N. 00234/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2012, proposto da:
Caraceni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Coppier [#OMISSIS#], Labate [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Spalletti [#OMISSIS#], Lavenia [#OMISSIS#], Tavoletti [#OMISSIS#] e Zampi [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Medori, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Balestra in Ancona, Via [#OMISSIS#], 99;
contro
Università degli Studi di Macerata, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza [#OMISSIS#], 29;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corretta ricostruzione economica della carriera, previo riconoscimento, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 382/1980, del pregresso servizio prestato in qualità di assegnisti di ricerca e, per il ricorrente [#OMISSIS#], anche in qualità di destinatario di borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato, per i periodi di seguito dettagliatamente elencati:
1. Caraceni [#OMISSIS#], dall’1/9/1999 al 30/8/2003 e dall’1/11/2003 al 30/9/2006 quale assegnista di ricerca;
2. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dall’1/3/2001 al 28/2/2005 quale assegnista di ricerca e dall’1/3/1999 al 28/2/2001 quale ricercatore post-dottorato;
3. Coppier [#OMISSIS#], dall’1/9/2000 al 31/8/2004 e dall’1/11/2004 al 17/12/2006 quale assegnista di ricerca;
4. Labate [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dall’1/9/2003 al 31/8/2007 e dall’1/9/2007 al 30/9/2008 quale assegnista di ricerca;
5. Lavenia [#OMISSIS#], dall’1/8/2003 al 31/7/2007 quale assegnista di ricerca;
6. Spalletti [#OMISSIS#], dall’1/9/1999 al 31/8/2003 e dall’1/11/2003 al 15/5/2005 quale assegnista di ricerca;
7. Tavoletti [#OMISSIS#], dall’1/11/2004 al 17/12/2006 quale assegnista di ricerca;
8. Zampi [#OMISSIS#], dall’1/3/2000 al 28/2/2004 quale assegnista di ricerca;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione di tutte le differenze retributive tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito, con le decorrenze di legge, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Macerata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. I ricorrenti, tutti in possesso della qualifica di ricercatori confermati presso l’Università di Macerata, successivamente alla loro conferma in ruolo, hanno presentato domanda di riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio pre-ruolo prestato in qualità di assegnisti di ricerca; il solo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha presentato domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo anche per il periodo di attività di ricerca post-dottorato dal medesimo svolta.
Inizialmente l’Università si è riservata di valutare i presupposti per l’accoglimento delle domande, avuto riguardo ai dubbi interpretativi in materia.
Tuttavia, nonostante i solleciti degli interessati, la riserva non è stata mai sciolta, rimanendo senza alcun esito le relative istanze.
Di qui il presente ricorso, con cui i ricorrenti contestano l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, censurandolo sotto distinti profili, e chiedono la declaratoria del proprio diritto a vedersi riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, il periodo di servizio svolto come assegnisti di ricerca e, limitatamente al dott. [#OMISSIS#], anche come ricercatore post-dottorato.
L’Università degli Studi di Macerata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
II.1. L’art. 103, comma 3, del DPR n. 382/1980 stabilisce che “ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente”.
In ordine all’equiparabilità del titolo di assegnista di ricerca ex art. 51 della legge n. 449/1997 alle categorie contemplate nell’art. 103, la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. II, parere 22 ottobre 2015, n. 2851; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11.1.2012, n. 102), da cui il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi, ha affermato che “la figura dell’assegnista di ricerca ai sensi dell’articolo 51, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è del tutto equiparabile a quello dei titolari di borsa di studio menzionati nell’articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in quanto la categoria degli assegnisti di ricerca rappresenta un’evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le università e le istituzioni di ricerca vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1980, n. 382, dovendosi pertanto ritenere sussistente in capo al ricercatore confermato il diritto al riconoscimento, ad ogni effetto di legge, di carattere giuridico ed economico, del servizio pregresso svolto come assegnista di ricerca, nonché il diritto alle differenze retributive tra quanto dovuto a seguito del predetto riconoscimento, e quanto effettivamente percepito, con decorrenza dal momento della conferma nel ruolo dei ricercatori” (nello stesso senso, T.A.R. Trento (Trentino-Alto Adige), sez. I, 7 marzo 2013, n. 77).
In particolare, è stato osservato che l’art. 7, comma 8, lett. e), della legge n. 28/1980 equipara, ai fini considerati, borse ed assegni di ricerca, consentendo l’inquadramento nella qualifica di ricercatore dei titolari di borse o assegni di formazione comunque denominati, sempreché le borse e gli assegni siano istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, e che siano assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.
Il generico richiamo “a qualsiasi borsa o assegno di formazione” consente, quindi, di estendere il riconoscimento anche a figure non espressamente individuate dal D.P.R. n. 382/1980 (come quella degli assegnisti di ricerca, identificata dall’articolo 51, comma 7, della legge 449/1997), purché chiaramente riconducibili alla fattispecie esaminata.
Del resto, sebbene l’elenco dei servizi riconoscibili abbia carattere tassativo, tuttavia, il principio di tassatività va interpretato ed applicato in senso dinamico ed evolutivo; il servizio svolto dal ricorrente, infatti, non poteva essere preso in considerazione dal legislatore del 1980, in quanto trattasi di figura istituita successivamente. L’elenco dei servizi riconoscibili di cui all’art. 103 del DPR n. 382/1980, pertanto, non può non adeguarsi ai mutamenti di legislazione intervenuti dopo la sua entrata in vigore, anche per un ovvio principio di parità di trattamento e di uniformità del regime giuridico tra le tipologie di categorie elencate nella predetta norma rispetto a nuove categorie che abbiano avuto origine dalla trasformazione di quelle esistenti nel 1980 e prese espressamente in considerazione dallo stesso art. 103 cit. (Consiglio di Stato, n. 102/2012, cit.).
I ricorrenti, quindi, in qualità ricercatori confermati, si trovano nelle condizioni di applicabilità della disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 103 del D.P.R. n. 382/1980 e 7, comma 8, lett. e) della legge n. 28/1980, sicché vanno loro riconosciuti, ai fini della carriera, tutti i servizi elencati nella norma che siano stati dagli stessi effettivamente prestati, tra cui rientra sicuramente quello di assegnista di ricerca.
II.2. In applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, l’equiparazione alla qualifica di ricercatore, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. e), cit., può essere estesa anche all’attività di ricerca post-dottorato svolta dal dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a seguito dell’assegnazione di una borsa di studio con decreto rettorale n. 316/1999, conferita previo espletamento di un concorso e finanziata con fondi dell’Università, dal momento che ricorrono, nel caso di specie, tutti presupposti individuati dal combinato disposto degli articoli 103 del D.P.R. n. 382/1980 e 7, comma 8, lett. e) della legge n. 28/1980 per il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in tale qualità.
III. Per le suesposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto; per l’effetto, va affermato il diritto dei ricorrenti ad ottenere, ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti in qualità assegnisti di ricerca e, limitatamente al dott. [#OMISSIS#], anche del servizio svolto come ricercatore post-dottorato, con ogni conseguenza rispetto al trattamento economico spettante.
Sulle differenze retributive dovute vanno calcolati gli interessi legali dalla data della proposizione della domanda di riconoscimento sino al soddisfo. Trattandosi di crediti retributivi maturati dopo il 31 dicembre 1994, non è dovuta la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ex artt. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
IV. Avuto riguardo alla natura della controversia e alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone come in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)