N. 00212/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02179/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2179 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Limonio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elio Benatti, [#OMISSIS#] Severo Benatti e [#OMISSIS#] Benatti, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio di quest’ultimo, Via Solferino, 17;
contro
Universita’ degli Studi di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, Via S. [#OMISSIS#], 6;
nei confronti di
Cremonesi Barbara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituite in giudizio;
per l’annullamento
– della graduatoria relativa al bando emanato per l’affidamento di corsi ufficiali a dipendenti di enti convenzionati in data 29 maggio 2015, approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 giugno 2015 e pubblicata il 31 luglio 2015;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato e in particolare del verbale della riunione per la valutazione delle domande per il conferimento di incarichi di insegnamento vacanti per l’anno accademico 2015/2016 da parte dei dipendenti di enti convenzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
Il ricorso in esame ha ad oggetto il conferimento, da parte del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità pubblica dell’Università degli Studi di Brescia, di incarichi di insegnamento a dipendenti di enti convenzionati. Esso è disciplinato dal “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di attribuzione dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, a docenti e ricercatori”, emanato ai sensi dell’art. 23, comma 2 della legge n. 241/2010, da ultimo modificato con decreto rettorile n. 238/2015 prot. 13147.
La ricorrente, già affidataria di incarichi di insegnamento in passato, ha presentato rituale domanda, in qualità di dipendente dell’Azienda Sanitaria [#OMISSIS#] Poma di Mantova, per l’assegnazione di incarichi di docenza nel corso di laurea denominato “Infermieristica” per le materie di infermieristica applicata ai percorsi diagnostico-terapeutici e laboratorio di infermieristica clinica applicata alle malattie cardiovascolari e nefrologiche.
Alla stessa, però, non è stato conferito alcun incarico, in quanto alla sua candidatura sono stati preferiti altri, così come emerge dalla graduatoria, impugnata congiuntamente con il successivo provvedimento che l’ha approvata, i quali sarebbero illegittimi per le seguenti ragioni di diritto:
1. eccesso di potere determinato da difetto di motivazione, arbitrarietà, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione della lex specialis, in quanto il parametro “disponibilità espressa dai docenti ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei relativi insegnamenti”, applicato nel caso di specie, non sarebbe indicato tra i criteri di valutazione predeterminati né dal regolamento citato, né dall’avviso di selezione. Esso sarebbe stato, dunque, arbitrariamente previsto, ad anno accademico in corso, senza precisare quanti anni accademici, a ritroso, sarebbero stati considerati;
2. eccesso di potere discendente dalla contraddittorietà in cui si sarebbe incorsi nella valutazione del curriculum della ricorrente. A fronte dei titoli di studio in suo possesso, alla stessa sarebbe stata attribuita la valutazione di “ottimo” con riferimento all’insegnamento “laboratorio di infermieristica clinica applicata alle malattie cardiovascolari e nefrologiche” e solo di buono rispetto all’altro: secondo la ricorrente, se le fosse stato attribuito il punteggio di ottimo, la valutazione comparativa sarebbe risultata equivalente a quella della prima candidata in graduatoria, rispetto a cui sarebbe stata preferita per la [#OMISSIS#] valutazione del titolo di studio;
3. eccesso di potere per disparità di trattamento, dal momento che, secondo quanto sostenuto in ricorso, “candidati che versavano in situazioni analoghe a quella dell’odierna ricorrente, non sono stati penalizzati nella stessa misura”;
4. eccesso di potere per illogicità, dal momento che non sarebbe dato comprendere come la ricorrente, con una sola insufficienza, abbia potuto essere classifica dopo altra candidata che ha un parametro insufficiente e uno non valutabile.
