFLV83B41G224R, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Reggio D’Aci in Roma, via degli [#OMISSIS#], 288, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Brusini non costituito in giudizio;
per l’annullamento
inidoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 06/f2 – Malattie apparato visivo (bando 2012 – d.d. n. 222/2012)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. A. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato A. Urbani Neri.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito a notifica il 2 aprile 2014 e d con successivo ricorso per motivi aggiunti spedito a notifica il 28 ottobre 2014, il dott. [#OMISSIS#] Piermarocchi ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il negativo esito riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I e di II fascia nel settore concorsuale 06F2 – Malattie dell’apparato visivo.
3. – I cinque componenti la Commissione di valutazione hanno espresso, tutti, voto negativo per la prima fascia, mentre solo un commissario su cinque ha espresso voto positivo per la seconda fascia.
4. – Il Collegio ritiene che il ricorso, posto in decisione alla pubblica udienza del 1° dicembre 2016, sia suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, in quanto palesa manifesta fondatezza il primo motivo dell’atto introduttivo, nella parte in cui il ricorrente, nella censura rubricata sub “B”, lamenta la violazione dell’art. 3, comma I, del DM n. 762012, e, quindi, mancanza della prescritta analiticità nei giudizi individuali e in quello Collegiale.
5. – Ed infatti, il giudizio collegiale per la prima fascia dà atto del superamento dei “criteri generali” prescelti dalla Commissione, costituiti dalla capacità di dirigere un gruppo di ricerca e da quella di attrarre finanziamenti competitivi; nonché de superamento del criterio integrativo costituito dal Curriculum, giudicato “sufficiente”.
Con riguardo ai titoli, invece, l’organo di valutazione ha ritenuto che il ricorrente superasse quello della partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali che prevedano la revisione tra pari (“buona”), quello inerente la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali che prevedano la revisione tra pari, quello relativo alla partecipazione ad accademie, quella che riguardava il conseguimento di premi scientifici (con l’annotazione “numerosi premi e riconoscimenti”), quello relativo al possesso del titolo accademico di ricercatore, e quello che riporta alla creazione di nuove imprese.
Quanto ai criteri generali relativi alle pubblicazioni, il giudizio collegiale dà atto del superamento dei criteri stabiliti quali la coerenza (con preferenza per la tematica delle patologie retiniche), della qualità (giudicata “buona”) della collocazione editoriale (idem), dell’impatto (idem), dell’apporto individuale (“sufficiente”).
Rispetto ai criteri integrativi inerenti le pubblicazioni, infine, il giudizio collegiale afferma che il ricorrente non ha superato il criterio dell’appartenenza a Consigli di dottorato di ricerca o di assegni di ricerca e quello legato all’attività di revisore negli ultimi cinque anni, mentre ha superato il criterio della congruità al settore scientifico concorsuale e quelli relativi a attività di revisore per riviste dotate di IF negli ultimi cinque anni, della partecipazione a comitati scientifici negli ultimi cinque anni, della collaborazione con istituti di ricerca nazionali o internazionali e della partecipazione a comitati scientifici.
Il giudizio collegiale relativo all’abilitazione in seconda fascia ha contenuto sostanzialmente eguale a quello relativo alla prima fascia; qui, tuttavia, uno dei giudizi individuali dà atto del “livello ottimo” dell’attività didattica svolta dal ricorrente.
6. – A fronte di tali valutazioni, che denotano un giudizio prevalentemente positivo sul candidato, la Commissione avrebbe avuto l’onere di motivare in modo particolarmente approfondito il diniego di abilitazione, posto che, per ripetuta affermazione della Sezione, ricorre la violazione dell’art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura (D.P.R. n. 2222011) -che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati- ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi (tra tante, sentenza n.114302014), in quanto, se è vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi, è altresì necessario che il candidato abbia sicura contezza delle ragioni per cui le sue opere non sono state ritenute degne di voto positivo: occorre, quindi, che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (sentenza n. 115002014).
Nel caso in esame tale principio non risulta rispettato, in quanto i cinque commissari hanno espresso unicamente un voto di sintesi su opere e titoli dal candidato, senza esternare alcuna considerazione analitica di essi, e senza neppure menzionare singolarmente i titoli delle opere.
7. – La contraddittorietà tra le positive valutazioni espresse sul candidato ed il diniego impugnato trova spiegazione, a parere del Collegio, nella denunziata –ed illegittima- preponderanza data dalla Commissione alla circostanza che il dott. Piermarocchi non avesse superato le tre mediane di riferimento.
Come, anche in questo caso, costantemente affermato dalla Sezione, il solo superamento delle “mediane” da parte del candidato non potrebbe essere ritenuto sufficiente all’abilitazione, trattandosi di indicatori a carattere quantitativo, che non possono assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima, risultando preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi; in linea di massima, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita ai candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni, costituite dal superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e dal positivo giudizio di merito; quanto sopra, fermo restando che le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.M. n. 76/2012, possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo (per tutte, sentenza n. 110962014).
8. – In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto (assorbito ogni altro aspetto), con conseguente annullamento del negativo esito della procedura; in ottemperanza alla presente sentenza il ricorrente, entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, dovrà essere sottoposto a nuova valutazione da commissione in composizione del tutti diversa da quella che ha operato, anche se già nominata.
9. – Le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente e complessivamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 15/03/2017