TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 15 febbraio 2016, n. 49

Selezione pubblica conferimento incarico di insegnamento-Composizione della commissione esaminatrice

Data Documento: 2016-02-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Se il bando della selezione per il conferimento di un incarico di insegnamento prevede testualmente che le domande sarebbero state valutate da una Commissione “composta da almeno tre membri, di cui uno afferente al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del bando, o, se questo non presente, a settori scientifico-disciplinari appartenenti al medesimo macrosettore”, nella parte contente l’inciso “se questo non presente”, essa sta a significare che avrebbe dovuto necessariamente far parte della commissione un docente “afferente” al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del bando. Ove, poi, non fosse stato possibile procedere a tale nomina, perché dei docenti appartenenti a tale settore non sono presenti nell’organico dell’ateneo, avrebbero potuto nominarsi docenti di settori scientifico-disciplinari appartenenti al medesimo macrosettore.

Contenuto sentenza

N. 00049/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Carnevale, rappresentato e difeso dall’avv. Nisla Forcucci, con domicilio eletto presso Barbara Maiorani in Pescara, Via [#OMISSIS#], 35; 
contro
Universita’ degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Via Buccio di Ranallo c/ S. [#OMISSIS#]; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Di Loreto, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del decreto 27 ottobre 2015, n. 1697/2015, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara ha approvato i risultati della selezione effettuata tramite valutazione analitico-comparativa dei titoli per il conferimento dell’incarico di insegnamento di “organizzazione aziendale” (SECS-P/10) da svolgersi nell’ambito del Corso di Studio in Infermieristica, afferente al Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, ed ha affidato tale incarico al prof. [#OMISSIS#] Di Loreto; nonchè degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Eliantonio e uditi l’avv. Nisla Forcucci per il ricorrente e l’avv. distrettuale dello Stato Generoso Di [#OMISSIS#] per l’Università resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso in esame, in quanto palesemente fondato, può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 codice del processo amministrativo.
Rilevata la completezza del contraddittorio e considerato che alle parti è stata comunicata la possibilità di definire il giudizio ai sensi di tale art. 60 e che queste non hanno espresso in merito rilievi o riserve e ritenuto quanto esposto nel ricorso, va ricordato che con l’atto impugnato sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento di “organizzazione aziendale” (SECS-P/10) da svolgersi nell’ambito del Corso di Studio in Infermieristica.
Tale ricorso è fondato.
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la doglianza dedotta con il primo motivo di gravame e con la quale il ricorrente, classificato al secondo posto in tale selezione, si è lamentato nella sostanza dell’illegittima composizione della Commissione giudicatrice, in quanto di questa non faceva parte un docente dell’insegnamento di “organizzazione aziendale” (SECS-P/10) oggetto del bando, o di una materia affine.
Va, infatti, al riguardo ricordato che il bando della selezione in parola, approvato con decreto rettorale n. 1112/2015, prevedeva testualmente al punto n. 3, che le domande sarebbero state valutate da una Commissione “composta da almeno tre membri, di cui uno afferente al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del bando, o, se questo non presente, a settori scientifico-disciplinari appartenenti al medesimo macrosettore”.
Tale norma della lex specialis della selezione in parola, che disciplinava analiticamente anche le modalità di nomina della Commissione giudicatrice, nella parte contente l’inciso “se questo non presente”, sta a significare, ad avviso del Collegio, che avrebbe dovuto necessariamente far parte della commissione un docente “afferente” al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del bando; ove, poi, non fosse stato possibile procedere a tale nomina, perche dei docenti appartenenti a tale settore non erano presenti nell’organico dell’ateneo, avrebbero potuto nominarsi docenti di settori scientifico-disciplinari appartenenti al medesimo macrosettore.
Ora, poiché – come puntualmente documentato dal ricorrente – erano presenti nell’Università “G. D’Annunzio” due docenti di “organizzazione aziendale” (SECS-P/10) e molti altri docenti di materie affini (cioè “afferenti” al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del bando), non avrebbe potuto nominarsi, senza un’adeguata motivazione, un docente appartenente al medesimo macrosettore (nella specie è stato nominato il prof. Cichelli di scienze merceologiche, appartenente al settore disciplinare SECS-P/13, rientrante nel macrosettore “Area 13 – scienze economiche e statistiche” nel quale è ricompreso anche l’insegnamento oggetto del bando).
Né appaiono al riguardo rilevanti le considerazioni sviluppate nella relazione del’Università versata in atti e fatta propria dall’Avvocatura dello Stato, secondo le quali per un verso la predetta composizione era legittima in quanto il docente apparteneva, in conformità alle previsioni del bando, al predetto macrosettore e per altro verso esigenze di urgenza per l’espletamento della procedura non avevano consentito di acquisire la disponibilità o meno neanche dei due docenti di “organizzazione aziendale” in servizio presso l’Ateneo.
Tali tesi difensive non valgono a inficiare il fondamento della doglianza dedotta.
Quanto al primo aspetto va, invero, osservato che il bando – come già detto – non aveva genericamente previsto che un componente della commissione avrebbe dovuto far parte del predetto macrosettore (area 13), ma che tale nomina avrebbe potuto essere effettuata solo qualora non fossero stati presenti in servizio nell’Università un docente afferente alla materia di “organizzazione aziendale” (“se questo non presente”).
Quanto al secondo aspetto, osserva la Sezione da un lato che le ragioni di urgenza non sono state indicate nell’atto di nomina e da altro lato che tali ragioni non avrebbero di certo potuto impedire di acquisire l’indisponibilità, quanto meno, dei predetti due docenti di “organizzazione aziendale” in servizio presso l’Università.
Il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto per essere fondata la doglianza dedotta con il primo motivo di gravame, avente carattere assorbente, e per l’effetto deve essere annullato l’atto di nomina della Commissione giudicatrice, unitamente a tutti gli atti conseguenti della selezione in parola.
La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto 27 ottobre 2015, n. 1697/2015, del Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, nella parte relativa al conferimento dell’incarico di “organizzazione aziendale”, unitamente al presupposto atto di nomina della Commissione giudicatrice e dei successivi atti posti in essere da tale commissione.
Condanna l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” al pagamento a favore del ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.000 (duemila), oltre agli accessori di legge (spese generali, IVA e CAP) ed al rimborso del contributo unico versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Eliantonio, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Tramaglini, Consigliere
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)