TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 10 giugno 2016, n. 601

Riconoscimento universitario integrale o parziale diploma di laurea conseguito presso università straniera

Data Documento: 2016-06-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Il diniego di riconoscimento integrale del diploma di laurea conseguito presso un’università straniera non è di per sé in contrasto con i principi in materia di riconoscimento dettati dalla Convenzione di Lisbona, qualora il provvedimento di dingo adottato da un’università italiana risulti del tutto rispettoso degli oneri motivazionali e di trasparenza prescritti dalla Convenzione stessa, nonché adottato entro i limiti dell’autonomia ordinamentale espressamente riconosciuta all’Ateneo presso il quale è stato chiesto il riconoscimento (nel caso di specie, l’università ha evidenziato in modo puntuale ed esplicito, nel legittimo esercizio della discrezionalità tecnica ad essa attribuito, la ritenuta non omogeneità fra i diversi programmi di studio posti a raffronto per l’assenza, in quello soggetto a riconoscimento, di ben undici insegnamenti “obbligatori”, e per la carenza di “documentazione” attestante “l’aggiornamento professionale svolto all’estero”, considerato invece obbligatorio nel programma di studi della laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell’ateneo italiano).

È il legittimo il diniego di riconoscimento parziale del diploma di laurea conseguito presso un’università straniera qualora l’università italiana si sia limitata in maniera del tutto apodittica a richiamarsi alle considerazioni già svolte per il diniego di riconoscimento “integrale”, malgrado l’eterogeneità oggettiva delle due valutazioni richieste, così violando, sul punto, sia i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona, sia le specifiche norme regolamentari del proprio ordinamento.

La richiesta di riconoscimento “parziale” degli studi svolti all’estero impone pertanto un raffronto non con l’intero programma di insegnamento seguito dal candidato all’estero, bensì con ciascun singolo esame sostenuto ovvero con determinati gruppi di materie facenti parte del medesimo corso di laurea dell’ateneo estero, al fine di verificare, anche mediante l’attribuzione di specifici crediti formativi, la possibile sostituzione di un definito periodo di studio e/o di specifici esami del corso di laurea nazionale con quelli sostenuti all’estero, e la conseguente eventuale ammissione all’anno di studi ritenuto idoneo, previa verifica dei posti disponibili. Correlativamente, l’eventuale diniego di tale specifico riconoscimento avrebbe quindi dovuto essere motivato dalla sussistenza di “comprovate, sostanziali differenze” fra i singoli “periodi di studio” posti a raffronto, e non avendo riguardo all’intero programma del corso di laurea seguito all’estero.

Contenuto sentenza

N. 00601/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Serlini, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Dalla Riva, [#OMISSIS#] Acerboni, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Acerboni in Mestre-Venezia, Via Torino, 125; 
contro
Università degli Studi di Verona, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63; 
per l’annullamento
a) con il ricorso principale:
– del diniego dell’Università degli Studi di Verona dell’ istanza di riconoscimento “integrale” o, “in via subordinata”, “parziale” della laurea in Stomatologia conseguita presso l’Università degli Studi di Nis – Repubblica di Serbia di cui alla nota prot. n. 3717/V.2 del 21.01.2015; nonché della delibera della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Verona di cui al verbale del 26.11.2014 con cui non è stata riconosciuta l’equipollenza con il titolo di studio italiano della laurea in Stomatologia;
b) con il primo ricorso per motivi aggiunti:
– del diniego dell’Università degli Studi di Verona, Prot. N. 31661/V.2 del 19.05.2015, all’istanza di riconoscimento “integrale” o, “in via subordinata”, “parziale” della laurea in Stomatologia conseguita presso l’Università di Nis – Repubblica di Serbia, nonché della delibera della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Verona, di cui al verbale del 28.04.2015;
c) con il secondo ricorso per motivi aggiunti:
– del diniego dell’Università degli Studi di Verona, Prot. N. 77848/IV/1 del 3.11.2015, all’istanza di riconoscimento “integrale” o, “in via subordinata”, “parziale” della laurea in Stomatologia conseguita presso l’Università di Nis – Repubblica di Serbia, nonché della delibera della Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Verona, di cui al verbale del 20.10.2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. [#OMISSIS#] Serlini, premesso di aver compiuto i propri studi universitari presso l’Università statale di Nis – Facoltà di Medicina – nella Repubblica di Serbia, essendosi iscritto al primo anno accademico il 21.06.1989 e avendo concluso gli studi il 29.08.1996 (con profitto medio di 7,18), in data 15 luglio 2014 ha presentato al Rettore dell’Università degli studi di Verona domanda di “riconoscimento universitario integrale” o comunque, in via subordinata, “parziale” del proprio diploma di laurea in Stomatologia conseguito presso la suddetta Università di Nis, numero DS-57-2465, rilasciato in data 25.11.1996 ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Lisbona del 11.04.1997 (legge 1.07.2002 n. 148), chiedendo espressamente l’applicazione di tale convenzione.
