La revoca bando di selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti risulta violativa del giudicato, a fronte di una precedente sentenza del giudice amministrativo che ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del controinteressato e, conseguentemente, l’automatica nomina del ricorrente secondo classificato. Del tutto inconferenti risultano, poi, le considerazioni relative alla mancanza di fondi, all’inutilità del posto o alla circostanza secondo cui l’incarico de quo sarebbe stato quasi totalmente svolto dal controintressato, formulate dal commissario ad acta, il quale ha l’obbligo di porre in essere l’attività necessaria a dare esecuzione alla sentenza del giudice, non rientrando nelle sue competenze alcuna valutazione in ordine alla concreta ed attuale utilità per l’amministrazione all’adozione del relativo provvedimento.
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 28 gennaio 2016, n. 260
Selezione pubblica per stipula contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa
N. 00260/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01625/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sbriziolo [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Arcifa in Catania, Via [#OMISSIS#] D’Annunzio 111;
contro
Università degli Studi di Catania, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per la declaratoria di nullità e/o annullamento
quanto al ricorso principale:
– del D.R. n. 1642 del 14-4-2014, con il quale l’Università degli Studi di Catania ha revocato il bando della selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per il settore concorsuale 10/II;
– (ove occorra e per quanto di ragione) della nota prot. n° 47270 del 17-4-2014 dell’Università degli Studi di Catania – Area gestione amm. del personale settore reclutamento personale docente;
– nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– del verbale n. 6 del 28/03/2014 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania, avente ad oggetto la revoca del bando di selezione pubblica poi attuata con D.R. n. 1641 del 14-4-2014;(ove occorra), della delibera del 06/02/2014 del Consiglio della Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere – sede di Ragusa – di richiesta agli organi di governo dell’Università degli Studi di Catania di non procedere alla nomina di una nuova commissione di esame in relazione alla selezione pubblica in considerazione;
– nonché per l’accertamento
– del diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’adozione degli atti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 12 giugno 2014 e depositato il 19 giugno successivo, la dott.ssa Sbriziolo [#OMISSIS#] – premesso di aver partecipato alla procedura pubblica indetta (con decreto n. 3737, dell’11 agosto 2011) dal Rettore dell’Università di Catania per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti presso la facoltà di lingue e letterature straniere con sede esclusiva a Ragusa per il settore concorsuale 10/I1– LINGUE LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE (SSD L-LIN/05 – Letteratura spagnola) – espone che, la sentenza di questo Tribunale n. 418/2013 (confermata dalla sentenza del CGA n. 30/2014), in accoglimento del ricorso dalla stessa proposto, accertava la “mancanza dei requisiti di partecipazione in capo al contro interessato che illegittimamente è stato ammesso a partecipare alla procedura selettiva in considerazione” e che, pertanto, andava radicalmente escluso.
Deduce in particolare, in seguito del giudicato venutosi a formare, se da un lato l’Università di Catania, con D.R. n. 312 del 30 gennaio 2014 disponeva che il controinteressato (dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) “cessa con effetto immediato dal servizio quale ricercatore a tempo determinato presso questo ateneo”; dall’altro, incurante dell’atto di diffida e messa in mora con cui veniva invitata a dare esecuzione al giudicato medesimo, la stessa università con D.R. n. 1642 del 14 aprile 2014, comunicato con nota n. 47270 del 17 aprile 2014, revocava il bando della selezione pubblica in questione.
Dei suddetti atti la dott.ssa. Sbriziolo ha chiesto la nullità e/o l’annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi di diritto:
1) nullità ex art. 21 septies per violazione o elusione del giudicato;
2) violazione falsa applicazione degli artt. 3 e 21 quinques della L. n. 241/90 e dell’articolo 97 Cost.. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria. Sviamento della causa tipica.
3) Violazione falsa applicazione degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/1991 degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
4) violazione falsa applicazione degli artt. 3 e 21 quinques della L. n. 241/90 e dell’articolo 97 Cost.. Eccesso di potere difetto di motivazione, carenza dei presupposti, illogicità e sviamento della causa tipica. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti della stessa Amministrazione.
Inoltre la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Università di Catania al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’adozione degli atti impugnati.
