TAR Campania, Napoli, Sez. II, 5 aprile 2016, n. 1677

Equiparazione collaboratore tecnico e tecnico laureato-Riconoscimento anzianità di servizio-Termini

Data Documento: 2016-04-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Vertendosi di un diritto attribuito da una specifica norma di legge in materia di status e di carriera di pubblici dipendenti, le controversie in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo riguardano situazioni giuridiche di diritto soggettivo sicché la nota con cui l’università ha riscontrato negativamente l’istanza di riconoscimento dei servizi pregressi è un semplice atto di natura paritetica non soggetto ad impugnazione nel termine decadenziale.

Se è vero che l’art. 103, comma 4, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 stabilisce che “il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo”, per un consolidato indirizzo interpretativo, il termine previsto dalla norma non ha natura perentoria, essendo in contrario senso decisivo considerare che il legislatore delegato non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza”, contenuta nella precedente normativa, che è stata abrogata per incompatibilità.

Dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non aveva riconosciuto ai ricercatori universitari, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, l’attività di servizio effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca, la giurisprudenza ha riconosciuto in via interpretativa lo stesso trattamento in favore anche dei funzionari tecnici transitati nel ruolo dei ricercatori, poiché la figura del funzionario tecnico ha sostituito in via generale quella del tecnico laureato come mera riformulazione formale della medesima qualifica. A una diversa conclusione, invece, si è giunti per la figura del collaboratore tecnico, anche se laureato, in quanto questa, pur accomunata dall’appartenenza al ruolo tecnico, rimane distinta da quella del funzionario tecnico per la diversità dei compiti, con specifico riguardo al campo della ricerca.

