N. 02830/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08389/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8389 del 2005, proposto da:
Gloria Angeletti e [#OMISSIS#] Girardi, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo [#OMISSIS#], presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Panama, 12
contro
– “Sapienza” Università di Roma (già Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– Gestione Liquidatoria dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Libonati, [#OMISSIS#] Desario, [#OMISSIS#] Cappiello e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],, con domicilio eletto presso quest’ultimo [#OMISSIS#] in Roma, via di Monte Fiore, 22;
– Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Capparelli e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Roma, viale del Policlinico, 155;
– Azienda Ospedaliera Policlinico Sant’[#OMISSIS#], in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Cristiana Consalvi, presso la quale elettivamente domicilia in Roma, Circonvallazione Trionfale, 47;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento degli arretrati maturati a titolo di retribuzione di posizione (parte variabile) dall’anno 1996, nella misura prevista per il personale medico di corrispondente qualifica e a conseguente condanna delle Autorità intimate, ciascuna per quanto di rispettiva ragione, al pagamento delle somme dovute per la suddetta causale, maggiorate degli accessori come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di “Sapienza” Università di Roma, dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, della Gestione liquidatoria dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma e dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Sant’[#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, notificato ai soggetti indicati in epigrafe tra il 16 e il 19 settembre 2005 e depositato il successivo 26 settembre, Gloria Angeletti e [#OMISSIS#] Girardi, rispettivamente ricercatore confermato e professore associato presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentano di avere svolto, senza soluzione di continuità, funzioni assistenziali, percependo il trattamento differenziale ex art. 31 del da.P.R. n. 761/1979, la prima dal 26 novembre 1992, quale assistente presso il reparto psichiatrico universitario dell’Ospedale S. [#OMISSIS#] della Pietà e, poi, dal 20 agosto 2001, quale dirigente medico, presso l’U.O.C. di Psichiatria dell’ospedale Sant’[#OMISSIS#] di Roma e, il secondo, dall’1 novembre 1992, quale aiuto, presso il reparto psichiatrico universitario dell’Ospedale S. [#OMISSIS#] della Pietà e, dal 12 marzo 2001, quale dirigente medico, presso l’U.O.C. di Psichiatria dell’ospedale Sant’[#OMISSIS#].
Non avendo percepito la retribuzione di posizione, parte variabile, di cui ai Contratti Collettivi Nazionali per il Personale del Comparto Sanità relativi ai quadrienni 1994-1997 e 1998-2001, agiscono oggi in giudizio per sentir condannare le resistenti amministrazioni, ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle corrispondenti somme per arretrati non versati dal 1996, nella misura prevista per il personale medico di corrispondente qualifica.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti che, nel corso del processo, hanno variamente eccepito il difetto di giurisdizione del g.a., il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei crediti azionati e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
Reiscritta la causa a ruolo a seguito di ordinanza n. 4625/2014 resa da questa Sezione in accoglimento di un’opposizione a perenzione ex art. 82 c.p.a. e della successiva domanda di fissazione di udienza del 7 ottobre 2014, le parti hanno ulteriormente interloquito con scritti difensivi e, all’udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via pregiudiziale, il Tribunale ritiene insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere della domanda proposta col ricorso in esame.
E, infatti, i ricorrenti rivendicano gli arretrati, maturati a titolo di retribuzione di posizione (parte variabile) dal 1996, per l’opera assistenziale prestata, fino al 2001, rispettivamente quale assistente e aiuto, presso l’ospedale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] della Pietà e dal 2001, quali dirigenti medici, presso l’U.O.C. di Psichiatria dell’ospedale Sant’[#OMISSIS#]. Questi, nella sostanza, chiedono il pagamento di voci retributive che non derivano dallo svolgimento di attività universitaria, bensì da quella prestata quali medici e, poi, quali dirigenti presso le predette aziende ospedaliere (indipendenti dall’Università oggi evocata in giudizio), ed invocano, a tal fine, l’applicazione della contrattazione collettiva vigente con liquidazione degli emolumenti “nella misura prevista per il personale medico di corrispondente qualifica” (cfr. sul punto Tribunale di Roma, sent. n. 22141/2004 richiamata dall’Università di Roma).
Ciò posto, il rapporto di lavoro in questione non rientra tra quelli, rimasti in regime di diritto pubblico, disciplinati dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 201, n. 165, ma piuttosto resta assoggettato alla disciplina generale dettata dall’art. 63, comma 1, del decreto legislativo in parola, il quale devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo testo di legge, ad eccezione appunto di quelle relative ai rapporti di lavoro c.d. non contrattualizzati.
Più in particolare, occorre in questo caso fare applicazione della disposizione transitoria dettata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 il quale dispone che «sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000».
Da tanto discende, ai fini del ricorso in esame, che non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla pretesa economica derivante dal rapporto di lavoro de quo svolto dopo il 30 giugno 1998, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.
Analogamente, questo giudice non può esaminare la domanda relativa al periodo di lavoro compreso tra il 1996 e il 30 giugno 1998, posto che la cognizione di questa resterebbe devoluta alla giurisdizione amministrativa solo ove tale domanda fosse stata proposta, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000; cosa che, nella specie, non si è verificata, essendo stato proposto il ricorso in esame soltanto nel 2005.
Ritenuto, in definitiva, che, per le superiori considerazioni, ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda;
Considerato infine che le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Storto, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)