Si è costituita in giudizio l’Università, chiedendo il rigetto del ricorso, dal momento che il primo motivo di ricorso sarebbe infondato, in quanto rientrerebbe a pieno nella disponibilità della commissione fissare dei criteri per la valutazione comparativa delle domande in caso di presentazione di più domande per un unico insegnamento, proprio in quanto lo stesso bando prevedeva una valutazione qualitativa dei curricula, per l’effettuazione della quale la commissione si è data appositi parametri. In particolare, il criterio della disponibilità alla partecipazione alle commissioni esaminatrici sarebbe lecito in quanto rientrante nella lettera a) del Bando e in quanto correlato ad un aspetto particolarmente importante, data la ricorrente difficoltà di formare le commissioni esaminatrici.
Nessuna contraddizione vi sarebbe nel fatto che uno stesso curriculum possa essere stato valutato diversamente rispetto ad insegnamenti diversi: ciò sarebbe del tutto logico, in quanto si è valutata la rilevanza del titolo rispetto allo specifico insegnamento.
Nel terzo motivo la ricorrente non spiegherebbe affatto per quale motivo sarebbe stata discriminata.
Con la quarta doglianza lamenterebbe un’inesistente disparità di trattamento, dal momento che, a parità di valutazione complessiva si è preferita (secondo la tesi di parte resistente), come previsto dai criteri generali, la candidata con il titolo di studio più elevato (il precedente insegnamento della ricorrente e l’assenza di insegnamento precedente della controinteressata [#OMISSIS#] avrebbero compensato il minor valore del titolo di studio della ricorrente, mentre per nessuna delle due candidate sarebbe stato considerato il parametro della partecipazione a commissioni esaminatrici, dal momento che la [#OMISSIS#] sarebbe alla prima esperienza e la ricorrente non avrebbe partecipato a commissioni d’esame).
In vista della camera di consiglio, la ricorrente ha rappresentato come ella sarebbe esposta al danno, grave ed irreparabile, consistente nella perdita dell’opportunità di accrescimento professionale, del punteggio nelle valutazioni annuali aziendali, della progressione di fascia economica e di carriera.
Alla camera di consiglio del 25 novembre 2015, ritenuto che “l’esito della valutazione comparativa delle dott.sse [#OMISSIS#] e Limonio, non può dirsi adeguatamente motivato, atteso che la preferenza per la prima è stata motivata con riferimento alla mancata partecipazione della seconda alle commissioni d’esame: parametro, questo, la cui applicazione non ha alcun significato logico nel confronto con un’altra candidata che nemmeno può vantare attività di docenza, così come chiarito anche dall’Amministrazione, ma solo nella memoria prodotta in giudizio, dando luogo ad un’inammissibile integrazione postuma della motivazione” (così l’ordinanza di questo Tribunale n. 2135/2015), sono stati ravvisati i presupposti per disporre il riesame della posizione della ricorrente, con solo riferimento all’incarico in materia di “laboratorio di infermieristica clinica applicata alle malattie cardiovascolari e nefrologiche”.
Il 30 novembre 2015, la commissione Didattico-Pedagogica del Corso di Laurea in Infermieristica ha provveduto nel senso suddetto, procedendo ad una nuova valutazione comparativa dei curricula delle dott.sse Limonio e [#OMISSIS#].
Delle conseguenze di tale riedizione del potere si dirà tra breve, dopo aver chiarito, per ragioni di logica e razionalità, che il ricorso risulta infondato nella parte in cui tende ad escludere la legittimità dell’individuazione, da parte della Commissione, di specifici criteri di valutazione delle domande.
Il verbale della commissione, infatti, evidenzia che la stessa ha previsto, come parametri di valutazione comparativa delle domande di docenti che hanno insegnato in anni accademici precedenti, sia il contenuto di eventuali note o informazioni relative alla qualità dell’insegnamento, che la disponibilità espressa ai fini della composizione delle Commissioni esaminatrici.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, ciò risulta rispettare il regolamento, che si limita a prevedere che la valutazione comparativa debba avvenire sulla base dei criteri che saranno declinati nel corpo dell’avviso interno, avendo come ordine di priorità l’appartenenza allo stesso SSD, l’appartenenza a SC, il ruolo ricoperto dal candidato e la valutazione del curriculum.
