TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 22 aprile 2016, n. 2135

Annullamento esame universitario e conseguente annullamento del diploma di laurea-Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2016-04-22
Area: Giurisprudenza
Massima

In caso di svolgimento ex novo dell’esame originariamente annullato e del conseguimento del diploma di laurea presso un differente ateneo, il ricorso avverso il provvedimento adottato dall’ateneo di provenienza, di annullamento dell’esame e del diploma di laurea rispettivamente ivi svolto e conseguito, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Contenuto sentenza

N. 02135/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2012, proposto da: 
[#OMISSIS#] Fontanarosa, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zuppardi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, viale Gramsci, 16; 
contro
Università degli Studi di Napoli Parthenope, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; 
per l’annullamento
DEL DECRETO RETTORILE N. 82/2012 CON CUI SI ANNULLA L’ESAME DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E L’ESAME DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA del ricorrente;
e per il RISARCIMENTO DANNI connessi e conseguenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Napoli Parthenope;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione del 30.3.2016 dei difensori di parte ricorrente , con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame il ricorrente è insorto con il provvedimento di annullamento dell’esame di procedura civile sostenuto, e conseguente annullamento del diploma di laurea, lamentando vizi di eccesso di potere e violazione di legge.
Si è costituto in giudizio l’Ateneo intimato,che ha sostenuto la infondatezza del ricorso.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza collegiale n. 1470/2012.
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2016 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione a quanto rappresentato e documentato da parte ricorrente.
Lo stesso invero con dichiarazione dei suoi procuratori costituiti in data 30.3.2016 ha fatto presente di avere nuovamente sostenuto l’esame annullato e conseguito la laurea presso latra istituzione universitaria, non avendo più interresse a coltivare il presente ricorso.
All’uopo ha allegato documentazione depositata il 6.4.2016.
Pertanto il Collegio ritiene che, alla luce di detta dichiarazione, il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcun interesse di parte alla definizione nel merito dello stesso.
L’esito in [#OMISSIS#] della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Napoli, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)