Detta domanda risarcitoria è stata formulata in forma specifica e, in subordine (ove si ritenesse legittima la disposta revoca del bando) per equivalente, con specifica individuazione delle voci di danno (curriculare, per perdita di chance e morale-soggettivo).
Per resistere al ricorso, si è costituita l’Università di Catania per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 6 ottobre 2014 e depositato il 13 ottobre successivo, la ricorrente anche impugnato altresì il verbale n. 6 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania, adunanza del 28 marzo 2014, con il quale al punto n. 34 il Consiglio ha deliberato di revocare il bando di selezione pubblica.
Con ordinanza cautelare n. 871, del 20 novembre 2014, la Sezione ha accolto la domanda cautelare della ricorrente.
Con atto notificato il 14.1.2015, la dott.ssa Sbriziolo ha chiesto darsi esecuzione all’ordinanza n. 871/2014, argomentando sull’inerzia dell’Amministrazione.
L’università di Catania ha in proposito rilevato che stante la sopravvenuta cessazione dal servizio (in data 30.01.2014) del controinteressato (dichiarato vincitore della selezione annullata nel precedente procedimento definito con sentenza n. 418/13), il contratto di diritto privato a suo tempo stipulato sarebbe ormai giunto a naturale scadenza con conseguente necessità di rideterminare il contenuto dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, tenendosi conto del venir meno dell’interesse della struttura didattica (oggi Dipartimento) alla stipula di un nuovo contratto, avendo avuto, quello richiesto in precedenza, integrale esecuzione.
Con ordinanza n. 599, del 25 febbraio 2015, la Sezione ha accolto l’istanza per l’esecuzione esecuzione all’ordinanza n. 871/2014.
Con istanza depositata il 19 marzo 2015, il Rettore dell’Università di Catania ha chiesto “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 112, c. 5. c.p.a. di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla sentenza della Sez. III del T.A.R. Sicilia – Sez. staccata di Catania n. 418/2013, onde procedere all’individuazione delle esatte modalità di esecuzione del giudicato”.
Alla predetta istanza, la difesa di parte ricorrente ha replicato con memoria depositata il 2 aprile 2015, insistendo per la piena e completa esecuzione all’ordinanza n. 871/2014 e alla sentenza n. 418/2013 del TAR Catania (confermata con la sentenza n. 30/2014 del C.G.A.).
Con ordinanza n. 1002, dell’8 aprile 2015, la Sezione ulteriormente ribadito che “(…) il Commissario ha l’obbligo di porre in essere l’attività necessaria a dare esecuzione alla sentenza n. 418/2013, non rientrando nelle sue competenze alcuna valutazione in ordine alla concreta ed attuale utilità per l’Amministrazione all’adozione del relativo provvedimento, valutazione che compete all’organo di amministrazione attiva e non certo al Commissario che costituisce [#OMISSIS#] manus del giudice”.
In esito alla suddetta ordinanza, il Commissario ad acta ha trasmesso copia del decreto n. 1602 del 15 maggio 2015 con cui “in esecuzione dell’ordinanza n. 871/2014 del TAR Sicilia- Sez. di Catania e nelle more della definizione nel merito del giudizio instaurato dinanzi lo stesso TAR, è sospesa l’efficacia del D.R. n. 1642 del 14.4.2014 con il quale è stato revocato il D.R. n. 3737 del 11.8.2011 di indizione della selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/I1 – LINGUE LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE (SSD L-LIN/05 – Letteratura spagnola) presso questa facoltà di lingue e letterature straniere con sede esclusiva a Ragusa”.
In data 17 luglio 2015, la Difesa erariale ha depositato copia del contratto di lavoro stipulato in data 30 luglio 2015 con cui la ricorrente è stata assunta come ricercatore a tempo indeterminato “per il periodo dal 3.7.2015 e fino al deposito della sentenza di merito con la quale sarà deciso il giudizio in atto pendente avanti il TAR Sicilia (Sez. di Catania)”.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2015, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, rileva il Collegio che i provvedimenti impugnati risultano elusivi del giudicato derivante dalla sentenza n. 418/2013 di questo TAR (confermata con la sentenza n. 30/2014 del CGA) e quindi nulli ai sensi dell’art. 21 septies della L. n. 241/1990.