Anche il bando prevedeva, nel caso di specie, che la domanda dovesse contenere ogni elemento utile per consentire la comparazione tra i candidati dei curriculum e dei titoli scientifici e professionali, avendo riferimento all’attività didattica e scientifica svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare (a) e (b) delle esperienze professionali che abbiano attinenza con l’insegnamento.
Nell’ora richiamata lettera a), ben può rientrare anche la precedente partecipazione a commissioni esaminatrici, con la conseguenza che la censura risulta essere priva di fondamento, a prescindere dal fatto che, come evidenziato nel provvedimento cautelare, nel caso di specie non risulta comunque dimostrato che il mancato conferimento dell’incarico di insegnamento alla ricorrente sia da attribuirsi all’applicazione del suddetto criterio.
Ciò è, invece, senz’altro da imputarsi alla diversa valutazione del titolo di studio posseduto, ma a tale proposito il Collegio ritiene che sia coerente e logico che il medesimo titolo di studio possa avere un diverso valore rispetto ai differenti insegnamenti di cui si chiede l’affidamento, dovendo, esso, essere parametrato alle specifiche competenze richieste per il particolare insegnamento. In altre parole il titolo può avere un diverso valore in relazione alla maggiore o minore attinenza e/o collegamento con la materia oggetto di insegnamento.
Non è ravvisabile nemmeno la disparità di trattamento lamentata al terzo motivo di ricorso, che, oltre ad essere così generico da sfiorare il limite dell’inammissibilità, non contiene alcun elemento utile a dimostrare quanto asserito.
Alla luce di tutto ciò, la comparazione tra le domande presentate per l’assegnazione dell’incarico di insegnamento in relazione alla materia “infermieristica applicata ai percorsi diagnostico-terapeutici” appare del tutto logica e coerente con i principi che la commissione ha stabilito, nel rispetto del regolamento e del bando.
A diverse conclusioni il Collegio è pervenuto con riferimento al conferimento dell’incarico nella materia “laboratorio di infermieristica clinica applicata alle malattie cardiovascolari e nefrologiche”, tanto che, come più sopra ricordato, è stato disposto il riesame da parte della commissione.
Il 30 novembre 2015, riesaminati i curricula delle candidate, la Commissione ha, però, ribadito come quelli delle candidate Limonio e [#OMISSIS#] fossero risultati migliori di quello della candidata Chiari, ma tra di loro sostanzialmente sovrapponibili. La dott.ssa Limonio ha ottenuto infatti, ottimo per il titolo di studio, insufficiente per l’attività scientifica, eccellente per l’attività professionale e insufficiente per l’attività di insegnamento. La dott.ssa [#OMISSIS#], invece, eccellente per il titolo, insufficiente per l’attività scientifica, ottimo per l’attività professionale e insufficiente per l’attività di insegnamento.
Per tale ragione la scelta è stata operata applicando il criterio che la Commissione aveva precedentemente stabilito e cioè dando prevalenza alla candidata con il titolo accademico “di più elevato livello nella disciplina”. Essa è caduta, dunque, sulla candidata [#OMISSIS#], in possesso di laurea magistrale (di secondo livello) in Scienze infermieristiche e ostetriche, a fronte del titolo della Limonio, in possesso del titolo di Infermiera (scuola per infermieri professionali) e Master universitario di primo livello in Coordinamento.
La scelta appare del tutto logica e coerente, con la conseguenza che i provvedimenti impugnati, dopo l’integrazione della motivazione operata in sede di riesame, debbono ritenersi immuni dai vizi dedotti anche con riferimento all’insegnamento di “laboratorio di infermieristica clinica applicata alle malattie cardiovascolari e nefrologiche”.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che, in prima battuta, la motivazione del giudizio espresso nei confronti della candidatura della ricorrente non era stata debitamente esplicitata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)