Contenuto sentenza

N. 01677/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03948/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3948 del 2010, proposto da: 
Romito [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Odierna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via dei Fiorentini n. 61; 
contro
Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici per legge domicilia in Napoli, Via A. Diaz n. 11; 
per l’accertamento
del diritto al riconoscimento, per intero ai fini del trattamento di quiescienza e previdenza, per i due terzi ai fini della carriera, dell’attività effettivamente prestata nella Seconda Università degli Studi di Napoli in qualità di tecnico laureato. 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Seconda Universita’ degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, notificato il 2 luglio e depositato l’8 luglio 2010, il dott. [#OMISSIS#] Romito agisce per l’accertamento del diritto al riconoscimento, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, dell’attività prestata come tecnico laureato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli antecedentemente all’immissione in ruolo come ricercatore confermato presso il medesimo Ateneo per il settore scientifico-disciplinare MED/46 “Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio”, con decorrenza giuridica 2 marzo 2005.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Seconda Università degli Studi di Napoli, che con due memorie difensive ha eccepito la tardività del ricorso rispetto alla data di ricezione delle note rettorali (prot. n. 35807 del 31.10.2008; prot. n. 4009 del 30.01.2009) con le quali è stata rigettata l’istanza del dott. Romito di riconoscimento dei servizi pregressi; l’intervenuta decadenza dal diritto perché la domanda non è stata presentata nel termine previsto dall’art. 103, co. 4, del D.P.R. n. 382/80, determinando l’esaurimento del rapporto sottostante e la conseguente inapplicabilità della successiva sentenza (C. Cost. n. 191 del 2008) con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma di cui al comma 3 dello stesso art. 103 nella parte in cui non riconosceva ai ricercatori universitari l’attività prestata nelle università quali tecnici laureati; la prescrizione del diritto; e comunque l’infondatezza della domanda nel merito.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2016 la causa è stata posta in decisione.
Va anzitutto respinta l’eccezione di tardività del ricorso.
Vertendosi di un diritto attribuito da una specifica norma di legge in materia di status e di carriera di pubblici dipendenti, la controversia riguarda una situazione giuridica di diritto soggettivo e, dunque, la nota con cui l’università ha riscontrato negativamente l’istanza di riconoscimento dei servizi pregressi è un semplice atto di natura paritetica (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 11 giugno 2014, n. 3221; 4 febbraio 2013, n. 705; sez. II, 20 dicembre 2010, n. 27663) non soggetto ad impugnazione nel termine decadenziale
Va altresì escluso che, all’atto della presentazione dell’istanza, il ricorrente fosse decaduto dal diritto.
Se è vero, infatti, che il quarto comma dell’art. 103 cit. stabilisce che «il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo», per un consolidato indirizzo interpretativo – già seguito da questa Sezione (cfr. sentt. n. 3221/2014, n. 705/2013, n. 27663/2010 citt.) e da cui non vi è ragione per discostarsi – il termine previsto dalla norma non ha natura perentoria, «essendo in contrario senso decisivo considerare che il legislatore delegato non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza”, contenuta nella precedente normativa, che è stata abrogata per incompatibilità» (cfr. C.d.S., sez. VI, 21 ottobre 2011, n. 5668; sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4494; sez. VI, 3 febbraio 2004, n. 328; il riferimento è all’abrogato art. 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
Considerato, poi, che in base all’art. 103, co. 3, del D.P.R. n. 382/80 il riconoscimento dei servizi pre-ruolo spetta ai ricercatori “all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati”, che il ricorrente è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 2 marzo 2005 e che lo stesso ha presentato istanza di riconoscimento dei servizi pre-ruolo in data 4 luglio 2008, del tutto priva di fondamento è l’eccezione di prescrizione, sia decennale che quinquennale, sollevata dall’Ateneo.
Nel merito, tuttavia, il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente agisce per l’accertamento del diritto al riconoscimento dei servizi che egli avrebbe svolto in qualità di tecnico laureato, adducendo – senz’altra spiegazione – che tali sarebbero le funzioni dallo stesso svolte secondo il seguente prospetto:
– dal 10.11.1970 al 09.11.1973 con la qualifica di diurnista di 2° categoria tecnico retribuito a carico dello Stato;
– dal 10.11.1973 al 30.06.1979 con la qualifica di tecnico coadiutore;
– dal 01.07.1979 al 26.02.1986, ai fini giuridici, ed al 29.10.1992, ai fini economici, con il profilo di collaboratore tecnico;
– dal 30.10.1992 al 08.08.2000 (con decorrenza giuridica 27.02.1986) con il profilo di coordinatore tecnico;
– dal 09.08.2000 al 30.12.2000 con inquadramento nella categoria EP- posizione economica EP3- dell’area Medico Odontoiatrica e Socio-Sanitaria agli effetti giuridici e nella categoria EP- posizione economica EP2 agli effetti economici;
– dal 31.12.2000 al 08.03.2005 con inquadramento ai fini economici nella categoria EP- posizione economica EP3- dell’area Medico-Odontoiatrica e Socio-Sanitaria.
In proposito, va ricordato che è ormai acquisito in giurisprudenza che l’elencazione delle qualifiche utili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, contenuta nell’art. 103 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, pur dovendosi ritenersi tassativa, è tuttavia suscettibile di un’interpretazione logica (cfr., ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 21 ottobre 2011, n. 5668; C.d.S., sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2412) e, in particolare, deve tener conto dell’evoluzione delle figure ivi originariamente previste.
In particolare, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità del terzo comma dell’art. 103, nella parte in cui non aveva riconosciuto ai ricercatori universitari, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, l’attività di servizio effettivamente prestata nelleuniversità in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca, la giurisprudenza ha riconosciuto in via interpretativa lo stesso trattamento in favore anche dei funzionari tecnici transitati nel ruolo dei ricercatori, poiché la figura del funzionario tecnico ha sostituito in via generale quella del tecnico laureato (prevista nel sistema anteriore alla legge n. 312 del 1980) come mera riformulazione formale della medesima qualifica.
Lo stesso è accaduto con riferimento alla categoria degli assegnisti di ricerca, nella quale è stata riconosciuta un’evoluzione delle forme di collaborazione precaria con le università e le istituzioni di ricerca vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 382/1980, giustificando la conclusione che anche il servizio prestato in tale qualità debba essere riconosciuto ai sensi dell’art. 103 del DP.R. cit. (cfr., tra le altre, C.d.S., sez. VI, 11 febbraio 2012 n. 102; TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 luglio 2010, n. 16962).
A una diversa conclusione, invece, si è giunti per la figura del collaboratore tecnico, anche se laureato, in quanto questa, pur accomunata dall’appartenenza al ruolo tecnico, rimane distinta da quella del funzionario tecnico per la diversità dei compiti, con specifico riguardo al campo della ricerca (ex ceteris, cfr. C.d.S., sez. VI, n. 2412/2013 cit.; TAR Campania, Napoli, sez. II, 20 novembre 2014, n. 6019).
Venendo allora al caso concreto, deve innanzitutto escludersi la riconoscibilità dei servizi pre-ruolo prestati dal ricorrente in qualità di collaboratore tecnico, alla luce dello specifico indirizzo interpretativo relativo a tale figura, poc’anzi menzionato.
In secondo luogo, i servizi prestati dal ricorrente prima del 1980 (per i quali, dunque, non si pone alcun problema d’interpretazione evolutiva delle figure elencate nella disciplina di riferimento) non appaiono immediatamente riconducibili ad alcuna delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, al quale il comma 3 dell’art. 103 del D.P.R. n. 382/80 fa rinvio.
In terzo ed ultimo luogo, per i servizi posteriori a quella data il ricorrente, sebbene tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto, non ha offerto in giudizio elementi idonei a dimostrare che i predetti rapporti possano considerarsi, per una persistente identità delle funzioni sostanziali esercitate, un’evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le università e le istituzioni di ricerca vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del D.P.R. 382/1980.
Per queste ragioni, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio vanno compensate, in considerazione delle obiettive difficoltà interpretative presentate dalle norme applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3948/10), lo respinge. —
Spese compensate. —
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)