Con la sentenza n. 418/13, infatti, la Sezione ha accertato la mancanza dei requisiti di partecipazione in capo al controinteressato, che illegittimamente è stato ammesso a partecipare alla procedura selettiva in considerazione e che pertanto andava radicalmente escluso; inoltre ha stabilito che “il controinteressato, in relazione a tre dei venti titoli prodotti (autocertificati ai numeri 18, 19 e 20), non ha reso alcuna dichiarazione idonea a consentirne la valutazione” e alla luce dell’illegittima attribuzione di “un punteggio complessivo di punti 22 al controinteressato Dott. [#OMISSIS#], il quale raggiungeva, indebitamente, il punteggio totale di 76, anzicchè di 54”.
Con sentenza n. 30/2014 del 23.1.2014 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato la suddetta sentenza, rigettando il ricorso in appello proposto dall’Università degli Studi di Catania.
In particolare il C.G.A. ha confermato che il candidato [#OMISSIS#] “non poteva esser ammesso alla selezione perché – impregiudicata la [#OMISSIS#] scientifico culturale del suo curriculum e la congruenza delle sue ricerche con tematiche interdisciplinari correlate al settore scientifico disciplinare – non in possesso dei requisiti minimi di ammissione” e che “stabilito quanto sopra e confermato l’annullamento della nomina già disposto dal TAR, il residuo mezzo relativo alla contestata valutazione da parte della Commissione di alcune pubblicazioni del dr. [#OMISSIS#] in corso di stampa può essere assorbito, non avendo utilità il discettare sulla valutabilità delle pubblicazioni di un candidato che non poteva partecipare alla selezione”.
Ne consegue che per effetto del giudicato venutosi a formare inter partes, l’Amministrazione era tenuta a procedere alla nomina della ricorrente, illegittimamente seconda in graduatoria, oggi prima in graduatoria a seguito dell’esclusione del controinteressato.
Non può non rilevarsi inoltre come il dictum derivante dalla citata sentenza, sia stato ulteriormente chiarito dalla Sezione (v. ordinanza n. 871 del 20 novembre 2014) e che al giudicato sopra indicato avrebbe dovuto essere data esatta e completa attuazione attraverso l’immissione in servizio della ricorrente.
Sotto tale profilo il Collegio non può fare a meno si stigmatizzare il comportamento tenuto dalla resistente Amministrazione.
Invero posto che, per giurisprudenza [#OMISSIS#], il Commissario ad acta si atteggia quale ausiliario del giudice, ossia organo che, per quanto si desume dalla stessa disposizione normativa, agisce quale [#OMISSIS#] manus del giudice, la cui volontà di attuazione della norma nel caso concreto è chiamato a esternare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 52/2015 del 13/01/2015; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 6 agosto 2014, n. 2177; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, 28 luglio 2014, n. 2164; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 28 luglio 2014, n. 2163) del tutto inconferenti risultano le considerazioni relative alla mancanza di fondi, all’inutilità del posto o, ancora alla circostanza secondo cui l’incarico de quo svolto sarebbe stato “quasi totalmente svolto” dal controintressato.
Pertanto, essendo la resistente Università tenuta a procedere alla nomina della ricorrente, risulta violativa del giudicato la disposta revoca del bando, di cui, in accoglimento del primo motivo di ricorso va dichiarata la nullità, con assorbimento delle ulteriori censure di carattere demolitorio.
Va accolta la domanda di risarcimento dei danni in forma specifica svolta dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio. Sussiste infatti una condotta lesiva dell’amministrazione connotata anche da colpevole ostinazione, specie dopo (e nonostante) il tenore della sospensiva del Tar di cui alla citata ordinanza cautelare n. 871 del 20 novembre 2014.
Il danno in questione afferisce ad evidenti ricadute economiche che la ricorrente ha subìto per la privazione del trattamento connesso allo svolgimento del contratto in questione.
Deve pertanto riconoscersi il diritto della ricorrente medesima alla nomina (e alla stipula del contratto di che trattasi) e a vedersi corrisposta la retribuzione (comprensiva delle contribuzioni obbligatorie) che avrebbe percepito ove fosse stata regolarmente assunta, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo.
In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente nullità dei provvedimenti impugnati e con la condanna della resistente Università al risarcimento dei danni in forma specifica nei modi di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente Università al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.000,00, (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Guzzardi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)