Il mancato formale conferimento dell’incarico di assistente volontario non consente la pretesa riscattabilità del servizio asseritamente prestato. Non è ipotizzabile che le disposizioni che nel tempo hanno previsto la possibilità di riscattare il servizio di assistente volontario volessero riferirsi anche al servizio prestato de facto in assenza di nomina formale. Infatti, nella disciplina del pubblico impiego, all’esercizio di fatto delle mansioni non è stata mai riconosciuta rilevanza se non in casi eccezionali; e non è questo il caso, tanto più che la legislazione dell’epoca era ispirata ad un rigore formale che forse oggi può apparire eccessivo, ma dal quale non si può prescindere nell’interpretazione.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 agosto 2016, n. 2036
Riconoscimento del servizio pre-ruolo quale assistente volontario
N. 02036/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01471/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Midulla, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] D’Affronto, con domicilio eletto presso lo studio della medesima sito in Palermo, via Catania n. 15;
contro
– l’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è domiciliata per legge in Palermo via A. de Gasperi n. 81;
per l’annullamento
– quanto al ricorso introduttivo:
a) della nota dell’Università degli Studi di Palermo n. 27019 datata 2 aprile 2008 e di ogni altro atto connesso e consequenziale;
b) nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il riscatto dei servizi di assistente volontario prestato al 1.11.1988 al 31.10.1992;
– quanto al ricorso per motivi aggiunti:
a) della nota dell’Università degli Studi di Palermo n. 72440 del 30 settembre 2008;
b) del d.r. n. 4578 del 22 settembre 2008;
c) della nota n. 60114 del 29 luglio 2008;
d) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Vista l’ordinanza n. 43/2009 con la quale è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo referendario dott. [#OMISSIS#] La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 20 luglio 2016 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di essere professore associato presso l’Università degli Studi di Palermo e di aver chiesto, all’atto dell’immissione in ruolo, il riscatto dei periodi di servizio pregressi tra i quali quello che avrebbe asseritamente svolto quale assistente volontario presso il medesimo Ateneo. Oggetto dell’odierno giudizio è il diniego opposto dall’Università al riconoscimento del servizio pre-ruolo quale «assistente volontario» che la stessa ricorrente avrebbe svolto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 agosto 1992 e del quale chiede il relativo accertamento. Aggiunge che siffatta qualificazione era stata riconosciuta dal Rettore dell’Università con proprio decreto n. 4413 del 2006, poi modificato con decreto n. 4578/2008, quest’ultimo impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
Il ricorso introduttivo si articola in un unico motivo di doglianza con il quale si evidenziano i vizi di violazione di legge (l. n. 1092 del 1973, d.P.R. n. 382 del 1980) ed eccesso di potere sul rilievo che:
– l’attività svolta dalla ricorrente sarebbe da qualificarsi quale attività di assistente volontario, peraltro, come s’è detto, originariamente riconosciuta come tale dal Rettore dell’Università;
– tale attività sarebbe riscattabile;
– ove a tutto concedere le prestazioni rese dovessero essere considerate quali oggetto dell’attività di «esercitatore universitario», il relativo periodo avrebbe dovuto essere ammesso a riscatto stante la piena equivalenza di tale figura con quella di assistente volontario.
Con riferimento al decreto n. 4578/2008 (del 22 settembre 2008) la ricorrente deduce la contraddittorietà dello stesso rispetto al precedente riconoscimento del servizio prestato quale assistente volontario ai fini del riscatto, la cui emanazione avrebbe anche leso il proprio legittimo affidamento conseguente tal trascorrere del tempo rispetto al precedente provvedimento datato 31 agosto 2006.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Palermo la quale, con articolata memoria volta ad evidenziare i profili di (asserita) non riscattabilità dei periodi di collaborazione volontaria – quale sarebbe in tesi, quella di specie -, ha concluso per l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente.
In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha reiterato le considerazioni già contenute nel ricorso introduttivo e (in parte) nei motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 20 luglio 2016, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e ciò poiché nel caso di specie non risulta il conferimento formale dell’incarico di assistente volontario alla ricorrente.
L’art. 14 del d. lgs. n. 1172 del 1948, stabiliva che «gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su proposta del professore ufficiale della materia». L’art. 22 della l. n. 62 del 1967 ha successivamente disposto l’abrogazione, dalla data di entrata in vigore della stessa legge, delle disposizioni che consentivano la nomina di assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria ed ha previsto che «gli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni accademici a partire dal 1967-68 […]» (comma 2).
Tale disposizione è stata successivamente abrogata ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 e dell’allegato A, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza ivi prevista (centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto).
Così ricostruito sinteticamente il quadro normativo di riferimento, è indubbio che il mancato formale conferimento dell’incarico di assistente volontario non consentiva la pretesa riscattabilità del servizio asseritamente prestato.
Non è ipotizzabile che le disposizioni che nel tempo hanno previsto la possibilità di riscattare il servizio di assistente volontario volessero riferirsi anche al servizio prestato de facto in assenza di nomina formale.
Com’è noto, nella disciplina del pubblico impiego, all’esercizio di fatto delle mansioni non è stata mai riconosciuta rilevanza se non in casi eccezionali; e non è questo il caso, tanto più che la legislazione dell’epoca era ispirata ad un rigore formale che forse oggi può apparire eccessivo, ma dal quale non si può prescindere nell’interpretazione (in tal senso, T.A.R. Umbria, 9 febbraio 2007, n. 95).
D’altra parte, la collaborazione a titolo volontario e gratuito con una cattedra universitaria può realizzarsi in concreto in modi variamente diversificati sotto il profilo del livello di impegno. Pertanto non è irragionevole ritenere che il legislatore, volendo accordare un beneficio (quale la possibilità di riscattare il servizio ai fini pensionistici e previdenziali) e non avendo altri strumenti per individuarne i destinatari, abbia inteso riferirsi a chi possedeva, quanto meno, la qualifica di assistente volontario conferita con atto formale.
Sul versante delle certificazioni allegate a firma dei docenti Prescia e La Franca con le quali è stato attestato lo svolgimento di talune attività, le stesse, del resto, non sarebbero state neppure idonee ad attestare lo svolgimento dell’attività di assistente volontario su un piano sostanziale in quanto esse riguardano la diversa attività di cultore della materia («nell’area della rappresentazione») e di collaborazione alle esercitazioni (nell’ambito degli «elementi di fotogrammetria»).
Deve giudicarsi parimenti infondata la doglianza intesa a sottolineare la violazione del legittimo affidamento asseritamente ingenerato in capo alla ricorrente sul rilievo che, per un verso, il provvedimento di modifica del decreto del 2006 risultava un provvedimento necessario, immune dai denunziati profili di contraddittorietà; per altro verso, il non lungo periodo di tempo intercorrente tra l’adozione del medesimo decreto del 2006, che pure riconosceva la riscattabilità del periodo oggetto della pretesa, e quello della sua modifica non era idoneo a configurare alcun legittimo affidamento.
Da ultimo, quanto al recupero delle somme disposto dall’Amministrazione ed in relazione al quale è stata proposta la domanda cautelare poi respinta dal Tribunale, deve osservarsi, in linea con la consolidata giurisprudenza, che lo stesso ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rileverebbero ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno rigettati. Le spese possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alla natura degli interessi sottesi al presente giudizio ed alla data di proposizione del gravame, anteriore all’ultima modificazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 26 cod. proc. amm.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, rigetta il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti in epigrafe indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] La Greca, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 08/08/2016