TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 5 dicembre 2016, n. 1670

Mancato rinnovo contratto di insegnamento-Onere motivazionale

Data Documento: 2016-12-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Qualora il regolamento di ateneo preveda che i contratti di insegnamento abbiano durata di un anno, salva la possibilità – che evidentemente costituisce eccezione alla regola – di rinnovo annuale, che però richiede una valutazione positiva da parte del consiglio della struttura in ordine alla attività didattica svolta dall’interessato, l’onere motivazionale opera soltanto in caso di rinnovo del contratto in quanto, in via fisiologica, la durata è solo di un anno, con la conseguenza che alla scadenza dello stesso non vi è alcun obbligo di motivare in ordine alla decisione di non rinnovare il contratto.

Contenuto sentenza

N. 01670/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2016, proposto da: 
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Saguatti C.F. SGTSRA81T59A944W, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. MNTFNC72R44C265I, domiciliato ex art. 25 CPA presso la Segreteria del TAR di Brescia, in via [#OMISSIS#] Zima, 3; 
contro
Università degli Studi di Bergamo, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliata in Brescia, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 6; 
nei confronti di
Sammarco Pieremilio, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. DMNMHL70P23H501Y, domiciliato ex art. 25 CPA presso la Segreteria del TAR di Brescia, in via [#OMISSIS#] Zima, 3; 
per l’annullamento
del verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo del 14/4/2016 n. 7, punto 7, relativo alla programmazione dell’attività didattica e relative coperture d’insegnamento per l’a.a. 2016/2017 per il corso di Diritto della comunicazione e delle attività economiche –IUS/09;
del verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo dell’8.6.2016, n. 9, punto 5, relativo alla programmazione dell’attività didattica e relative coperture d’insegnamento per l’a.a. 2016/2017 per il corso di Diritto della comunicazione e delle attività economiche –IUS/09;
di ogni atto presupposto, conseguente/o comunque connesso ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sammarco Pieremilio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente, premesso di aver ottenuto, a seguito di procedura di valutazione comparativa bandita dall’Università degli Studi di Bergamo, il conferimento dell’incarico di insegnamento di diritto della comunicazione e delle attività economiche – IUS/09 per l’anno accademico 2014/2015, successivamente rinnovato, ex art. 8 del regolamento di Ateneo, anche per l’anno accademico 2015/2016, esponeva che, con verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione n. 7 del 14.4.2016, l’insegnamento in questione era dichiarato “scoperto” e, quindi, ricompreso tra quelli dichiarati “vacanti”; con successivo verbale n. 9 dell’8.6.2016, in sede di programmazione dell’attività didattica per l’anno accademico 2016/2017, il detto insegnamento era affidato a Pieremilio Sammarco, professore associato del settore scientifico disciplinare IUS-02 (diritto privato comparato), in forza di disponibilità dal medesimo espressa.
Ritenuti illegittimi tali verbali, con un unico e articolato motivo di ricorso, il ricorrente, lamentando il vizio di difetto di motivazione, evidenziava che se è pur vero che il regolamento di [#OMISSIS#] prevede che il contratto abbia durata di un anno accademico con possibilità di rinnovo previa positiva valutazione del Consiglio della Struttura didattica, il Consiglio di Dipartimento avrebbe comunque dovuto esplicitare le ragioni in base alle quali si era ritenuto di non rinnovare il detto contratto, non potendo, invece, limitarsi a dichiarare scoperto l’insegnamento in questione; il mancato rinnovo, inoltre, avrebbe causato una disparità di trattamento rispetto ad altri docenti il cui contratto era stato rinnovato; parimenti illegittima sarebbe stata l’assegnazione del corso in oggetto ad altro docente sulla base di una semplice disponibilità del medesimo, evitando così il ricorso alla selezione pubblica; inoltre, il docente assegnatario (prof. Sammarco), professore di ruolo di altro Dipartimento dell’Ateneo (Giurisprudenza) era inquadrato in un diverso settore scientifico disciplinare (IUS/02 – diritto privato comparato) rispetto a quello qui in esame (IUS/09-istituzioni di diritto pubblico), con conseguente violazione dell’art. 114 del d.P.R. 352/1980 –espressamente richiamato nel verbale impugnato -, previsione che richiede che l’affidamento sia conferito a docente del medesimo SSD o di SSD affine.
Resisteva in giudizio l’Università di Bergamo, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, previa contestazione delle censure avversarie, chiedeva il rigetto del ricorso.
Anche il controinteressato prof. Piermilio Sammarco si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di posizione legittimante in capo al ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla camera di Consiglio del 23 novembre 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisone ai sensi dell’art. 71 bis CPA.
Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, essendo il ricorso infondato nel merito.
Giova ricordare che l’art. 8 del regolamento di [#OMISSIS#] dispone che “I contratti di insegnamento hanno durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni senza ricorso alla procedura selettiva, previa valutazione positiva da parte del Consiglio della struttura didattica dell’attività svolta e previo accertamento della copertura finanziaria”.
E’, dunque, previsto che contratti in oggetto abbiano durata di un anno, salva la possibilità – che evidentemente costituisce eccezione alla regola – di rinnovo annuale (e per un periodo massimo di 5 anni), che però richiede una valutazione positiva da parte del Consiglio della struttura in ordine alla attività didattica svolta dall’interessato.
L’onere motivazionale, pertanto, è previsto soltanto in caso di rinnovo del contratto, in quanto, in via fisiologica, la durata è solo annuale, con la conseguenza che alla scadenza dello stesso non vi è alcun obbligo di motivare in ordine alla decisione di non rinnovare il contratto.
Il lamentato difetto di motivazione, pertanto, non è sussistente
Per le medesime ragioni, non è fondata la lamentata disparità di trattamento in relazione ad altri docenti, che avrebbero visto rinnovato il proprio contratto, atteso che è il detto rinnovo che deve essere corredato da un apparato motivazionale sotto forma di positiva valutazione dell’attività didattica svolta, dovendosi, altresì, considerare la mancanza di disponibilità di docenti strutturati.
Sotto questo profilo, dunque, le doglianze del ricorrente non hanno fondamento.
Accertata l’infondatezza della censura relativa al mancato rinnovo contrattuale, il ricorrente non vanta un interesse differenziato e qualificato in ordine all’affidamento dell’incarico al prof. Sammarco.
Peraltro, giusta la disponibilità ad assumere l’incarico da parte di un docente interno all’Ateneo, non sussiste nemmeno la denunciata violazione dell’art. 114 del d.P.R. n. 382/1980, atteso che la disposizione invocata prevede la possibilità di affidare supplenze a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa Facoltà – situazione realizzatasi nel caso in esame – e tale opzione non richiede una specifica motivazione.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Falferi, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 05/12/2016