N. 00500/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04411/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4411 del 2000, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Aragona, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Catania, Via Milano 42a;
contro
Università degli Studi di Messina, Assessorato Regionale Sanità, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Ospedaliera Universitaria <G.Martino> – Messina;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad ottenere l’equiparazione retributiva all’ex aiuto ospedaliero, con decorrenza dalla data di assunzione, con rivalutazione ed interessi;
per l’annullamento
– della nota del 9.2.2000, prot. n. 835, con la quale è stata denegata al ricorrente l’equiparazione anzidetta;
– del D.R. n° 700 del 19/3/1986 con il quale, fissate le modalità di allineamento delle qualifiche universitarie a quelle ospedaliere, l’VIII qualifica statale è stata equiparata al IX livello ospedaliero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e dell’Assessorato Regionale Sanità;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso in esame, parte ricorrente, funzionario tecnico (VIII qualifica funzionale) in possesso di laurea in medicina, impugna la nota del 9.2.2000, prot. n. 835, con la quale gli è stata negata l’equiparazione retributiva alla figura di ex aiuto ospedaliero e, conseguentemente, gli sono state negate le indennità previste al fine di equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale delle UU.SS.LL. di pari funzioni, mansioni e anzianità.
Asserisce di avere assunto la detta qualifica con decorrenza 13.10.1990 e che dal 9.9.1996, ai fini assistenziali, presta servizio presso la divisione di Chirurgia Generale II dell’Azienda Ospedaliera intimata.
Con Ordinanza n. 2557/15 del 5.11.2015, la Sezione, dubitando della propria giurisdizione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della detta decisione, per presentare memorie vertenti sulla detta questione.
La richiamata ordinanza è stata comunicata per PEC al difensore della parte ricorrente in data 13.11.2015.
Decorso il predetto termine senza che nessuna memoria sia stata depositata dalle parti, alla camera di consiglio del 14.1.2016, la causa è stata riesaminata dal Collegio.
II. Ritiene la Sezione che difetti la giurisdizione del Giudice amministrativo.
Secondo condivisibile Giurisprudenza (cfr. Cassazione civile sez. lav., 4/08/2015, n. 16350), <<è oramai consolidato il principio secondo il quale, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi, due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (v. Cass. S.U. nn. 3183, 6102, 8520 del 2012 e n. 142 del 2013).
<<Inoltre questa Corte a Sezioni Unite ha anche ribadito che l’art. 69, comma 7, cit., fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia; ne consegue che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l’amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione (cfr. Cass. SS.UU. n. 9319 del 2007; Cass. SS.UU. n. 9509 del 2011; Cass. SS.UU. n. 10915 del 2014; Cass. SS.UU. n. 579 del 2014)>>.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato risale al 9.2.2000, dopo il superamento del predetto discrimine temporale del 30 giugno 1998.
Consegue il difetto di giurisdizione di questo Giudice e, quindi, l’inammissibilità del ricorso, che, dunque, va rimesso dinanzi al Giudice ordinario competente, che la ricorrente potrà adire entro il termine perentorio previsto dall’art. 11, comma secondo, c.p.a..
L’introduzione del giudizio in periodo in cui era certamente dubbia la giurisdizione, consente di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice ordinario competente per territorio ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 24 settembre 2015, 14 gennaio 2016, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)