TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 marzo 2016, n. 3210

Ottemperanza sentenza accertamento diritto dei medici specializzandi di percepire trattamento economico dei medici neo-assunti

Data Documento: 2016-03-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Anche i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione presso strutture universitarie o presso reparti di Aziende Ospedaliere o delle A.S.L., sotto la direzione dei rispettivi primari, spetta il trattamento economico dei medici neo-assunti.

Contenuto sentenza

N. 03210/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12154/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12154 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Rucco, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Gallinaro e [#OMISSIS#] Buonemani, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Funari in Roma, Via [#OMISSIS#] Da Carpi, 1;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti nel presente giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenze del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II civile, n. 23766/2005, confermata dalla sentenza n. 3939/2010 della Corte d’Appello di Roma Sez. I Civile con le quali sono stati condannati il MIUR, il MEF e il Ministero della Salute a corrispondere al dr. Rucco la somma di euro 44.415,28 oltre interessi legali dal 8/8/201 al soddisfo e spese legali oltre alla refusione delle spese di lite di 2° grado “per l’attività professionale espletata presso le strutture sanitarie pubbliche durante il corso di specializzazione universitaria”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede l’ottemperanza delle sentenze n. 23766/2005 del Tribunale di Roma, Sezione II civile e n. 3939/2010 della Corte d’Appello di Roma, Sezione I civile, con le quali sono stati condannati il M.I.U.R., il M.E.F. e il Ministero della Salute a corrispondere al dott. [#OMISSIS#] Rucco a titolo di remunerazione la somma di euro 44.415,28 oltre interessi legali dall’8.08.01 alla data del pagamento, e alle spese del giudizio liquidate in euro 4.368,66 di cui euro 2.500,00 per onorari, euro 1.800,00 per diritti ed euro 68,66 per spese;
Considerato che il M.I.U.R. ha fatto pervenire una nota indirizzata all’Avvocatura dello Stato, a mezzo della quale afferma di avere ottemperato alle sentenze di cui sopra con la liquidazione, a titolo di sorte capitale, della somma di euro 44.415,28 in favore del dott. [#OMISSIS#] Rucco in data 16.12.2015, per la frequenza alla scuola di specializzazione in Radiologia presso l’Università Cattolica di Roma, prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
Ritenuto che, pertanto, è sopravvenuto il difetto di interesse per la sorte capitale, mentre lo stesso permane per quanto concerne gli interessi legali da corrispondere al ricorrente dall’8.8.2001 fino alla data dell’effettivo pagamento e per le spese legali, secondo la quantificazione disposta del Giudice Ordinario;
Ritenuto che il ricorso vada accolto limitatamente a quest’ultima parte, con la contestuale nomina del Commissario ad acta in persona del Ragioniere Generale dello Stato pro tempore o di un suo delegato, il quale dovrà dare esecuzione alla residua parte riconosciuta delle sentenze sopra indicate a favore del ricorrente, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, se più breve, della presente sentenza;
Ritenuto che le spese di lite siano da porre a carico delle amministrazioni soccombenti, secondo le regole generali, in ragione della solo tardiva e parziale ottemperanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):
– dichiara il sopravvenuto difetto di interesse per quanto concerne la sorte capitale di quanto dovuto al ricorrente che il M.I.U.R. gli ha liquidato in data 16.12.2015;
– accoglie il ricorso per quanto riguarda la liquidazione degli interessi legali e delle spese del giudizio, così come disposte dal Giudice Ordinario e ordina all’amministrazione costituita di dare esecuzione a tale parte del dispositivo nel termine di trenta giorni (30) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza;
in caso di ulteriore inadempimento oltre il predetto termine, si nomina fin d’ora il Commissario ad acta in persona del Ragioniere Generale dello Stato o di un funzionario da lui delegato, il quale provvederà nel successivo termine di 30 (trenta) giorni.
– condanna le amministrazioni intimate in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente nella misura di euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)