1.1. Il 21 gennaio 2015 l’Università di Verona inviava la nota prot. n. 3717/ V.2, con la quale comunicava all’interessato che «la Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria nella seduta telematica del 26/11/2014 – valutata l’incongruità dell’iter formativo svolto per il conseguimento della Laurea in Stomatologia presso l’Università di Nis-Serbia rispetto all’ordinamento didattico vigente, agli obiettivi didattico-formativi, ai programmi di insegnamento svolti presso il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Verona – ha deliberato di non riconoscere l’equipollenza della laurea conseguita dal sig. Serlini [#OMISSIS#] con il titolo di studio italiano».
1.2. Avverso tale rigetto, nonché avverso la delibera della Commissione didattica del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Verona di cui al verbale del 26 novembre 2014, il sig. [#OMISSIS#] Serlini ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
a) “illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e per violazione di legge e falsa applicazione ex artt. 3, 6,10 e 10-bis l. 241/1990”, non essendo in alcun modo indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base del rigetto;
b) “illegittimità per violazione e falsa applicazione della legge 11.07.2002 n. 148 in particolare degli art. 2 e 3, e della Convenzione di Lisbona del 11.04.1997”, che impone di effettuare una valutazione sulla base di criteri trasparenti, coerenti ed affidabili e senza alcuna discriminazione, vagliando in buona fede ed in modo puntuale l’iter di studio del candidato al riconoscimento, “dovendo essere concesso il riconoscimento del titolo, fatta salva la sola ipotesi che ci sia una differenza sostanziale tra programmi che è onere dell’organismo che valuta di provare” (pag. 17 del ricorso);
c) “illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità”, in quanto l’Università avrebbe contestato l’incongruità dell’iter formativo del ricorrente sia rispetto all’ordinamento vigente, “senza individuare alcun elemento normativo specifico di raffronto e neppure alcun dato del percorso di studi che sarebbe in contrasto” rispetto agli “obiettivi didattico formatici e ai programmi di insegnamento” del corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Verona, e senza indicare né i “crediti formativi dell’iter di studi del ricorrente né quali sarebbero gli obiettivi didattici formativi e i relativi programmi di insegnamento da porre in raffronto” (ricorso pag. 19).
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato via PEC il 14 luglio 2015 e depositato il successivo 20 luglio, il ricorrente ha altresì impugnato, per i medesimi vizi, la successiva delibera di diniego della citata Commissione didattica, adottata in data 28 aprile 2014 a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare n. 126/2015, con la quale era stata accolta la misura sospensiva dei provvedimenti impugnati.
2.1. Con ordinanza n. 310 del 2015, adottata alla camera di consiglio del 6 agosto 2015, questo Tribunale sospendeva in via cautelare anche la delibera della Commissione in data 28 aprile 2014, «considerato che nel provvedimento da ultimo adottato dall’Università resistente manca una esplicita pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento parziale degli esami sostenuti dal ricorrente presso l’Università di Nis-Serbia» e ritenuto, pertanto, «in considerazione del pregiudizio che il ricorrente potrebbe subire a causa del perdurare della situazione d’incertezza sul proprio futuro professionale, opportuno accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame della predetta domanda».
