N. 02785/2016REG.PROV.COLL.
N. 05039/2012 REG.RIC.
N. 05663/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nell’ambito del ricorso numero di registro generale 5039 del 2012, proposto da:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale delle Milizie, 9;
nell’ambito del ricorso numero di registro generale 5663 del 2012, proposto da:
Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Sicilia, 50;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale delle Milizie, 9;
nei confronti di
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato, Sesta Sezione, n. 3521 del 27 giugno 2013, pronunciata inter partes;
Visti il ricorso ex art. 112 ss. cod. proc. amm. e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016, il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Fico e gli avvocati Rienzi e [#OMISSIS#];
1. PREMESSO che la ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nell’ambito dei due ricorsi in appello in epigrafe – tra loro riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza n. 4164/2012 del T.a.r. per il Lazio, e decisi da questa Sezione con sentenza n. 3521 del 27 giugno 2013 – chiede ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. l’ottemperanza alla citata sentenza n. 3521/2013 nella parte in cui, in parziale accoglimento dell’appello incidentale da essa proposta e in correlativa riforma della sentenza di primo grado, le ha riconosciuto il «diritto ad una pensione che tenga conto che ella ha acquisito la qualifica di professore associato a decorrere dal 1° novembre 1992», con la conseguenza che «l’amministrazione universitaria deve segnalare all’ente previdenziale che vi è stato un provvedimento di nomina nella qualifica con tale decorrenza (senza che rilevi il mancato giudizio di idoneità dopo i tre anni), nel senso che deve determinare la retribuzione ipoteticamente rilevante per la corresponsione del trattamento pensionistico, computando (a tale solo fine di comunicazione) le classi e gli scatti maturati sino al momento del collocamento in pensione, quale professore associato senza soluzione di continuità» (v. così, testualmente, la sentenza ottemperanda);
2. CONSIDERATO che dal citato passaggio testuale della sentenza ottemperanda emerge in modo chiaro e univoco che alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, considerandola quale professore associato dal 1° novembre 1992 e come professore associato confermato in ruolo dal 1° novembre 1995, a prescindere dal mancato giudizio di idoneità dopo i tre anni di cui all’art. 23 d. P.R. n. 382/1980, che alla luce della menzionata sentenza deve ritenersi da essa conseguito virtualmente (ai fini de quibus), a compiuta reintegrazione della sua posizione pensionistica;
3. RITENUTO pertanto che, in accoglimento del ricorso per ottemperanza, all’Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’ debba essere ordinato di trasmettere all’INPS, in sostituzione/integrazione della nota del 19 dicembre 2013, la trasmissione di nuova nota con allegato mod. PA04, unitamente alla presente sentenza (ed alla sentenza ottemperanda), ai fini del ricalcolo del trattamento pensionistico spettante alla ricorrente come professore associato confermato in ruolo con decorrenza 1° novembre 1995, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione – o, se anteriore, dalla notificazione – della presente sentenza, riservata in caso di persistente inottemperanza la nomina di un commissario ad acta;
4. RITENUTO che, in applicazione dei criteri della causalità e della soccombenza, le spese del presente giudizio di ottemperanza, come liquidate nella parte dispositiva, debbano essere poste a carico dell’Università;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per ottemperanza del 18 giugno 2015, disponendo nei sensi di cui al punto 3. della parte-motiva della presente sentenza; condanna l’Università resistente a rifondere alla ricorrente le spese della fase di ottemperanza, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2785
Rideterminazione trattamento pensionistico in considerazione qualifica professore associato-Ottemperanza
Data Documento: 2016-06-23
Area:
Giurisprudenza
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