TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 14

Selezione pubblica per stipula contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa-Giudizio tecnico discrezionale-Tempo di valutazione dei candidati

Data Documento: 2016-01-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Giurisprudenza consolidata, in materia di concorsi pubblici in generale e di concorsi universitari in particolare, preclude al giudice di sostituire le sue valutazioni al giudizio tecnico discrezionale della commissione, che può essere censurato, nel suo apprezzamento di valore, solo ove emergano vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione rilevabili ictu oculi.

I titoli da valutare in una procedura per la scelta di un ricercatore a tempo determinato devono essere congruenti al settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando.

In ordine al parametro di congruità del tempo utilizzato per l’operazione concorsuale di valutazione dei titoli dei candidati da parte della commissione, detta congruità non deve essere valutata sulla base del mero calcolo matematico della durata dell’adunanza della commissione in rapporto al numero delle pubblicazioni prese in considerazioni, essendo esse in gran parte già conosciute dai docenti che operano nel settore scientifico disciplinare e dovendo, inoltre, il giudizio investire nel suo complesso la produzione scientifica sottoposta a valutazione. Non può, in conseguenza, stabilirsi in via presuntiva quanto tempo sia stato dedicato alla valutazione di ciascun candidato.

Contenuto sentenza

N. 00014/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2013, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pistone Nascone, [#OMISSIS#] Covino, [#OMISSIS#] Lipera, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, Via Trieste, 19; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gamuzza, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via G. Carnazza, 51; 
Massimo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Masiello, Barbara Sena, [#OMISSIS#] Parziale, Sveva [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Magaraggia; 
per l’annullamento
– del Decreto Direttoriale n. 5680 del 17 gennaio 2013 con il quale sono stati approvati gli atti ed è stato individuato il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gamuzza quale candidato migliore nella selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso il dipartimento di Scienze della formazione per il settore concorsuale 14/C1: Sociologia Generale, Giuridica e Politica – s.s.d. SPS/07 Sociologia Generale;
– della Relazione Riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice prot. n. 3518 del 14 gennaio 2013;
– del verbale della commissione n. 1 relativo alla seduta del 26 novembre 2012;
– del verbale della commissione n. 2 relativo alla seduta del 26/27 novembre 2012;
– del verbale della commissione n. 3 relativo alla seduta del 10 gennaio 2013;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gamuzza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato innanzi a questo Tribunale gli atti della procedura indetta dall’Università degli studi di Catania per la stipula di n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania, per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale, Giuridica e Politica – settore scientifico-disciplinare SPS/07 “Sociologia generale”.
Dei suddetti atti la ricorrente ha chiesto, previa sospensiva, l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, lett. c della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 2, lett. b del D.M. 25 maggio 2011 n. 243. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e dell’allegato A del bando di concorso di cui al D.R. n. 5357 del 27 dicembre 2011. Violazione e falsa applicazione degli allegati A e B del D.M. 29 luglio 2011 n. 336. Eccesso di potere per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancanza di proporzionalità e manifesta ingiustizia.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, lett. b e c della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 2, lett. b e d del D.M. 25 maggio 2011 n. 243. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 nonché dell’allegato A del bando di concorso di cui al D.R. n. 5357 del 27 dicembre 2011. Violazione e falsa applicazione degli allegati A e B del D.M. 29 luglio 2011 n. 336. Eccesso di potere per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancanza di proporzionalità nonché sotto il profilo dello sviamento e del difetto di istruttoria, della ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento.
III) In via subordinata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Violazione del principio di trasparenza. Violazione dell’art. 8 del bando di concorso di cui al D.R. n. 5357 del 27 dicembre 2011. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dello sviamento.
Per resistere al ricorso, si sono costituiti sia l’Università degli Studi di Catania, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, sia il dott. Gamuzza [#OMISSIS#] risultato vincitore della suddetta procedura.
Con ordinanza cautelare n. 383 del 24/4/2013, la Sezione ha rigettato l’istanza cautelare della ricorrente.
In vista dell’udienza di merito, sia la ricorrente che il controinteressato hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni. Il controinteressato ha altresì chiesto l’integrazione del contraddittorio in caso di accoglimento del ricorso in quanto detto accoglimento “porterebbe solo alla rinnovazione della fase di preselezione dei candidati (così CGA, n. 638/2013), cui sono interessati tutti i 20 candidati considerati nella seconda seduta della Commissione, id est i 14 non ammessi alla fase successiva”.
All’Udienza pubblica del 7 ottobre 2015, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente lamenta l’illegittimità dei giudizi formulati nei suoi confronti per titoli non attinenti al settore disciplinare (primo motivo) e contesta le valutazioni operate dalla Commissione, posto che taluni dei suoi titoli non sarebbero stati considerati, comunque, sminuiti o sottovalutati, mentre sarebbero stati sopravvalutati i titoli di altri candidati (secondo motivo).