3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato via PEC il 10 novembre 2015 e depositato il successivo 18 novembre 2015, il ricorrente ha infine impugnato il diniego di riconoscimento della laurea in stomatologia conseguita presso l’Università di Nis- Repubblica di Serbia del 3 novembre 2015 dell’Università di Verona, unitamente alla delibera della Commissione didattica del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Verona del 20 ottobre 2015, ad esso allegata.
3.1. Con tale ultima impugnativa, il ricorrente lamenta, da un lato, la “nullità del provvedimento per elusione del giudicato cautelare” di cui all’ordinanza cautelare del 6 agosto 2015 n. 310/2015; dall’altro, eccesso di potere sotto una pluralità di profili (per carenza di motivazione e difetto di istruttoria), violazione della legge 11.07.2002 n. 148 ed in particolare degli art. 2 e 3, della Convenzione di Lisbona del 11.04.1997, nonché della legge 2 agosto 1999, n. 264 in materia di accesso ai corsi universitari, del regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Verona e degli artt. 33,24 e 97 della Costituzione.
4. Si è costituita in giudizio l’Università di Verona chiedendo che il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti, venga rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. All’udienza pubblica del 9 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente occorre dichiarare la sopravvenuta improcedibilità sia del ricorso introduttivo, sia del primo ricorso per motivi aggiunti, in conseguenza dell’adozione nel corso del giudizio del provvedimento di diniego datato 3 novembre 2015, che ha sostituito le deliberazioni precedenti.
7. Con tale provvedimento, l’Università di Verona ha nuovamente negato il riconoscimento del titolo accademico conseguito all’estero da [#OMISSIS#] Serlini sia in via “integrale” che in via “parziale”, confermando “le considerazioni già espresse dalla Commissione del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria della medesima Università nel verbale del 28 aprile 2015 in merito al non riconoscimento dell’equipollenza della laurea in stomatologia, conseguita dal sig. Serlini presso l’Università di Nis-Serbia, con la laurea in odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Sudi di Verona”.
7.1. In particolare, nel diniego del 28 aprile 2015, la Commissione suddetta ha evidenziato che “il ricorrente risulta non aver conseguito la laurea in odontoiatria e Protesi Dentaria per la quale chiede il riconoscimento”, ritenendo “estremamente difficile il confronto fra il piano didattico del corso di laurea in Stomatologia presentato dal ricorrente … e il piano didattico del corso di laurea in odontoiatria e Protesi Dentaria attivato presso l’Università di Verona in applicazione del decreto ministeriale n. 270/2004”. Ciò nondimeno, e malgrado le “criticità nella nomenclatura”, la Commissione ha comunque verificato “gli esami sostenuti e i programmi svolti” riscontrando la mancanza di undici “insegnamenti obbligatori per il conseguimento della laurea per la quale il riconoscimento è richiesto”.
Inoltre, è stato evidenziato, alla luce dei programmi presentati dal ricorrente, e tenuto conto della data di conseguimento della laurea (1996), “l’utilizzo di tecniche terapeutiche, materiali e strumentazioni obsoleti”, nonché la mancanza di “documentazione che attesti l’aggiornamento professionale svolto all’estero”, obbligatorio in Italia per lo svolgimento della professione di odontoiatra. Ancora, la Commissione ha rilevato la carenza di “riscontro degli obiettivi formativi del tirocinio pratico professionalizzante che presso l’Ateneo richiede l’obbligo di frequenza del 75% e il superamento di un esame”.
Alla luce di tali rilievi, la Commissione ha quindi ritenuto di “non riconoscere l’equipollenza della laurea in stomatologia conseguita dal” ricorrente con quella “in odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Verona”.
7.2. Tanto premesso, deve in primo luogo essere respinta la censura di nullità del provvedimento per pretesa “elusione del giudicato cautelare”, in quanto l’Amministrazione non si è limitata a riconfermare la propria precedente delibera di diniego, ma ha ritenuto di negare anche il riconoscimento “parziale” del titolo accademico conseguito all’estero in oggetto per gli stessi motivi posti a fondamento del rigetto del riconoscimento totale.
