TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14 aprile 2016, n. 4393

Ottemperanza sentenza accertamento diritto dei medici specializzandi di percepire trattamento economico dei medici neo-assunti

Data Documento: 2016-04-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Anche i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione presso strutture universitarie o presso reparti di Aziende Ospedaliere o delle A.S.L., sotto la direzione dei rispettivi primari, spetta il trattamento economico dei medici neo-assunti.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo pur se non munito di formula esecutiva; prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. La norma di cui al citato art. 14 si riferisce espressamente alla “esecuzione forzata” e non al giudizio di ottemperanza ma, attesa la finalità della disposizione di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo e l’avvio della relativa procedura coattiva, non sembra dubbio che essa si applichi anche qualora l’esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l’analoga finalità di quest’ultimo.

Contenuto sentenza

N. 04393/2016 REG.PROV.COLL.
N. 15891/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15891 del 2015, proposto da: 
Giovanni Brugo, [#OMISSIS#] Buschini, [#OMISSIS#] Chiarinotti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Colombo, [#OMISSIS#] Franchetti [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Franchini, Umberto Parravicini, [#OMISSIS#] Ragazzoni, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Bogni, con domicilio eletto presso la prima in Roma, Via Lisbona 20; 
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 12732/14 del Tribunale civile di Roma (R.G.A.C. n. 23600/11).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in accoglimento di specifica domanda risarcitoria, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri – individuata quale unico contraddittore passivamente legittimato – a pagare, in favore dei ricorrenti pure in epigrafe indicati, tutti medici specialisti, diverse somme in riferimento alla perdita del diritto all’adeguata remunerazione prevista dalle direttive comunitarie in materia di retribuzione degli “specializzandi” in medicina e chirurgia.
Nello specifico, la P.C.M. era condannata a corrispondere al dr. Giovanni Brugo la somma capitale di euro 20.141,81, al dr. [#OMISSIS#] Bruschini la somma capitale di euro 33.569,70, alla dr.sa [#OMISSIS#] Chiarinotti, al dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Colombo, al dr. [#OMISSIS#] Franchetti [#OMISSIS#], alla dr.ssa [#OMISSIS#] Franchini e alla dr.ssa [#OMISSIS#] Ragazzoni la somma capitale di euro 26.855,75 ciascuno, al dr. Umberto Parravicini la somma capitale di euro 40.283,64. A tale somma capitale doveva essere aggiunta quella relativa agli interessi legali codicistici, [#OMISSIS#] dall’anno di costituzione in mora (da far risalire alle lettere di diffida ad adempiere ricevute dalla parte pubblica per ciascuno degli interessati in diverse date ivi indicate) sino all’effettivo soddisfo.
Tale sentenza, corredata di formula esecutiva il 5.8.2014 e notificata presso la sede “reale” della P.C.M. il 13.8.2014, passava in cosa giudicata, come attestato dalla relativa certificazione di Cancelleria rilasciata il 30.12.2015.
Con ricorso a questo Tribunale ai sensi dell’art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, gli interessati rappresentavano che, nonostante il carattere definitivo della sentenza e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, l’Amministrazione non aveva ancora provveduto al pagamento nei loro confronti, e chiedevano, quindi, di ordinare alla P.C.M. il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al suddetto giudicato, disponendo eventualmente la nomina di un Commissario ad acta per l’adempimento, con distrazione delle spese del presente giudizio ai legali antistatari.
Il ricorso era quindi trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 24 febbraio 2016.
DIRITTO
In primo luogo, il Collegio rileva che, sulla base delle evidenze documentali in atti – e anche in ragione del comportamento processuale serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, seppur ritualmente intimata, non si è costituita – la sentenza indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Inoltre, come già illustrato da questa Sezione (sent. 13.2.14, n. 1795 e 1796), è opportuno rimarcare che al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in l. 30/97, secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo pur se non munito di formula esecutiva (T.A.R. Lazio, Sez. I, 30.10.12, n. 10127) e prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. La norma di cui al ripetuto art. 14 si riferisce espressamente alla “esecuzione forzata” e non al giudizio di ottemperanza ma, attesa la finalità della disposizione di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l’avvio della relativa procedura coattiva, non sembra dubbio al Collegio che essa si applichi anche qualora l’esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l’analoga finalità di quest’ultimo (cfr., in termini, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.13, n. 3293; T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.; T.A.R. Liguria, Sez. I, 20.7.12, n. 1032).
In specie, il rammentato intervallo di centoventi giorni è ormai decorso e il ricorso per ottemperanza può dunque essere accolto, con riguardo a tutti gli importi richiesti, che, in mancanza di elementi di segno opposto, devono essere anche ricondotti alle spese successive, le quali gravano sulle parti ricorrenti per la mancata esecuzione del giudicato.
Ne consegue che, per quel che riguarda la domanda principale, il Collegio, rilevato l’inadempimento, ordina che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore di ciascun ricorrente dell’importo di cui ha diritto in relazione al suddetto titolo giudiziario, oltre spese e interessi in forza di quanto ivi indicato.
In particolare, la P.C.M. dovrà provvedere al pagamento: 1) in favore del ricorrente Giovanni Brugo della somma capitale di euro 20.141,81, oltre interessi legali secondo quanto indicato nella suddetta sentenza (dal 24.2.2009 al saldo); 2) in favore del ricorrente [#OMISSIS#] Bruschini della somma capitale di euro 33.569,70, oltre interessi legali secondo quanto indicato nella suddetta sentenza (dal 26.2.2009 al saldo); 3) in favore dei ricorrenti [#OMISSIS#] Chiarinotti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Colombo, [#OMISSIS#] Franchetti [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Franchini e [#OMISSIS#] Ragazzoni della somma capitale di euro 26.855,75 ciascuno, oltre interessi legali secondo quanto indicato nella suddetta sentenza (rispettivamente, dal 24.2.2009 per Chiarinotti, dal 24.2.2009 per Colombo, dal 26.2.2009 per Franchetti [#OMISSIS#], dal 23.3.2009 per Franchini, dal 24.2.2009 per Ragazzoni, al saldo); 4) in favore del ricorrente Umberto Parravicini della somma capitale di euro 40.283,64, oltre interessi legali secondo quanto indicato nella suddetta sentenza (dal 23.2.2009 al saldo).
Il Collegio ritiene anche di accogliere l’ulteriore domanda dei ricorrenti, di nominare sin da ora un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Per quel che riguarda la relativa individuazione, tale organo commissariale viene nominato in persona di un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Segretario Generale presso la suddetta Presidenza vorrà individuare, nel termine di cui in dispositivo, che darà luogo – una volta decorso infruttuosamente il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in questione delle somme sopra richiamate, nell’ulteriore termine che si fissa in giorni 90 (novanta).
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo. sono poste a carico dell’intimata Amministrazione ed a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente p.t., di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, provvedendo alla corresponsione in favore dei ricorrenti degli importi di cui ciascuno ha diritto, secondo quanto indicato in motivazione, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– dispone che, ove l’amministrazione non ottemperi a quanto sopra, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Segretario Generale presso la suddetta Presidenza vorrà individuare nel termine di dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, affinchè dia corso agli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta);
– condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, da distrarsi come indicato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Volpe, Presidente
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)