Contesta, inoltre, la legittimità della procedura seguita dalla Commissione, perché il verbale della seduta del 26 novembre 2012, relativo alla valutazione preliminare dei candidati, risulterebbe aperto alle h. 16:30 e chiuso solo alle ore 19:30 del giorno seguente: la Commissione avrebbe svolto ad oltranza tutte le operazioni concorsuali per i 20 candidati senza che vi sia stato tempo per analizzare le pubblicazioni di tutti i concorrenti (terzo motivo).
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, in quanto strettamente connessi, per rilevarne l’infondatezza.
Giova premettere che la giurisprudenza consolidata, in materia di concorsi pubblici in generale e di concorsi universitari in particolare, preclude al giudice di sostituire le sue valutazioni al giudizio tecnico discrezionale della Commissione, che può essere censurato, nel suo apprezzamento di valore, solo ove emergano vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione rilevabili ictu oculi (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 23 settembre 2015, n. 2256; T.A.R. Sicilia, Palermo, 23 ottobre 2013, n.363; Consiglio di Stato VI Sez. 30.6.2011 n. 3884, IV Sez. 27.3.2008 n. 1248; TAR Lazio, III Sez. 1.4.2011 n. 2914; TAR Lombardia I Sez. 14.9.2011 n. 2216; TAR Puglia III Sez. 10.1.2011 n. 1695).
La stessa giurisprudenza, con orientamento condiviso anche da questo Tribunale, ha insistito sulla necessità di un rigoroso rispetto dei settori scientifico disciplinari e dell’attinenza delle pubblicazioni al medesimo (cfr. TAR Catania, III, 1562/2014, confermata dal C.G.A., 569/2015 secondo cui “Sul terreno concorsuale universitario (…) la tipicizzazione dei settori è indispensabile per ineludibili esigenze di imparzialità e trasparenza e non può che essere disegnata a priori dal bando e dalla normativa secondaria”).
Da tale consolidato orientamento il Collegio non intende discostarsi atteso che i titoli da valutare in una procedura per la scelta di un ricercatore a tempo determinato devono essere congruenti al settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi, il Collegio osserva come le censure di parte ricorrente siano sostanzialmente finalizzate a sostituire il giudizio della stessa a quello della Commissione e siano quindi infondate nella misura in cui sono rivolte a sindacare il merito del giudizio tecnico discrezionale espresso dalla Commissione medesima.
Nel caso di specie la ricorrente, sia con riferimento alla valutazione formulata dalla Commissione nei sui confronti sia con riferimento a quella espressa nei confronti dei controinteressati ed in particolare di quello risultato vincitore (dott. Gamuzza), tenta di sostituire il giudizio relativo alla pertinenza dei titoli con proprie valutazioni accampando il più delle volte giudizi di ordine quantitativo, a discapito della coerenza delle attività svolte e dei titoli in possesso dei candidati rispetto al SSD oggetto del concorso in questione.
Invero il giudizio espresso dalla Commissione oggetto di una valutazione discrezionale, nella fattispecie in esame, risulta esente dai dedotti vizi di illogicità e irrazionalità.
Come puntualmente dedotto dalla difesa del controinteressato, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente ha svolto attività didattica prevalentemente su insegnamenti afferenti ad altri settori scientifico disciplinari ed un unico insegnamento di Sociologia Generale.
Non può nemmeno rimproverarsi alla Commissione la sinteticità di giudizio (sintesi che si spiega con la necessità della Commissione di soffermarsi esclusivamente sui fatti ritenuti validi ai fini concorsuali e non esprimersi sulle restanti attività indeterminate e/o non documentate) oppure la mancata adozione del criterio quantitativo delle pagine pubblicate, come proposto dalla ricorrente.
Né ha senso far valere un precedente giudizio espresso da altra Commissione in altro concorso ed in altro tempo (ascrivendo alla valutazione “Roma Tre” la congruenza della pubblicazione al settore scientifico disciplinare).
In definitiva, i primi due motivi di ricorso non dimostrano affatto gli elementi di illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, lamentati dalla ricorrente.
Destituito di fondamento risulta, infine, anche il terzo motivo con cui la ricorrente contesta la legittimità della procedura seguita dalla Commissione, perché il verbale della seduta del 26 novembre 2012, relativo alla valutazione preliminare dei candidati, risulterebbe aperto alle h. 16:30 e chiuso solo alle ore 19:30 del giorno seguente: la Commissione avrebbe svolto ad oltranza tutte le operazioni concorsuali per i 20 candidati senza che vi sia stato tempo per analizzare le pubblicazioni di tutti i concorrenti.
Infatti, posto che tale modalità operativa non integra un profilo di illegittimità dell’intera procedura concorsuale ma al più una mera irregolarità emendabile ex post anche in sede di verbalizzazione, appare condivisibile quanto rilevato dalla difesa erariale in ordine al parametro di congruità del tempo utilizzato per l’operazione concorsuale che “non va pertanto stabilito sulla base del mero calcolo matematico della durata dell’adunanza della commissione in rapporto al numero delle pubblicazioni prese in considerazioni, essendo esse in gran parte già conosciute dai docenti che operano nel settore scientifico disciplinare e dovendo, inoltre, il giudizio investire, come innanzi detto, nel suo complesso la produzione scientifica sottoposta a valutazione. Non può, in conseguenza, stabilirsi in via presuntiva quanto tempo sia stato dedicato alla valutazione di ciascun candidato” (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 30-06-2011, n. 3899).
La rilevata infondatezza di tutte le censure esaminate determina il rigetto del ricorso in epigrafe.
La complessità della questione e la natura della controversia inducono il Collegio a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Guzzardi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)