Tale deliberazione, quindi, ancorché motivata per relationem con riguardo al percorso motivazionale adottato il 28 aprile 2014, lungi dal confermare il profilo dell’atto sospeso con l’ordinanza cautelare n. 310 del 2016, ha invece affrontato la questione espressamente sollecitata da questo TAR, mediante una nuova e autonoma rideterminazione.
7.3. Devono essere ora esaminati i profili di pretesa illegittimità del diniego per contrasto con i principi in materia di riconoscimento dettati dalla Convenzione di Lisbona, ratificata con la legge 11/07/2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno).
7.3.1. Quanto alla dedotta violazione della legge n. 148/2002, premessa l’indubbia vincolatività anche per il nostro Paese della Convenzione suddetta, occorre rilevare che proprio in base all’art. 2 della legge citata è stato affermato il principio secondo il quale «la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’àmbito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia».
7.3.2. In coerenza con l’autonomia funzionale, sul piano didattico e scientifico, riconosciuta alle Università del Paese nel quale si richiede il riconoscimento del titolo accademico conseguito all’estero, inoltre, la stessa Convenzione stabilisce il criterio per cui, premesso il valore certificativo delle attestazioni effettuate dagli Atenei stranieri, quanto alle “conoscenze” e alle “competenze dichiarate nel titolo di studio di insegnamento superiore”, «ogni Parte riconoscerà i titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da un’altra Parte, a meno che non sussista una sostanziale differenza comprovata fra i titoli di studio di cui si chiede il riconoscimento ed il corrispondente titolo di studio della Parte a cui si chiede il riconoscimento» (così § VI.1. della Convenzione di Lisbona).
7.3.3. Ebbene, il provvedimento di diniego concernente il riconoscimento della laurea in Stomatologia conseguita presso l’Università di Nis-Serbia dal ricorrente quale titolo equipollente a quella in odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita presso l’Università di Verona risulta del tutto rispettoso degli oneri motivazionali e di trasparenza prescritti, nonché adottato entro i limiti dell’autonomia ordinamentale espressamente riconosciuta all’Ateneo presso il quale è stato chiesto il riconoscimento.
7.3.4. Infatti, ancorché per relationem, il diniego impugnato fornisce in maniera logica ed esaustiva tutti gli elementi considerati ostativi al riconoscimento “integrale” del titolo di studio estero ed emersi dal documentato raffronto fra gli ordinamenti didattici dei rispettivi atenei. La Commissione ha così evidenziato in modo puntuale ed esplicito, nel legittimo esercizio della discrezionalità tecnica ad essa attribuito, la ritenuta non omogeneità fra i diversi programmi di studio posti a raffronto per l’assenza, in quello soggetto a riconoscimento, di ben undici insegnamenti “obbligatori”, e per la carenza di “documentazione” attestante “l’aggiornamento professionale svolto all’estero”, considerato invece obbligatorio nel programma di studi della laurea in odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Verona.
7.3.5. Tanto rilevato il rigetto dell’istanza di riconoscimento “integrale” del titolo accademico conseguito all’estero non risulta censurabile sotto alcuno dei profili sollevati, né tantomeno si pone in contrasto con i principi ed i criteri dettati dalla Convenzione di Lisbona.
7.3.6. Conseguentemente deve essere respinta la domanda di annullamento relativa a tale specifico mancato riconoscimento.
8. Può ora passarsi all’esame della domanda di annullamento avanzata in via subordinata, relativamente al diniego di riconoscimento “parziale” del titolo in esame, per la supposta violazione dell’ “obbligo, in caso di mancato riconoscimento integrale della laurea estera, di procedere ad una valutazione di riconoscimento parziale con relativa ammissione all’anno di corso ritenuto idoneo, previa valutazione dei posti disponibili” (cfr. pag. 26 del II ricorso per motivi aggiunti).
8.1. La domanda è fondata nei limiti di quanto di seguito osservato.
8.2. Ed invero, con riguardo al rigetto di tale specifica richiesta svolta in via subordinata dal ricorrente, l’Università di Verona si è limitata in maniera del tutto apodittica a richiamarsi alle considerazioni già svolte per il diniego di quello “integrale”, malgrado l’eterogeneità oggettiva delle due valutazioni richieste, così violando, sul punto, sia i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona, sia le specifiche norme regolamentari del proprio ordinamento.
8.3. In particolare, la Convenzione di Lisbona dispone al riguardo che: “ Ogni Parte riconoscerà i periodi di studio compiuti nell’àmbito di un programma di insegnamento superiore di un’altra Parte. Tale riconoscimento comprenderà i periodi di studio volti a completare un programma di insegnamento superiore della Parte a cui si chiede il riconoscimento a meno che non sussistano comprovate, sostanziali differenze fra i periodi di studio compiuti in un’altra Parte e la parte del programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero nella Parte a cui si chiede il riconoscimento” (così § V.1. della Convenzione di Lisbona).
8.4. L’ordinamento universitario dell’Ateneo veronese, dal canto suo, disciplina espressamente il riconoscimento dei crediti universitari acquisiti anche presso Università straniere, stabilendo che «i titoli di studio conseguiti all’estero, in Paesi con i quali vigono trattati bilaterali di riconoscimento, vengono dichiarati dal Rettore, a tutti gli effetti, equipollenti a quelli corrispondenti rilasciati dall’Università; in tutti gli altri casi il Collegio Didattico è responsabile del riconoscimento degli studi compiuti all’estero e dei CFU acquisiti da uno studente dell’Università presso un’Università o un istituto di istruzione superiore di uno stato estero» (art. 27, comma 2, del regolamento di didattico dell’Ateneo di Verona).
8.5. La richiesta di riconoscimento “parziale” degli studi svolti all’estero imponeva pertanto un raffronto non con l’intero programma di insegnamento seguito dal candidato all’estero, bensì con ciascun singolo esame sostenuto ovvero con determinati gruppi di materie facenti parte del medesimo corso di laurea dell’ateneo estero, al fine di verificare, anche mediante l’attribuzione di specifici crediti formativi, la possibile sostituzione di un definito periodo di studio e/o di specifici esami del corso di laurea in odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Verona con quelli sostenuti all’estero, e la conseguente eventuale ammissione all’anno di studi ritenuto idoneo, previa verifica dei posti disponibili.
8.6. Correlativamente, l’eventuale diniego di tale specifico riconoscimento avrebbe quindi dovuto essere motivato dalla sussistenza di “comprovate, sostanziali differenze” fra i singoli “periodi di studio” posti a raffronto, e non, come è invece accaduto nella fattispecie sottoposta a giudizio, avendo riguardo all’intero programma del corso di laurea seguito all’estero.
8.7. Pertanto la domanda di annullamento svolta in via subordinata, relativa al diniego del riconoscimento “parziale” degli esami sostenuti dal ricorrente nell’ambito del corso di laurea in stomatologia presso l’Università di Nis-Serbia, deve essere accolta e, per l’effetto, annullato in parte quail provvedimento di rigetto del 3 novembre 2015, fatti i salvi gli ulteriori atti di competenza dell’Università di Verona.
9. L’accoglimento parziale del ricorso nei termini suddetti esime il Collegio dall’esame del profilo di censura relativo alla mancata osservanza delle norme sul procedimento amministrativo ed in particolare dell’art. 10-bis della legge n. 140/1990, espressamente subordinato “al diniego di tutti gli altri motivi proposti” con il gravame in esame (cfr. pag. 31 del II ricorso per motivi aggiunti).
10. Tenuto conto dell’esito di accoglimento parziale del ricorso, inoltre, ricorrono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, così come integrato dai successivi motivi aggiunti, così decide:
a) dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti;
b) respinge la domanda di annullamento, svolta in via principale, relativa al mancato riconoscimento “integrale” del proprio diploma di laurea in Stomatologia conseguito presso l’Università di Nïs, numero DS-57-2465, rilasciato in data 25.11.1996;
c) accoglie la domanda di annullamento, svolta in via subordinata, relativa al diniego di riconoscimento “parziale” del medesimo diploma di laurea in Stomatologia, e per l’effetto annulla in parte qua il provvedimento in data 3 novembre 2015 dell’Università di Verona.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] Falferi, Primo Referendario
[#OMISSIS#] Coppari, Referendario, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)